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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10068/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato (appropriazione di euro 66.570,00) sostenendo che le somme riscosse non fossero "altrui" ma corrispettivo privatistico dovuto alla sua società in virtù di una concessione traslativa con il Comune di Monte San Vito; quindi, a suo avviso, si tratterebbe di mero inadempimento contrattuale. Inoltre deduceva un errore sull'oggetto (errore sul "fatto contrattuale") invocando gli artt. 42, 43 e 47 c.p. come causa estintiva del dolo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 314 c.p.: i giudici di merito hanno dimostrato che la convenzione attribuiva sin dall'origine la spettanza delle somme al Comune (vincolo di destinazione riconducibile alla natura demaniale del cimitero) e che la società era delegata a incassare anche la quota dovuta al Comune, obbligazione che doveva essere riversata; pertanto sussisteva l'altruità del denaro e la fattispecie del peculato. Il motivo relativo all'errore (artt. 42,43,47 c.p.) è stato ritenuto aspecifico e inammissibile; l'errore prospettato cadeva su valutazioni giuridiche integranti l'elemento soggettivo del reato. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato la condanna e la pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il delitto di peculato è l'appropriazione di "danaro o cosa mobile altrui" di cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abbia disponibilità per ragione dell'ufficio; l'altruità si intende in senso ampio (anche diritti diversi dalla proprietà). Se una legge o contratto attribuisce sin dall'origine la spettanza al soggetto pubblico, le somme mantengono carattere di denaro pubblico e la mancata restituzione integra peculato.

  • art. 1321 cod. civ.

    Norma sulla formazione del contratto; richiamata perché la questione centrale riguardava la natura e gli effetti contrattuali della convenzione tra Comune e concessionario.

  • art. 1372 cod. civ.

    Norma sull'efficacia del contratto; rilevante ai fini di determinare la titolarità e la spettanza delle somme oggetto di controversia contrattuale.

  • artt. 42, 43, 47 cod. pen.

    Disposizioni sull'elemento psicologico (dolo, errore di fatto e d'ignoranza) che il ricorrente invocava: la Corte ha ritenuto che l'errore prospettato fosse in realtà su disposizioni integratrici del precetto penale (valutazione giuridica), non un errore di fatto idoneo a escludere il dolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini della condanna alle spese di giudizio e delle conseguenze processuali a carico del ricorrente in Cassazione.

  • art. 155 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato dalla giurisprudenza citata come esempio di norma che attribuisce un vincolo di destinazione ai proventi di gestione, utile a giustificare la spettanza originaria delle somme all'ente pubblico anche se riscosse in via privatistica.

Massime di principio

  • Per configurare il peculato non è necessario che il bene sia formalmente proprietà pubblica: è sufficiente che le somme o le cose fossero sin dall'origine spettanti all'ente pubblico, per effetto di legge o di un vincolo contrattuale che ne determini la destinazione pubblica.
  • Se il rapporto è di natura privatistica ma il contratto o la legge attribuiscono un vincolo di destinazione delle somme all'ente pubblico (es. proventi di gestione di beni demaniali), l'omesso riversamento può integrare peculato e non solo un inadempimento civile.
  • Quando la disponibilità del denaro deriva dall'esercizio di una funzione o di una delega a riscuotere somme comunque spettanti all'ente pubblico, il concessionario/incaricato assume una "disponibilità qualificata" idonea a integrare il reato in caso di appropriazione.
  • Un giudicato civile che risolve questioni di inadempimento non muta automaticamente la qualificazione penale: la valutazione criminale può richiedere specifica verifica del vincolo di spettanza originaria e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
  • La qualificazione dell'errore come di fatto o di diritto è decisiva: l'errore sulla valutazione giuridica di una clausola contrattuale difficilmente esclude il dolo; per opporre l'errore occorre una chiara ricaduta sul fatto materiale e non solo sulla sua interpretazione giuridica.

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