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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava, in primo luogo, la nullità per omesso avviso al difensore della citazione a giudizio in appello (decreto di citazione non notificato all'avv. Salvatore Silvestro, difensore di fiducia), a causa dell'inopinato inserimento nel fascicolo di una dichiarazione di nomina/revoca riferita a un omonimo (Giuseppe Timpanaro nato 14/07/1980) che indusse la cancelleria a notificare il decreto al difensore errato (avv. Giuseppe Ivo Russo). Si deduceva così la violazione delle norme sull'intervento e assistenza dell'imputato e il mancato esercizio delle facoltà previste per il difensore (art. 601, comma 5; art. 598-bis c.p.p.). Sono stati inoltre sollevati motivi subordinati relativi a carenze di motivazione circa luoghi e prossimità al Comune di Mascalucia, mancato esame dell'occasionalità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e domanda di non doversi procedere per prescrizione; tuttavia tali motivi sono stati assorbiti a seguito dell'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo: si è configurata una nullità per omesso rituale avviso al difensore titolare (art. 601, comma 5 c.p.p.), richiamabile ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., atteso che la notifica era stata erroneamente effettuata ad altro difensore per effetto di un atto estraneo al procedimento. Tale vizio ha investito l'intero giudizio e ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata. Di conseguenza la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Catania per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (misure di prevenzione personali e patrimoniali); è la fattispecie di cui era ritenuto colpevole l'imputato nelle decisioni di merito.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata quale causa di nullità: la mancata osservanza delle norme sull'intervento e assistenza del difensore è stata considerata nullità che investe l'intero procedimento.

  • art. 601, comma 5 cod. proc. pen.

    Imporrebbe il rituale avviso ai difensori della data fissata per il giudizio d'appello; la sua violazione ha costituito il vizio di notifica decisivo per l'annullamento.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Regola le facoltà del difensore di chiedere la trattazione orale o concordare la trattazione scritta in appello; la mancata comunicazione ha impedito l'esercizio di dette facoltà.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Indicato tra i mezzi di impugnazione citati dal ricorrente; rilevanza procedurale nella contestazione delle motivazioni e della legittimità dell'atto di impugnazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato nel ricorso per la contestata mancata valutazione dell'occasionalità del fatto (mitigazione della pena), ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del vizio procedurale.

  • artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali evocati nel ricorso per profili di motivazione e regolarità del procedimento; non sono stati esaminati nel merito dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata in rapporto al diritto di difesa; il mancato avviso al difensore è stato valutato anche alla luce della garanzia costituzionale del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La mancata notifica rituale ai difensori della data d'udienza d'appello configura un vizio di nullità (art. 178 c.p.p.) che può invalidare l'intero procedimento quando impedisca l'effettiva partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive.
  • L'inserimento in fascicolo di atti riferiti a soggetti omonimi può determinare errori di cancelleria che non valgono a sanare la mancanza di avviso al difensore titolare: la responsabilità dell'ufficio non esonera dal rispetto delle forme di notificazione previste.
  • Quando la nullità procedurale principale è accertata, i rilievi di merito (difetto di motivazione su punti fattuali, eventuale applicazione di misure alternative o prescrizione) restano assorbiti e non vengono esaminati dalla Corte resasi incompetente a pronunciarsi nel merito a causa del vizio procedurale.
  • Per evitare il rischio di nullità l'ufficio giudiziario deve verificare la correttezza del difensore di ufficio/di fiducia iscritto e rispondere tempestivamente alle segnalazioni difensive (es. comunicazioni via mail), mentre il difensore deve tempestivamente sollecitare l'ufficio e documentare la mancata ricezione dell'avviso.
  • In presenza di mancata notifica il rimedio consiste nell'annullamento dell'atto impugnato e nella rinnovazione del procedimento secondo le garanzie di legge; l'accertamento di nullità processuali prevale sul sindacato di merito.

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