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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26851/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex lege Pinto instaurato da due soggetti, in proprio e quali eredi di una terza persona, per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, iniziato nel 2003 e definito solo nel 2017. La Corte d'Appello di Ancona, in sede di opposizione proposta dal Ministero avverso il decreto che aveva liquidato l'indennizzo, aveva rideterminato la somma in favore dei resistenti. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001 e degli artt. 727 e 757 c.c., sostenendo che la somma di euro 1.400,00 riconosciuta dalla Corte d'appello dovesse intendersi come importo complessivo da dividere pro quota tra i due coeredi, e non come importo spettante a ciascuno di essi. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del Ministero. Ha chiarito che il decreto impugnato aveva liquidato l'indennizzo complessivo in euro 2.800,00, determinando euro 1.400,00 per ciascuno dei due coeredi, e non euro 1.400,00 in totale. Pertanto non vi era l'errore denunciato sulla ripartizione dell'importo. Il ricorso è stato rigettato; il Ministero è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato, richiamando la non soggezione del giudizio Pinto a contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ne ha ravvisato una falsa applicazione, poiché la quantificazione dell'indennizzo era stata correttamente effettuata e ripartita.

  • art. 2-bis l. n. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha escluso che vi fosse errore nella liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole.

  • art. 727 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della ripartizione pro quota tra eredi; la Corte non ha accolto tale impostazione nel caso concreto.

  • art. 757 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi ereditaria; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del decreto della Corte d'appello che attribuiva la somma a ciascun erede.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamata dal ricorrente per denunciare l'erronea applicazione delle norme sostanziali.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nella proposta del relatore per la manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quanto al deposito di memorie nel procedimento camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    Norma processuale richiamata per l'opposizione al decreto di accoglimento del ricorso Pinto.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha affermato che il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicabilità in conseguenza della non debenza del contributo unificato nel giudizio Pinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la corretta lettura del provvedimento di merito va compiuta secondo il tenore letterale del decreto: se la motivazione indica una somma "a titolo ereditario" per ciascun coerede, l'importo va inteso come spettante pro quota a ciascuno, non come importo complessivo da dividere, quando il testo del provvedimento deponga in tal senso.
  • La denuncia di violazione di legge è infondata se poggia su una premessa interpretativa del provvedimento impugnato smentita dal suo contenuto testuale: in tal caso non vi è erronea applicazione delle norme sostanziali, ma solo un'errata lettura della decisione di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del resistente vittorioso.
  • Per il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non opera il contributo unificato; di conseguenza non si applica il meccanismo del raddoppio del contributo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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