Cassazione Civile, Ordinanza n. 06808/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva comunicato alla contribuente che l'istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 non poteva essere accolta perché, alla data di entrata in vigore della norma (6 luglio 2011), le liti tributarie per cui si chiedeva il condono non erano più pendenti: si trattava di sentenze di primo grado depositate il 19 maggio 2010, divenute definitive per mancata impugnazione prima del 6 luglio 2011, allo spirare del termine lungo. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che fosse sufficiente la pendenza del procedimento alla data del 1° maggio 2011; la CTP le aveva dato ragione e la CTR aveva confermato, ritenendo irrilevante che la sentenza fosse passata in giudicato prima del 6 luglio 2011. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., dell'art. 14 preleggi e dell'art. 16 l. 289/2002, censurando l'affermazione secondo cui il passaggio in giudicato anteriore al 6 luglio 2011 non sarebbe ostativo al condono.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il requisito della pendenza della lite, pur riferito dal legislatore alla data del 1° maggio 2011, deve essere interpretato nel senso che la controversia deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, unico momento di entrata in vigore del d.l. 98/2011. Poiché nel caso concreto le sentenze di primo grado erano divenute definitive prima di tale data, la lite non era condonabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
requisito della pendenza della lite alla data del 1° maggio 2011
la pendenza va intesa come lite ancora pendente alla data di entrata in vigore della norma, cioè al 6 luglio 2011; il giudicato formatosi prima di tale data preclude l'accesso alla definizione agevolata
richiamato per affermare la rilevanza del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado
richiamato quale norma sull'efficacia del giudicato sostanziale, incompatibile con la permanenza della lite
art. 14 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione della norma di condono
richiamato come precedente disciplina di condono rilevante in via comparativa
ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio
Massime di principio
- Per accedere a una definizione agevolata delle liti fiscali, il requisito della pendenza della controversia deve sussistere non solo alla data indicata dalla norma come parametro temporale, ma anche alla data di effettiva entrata in vigore della disciplina condonistica, se questa è successiva.
- Il passaggio in giudicato della decisione di merito intervenuto prima dell'entrata in vigore della norma di condono rende la lite non più pendente e quindi non definibile in via agevolata.
- Quando la soluzione della controversia dipende esclusivamente dalla corretta interpretazione di una norma di condono e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito.
- Il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado è incompatibile con la qualificazione della lite come ancora pendente ai fini dell'accesso al condono.
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