Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma, emesso dalla Corte d'appello di Napoli il 6/2/2020, della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni nei confronti di Salvatore Esposito) e della misura patrimoniale della confisca di beni a lui riconducibili. Esposito deduceva carenze di prova e vizio di motivazione: contestava la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, la presunta inidoneità degli elementi posti a fondamento (vecchie dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni degli anni '90) e sosteneva la genericità della motivazione; impugnava inoltre la valutazione sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, lamentando l'omessa considerazione della consulenza di parte e la possibile liceità degli acquisti. I terzi interessati (Di Paolo e M. L. Esposito) hanno dedotto che, dopo sviluppi del processo penale (annullamenti e pronunce che hanno inciso su profili di responsabilità a loro carico), la confisca non poteva ritenersi fondata rispetto alla loro posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso di Salvatore Esposito fosse viziato da difetto di specificità, reiterativo e poco intellegibile, e ha confermato la correttezza logica della motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato una pluralità di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, ordinanze cautelari, condotte successive) per ritenere la persistenza della pericolosità e l'appartenenza/contiguità al clan Moccia. Sul punto patrimoniale, la Cassazione ha ritenuto adeguata la valutazione sulla sproporzione redditi/patrimonio e la preferenza data dal giudice alla perizia d'ufficio rispetto alla consulenza di parte, con richiamo alla consolidata giurisprudenza che ammette la confisca preventiva in presenza di sistematica evasione e reimpiego di capitali illeciti. Quanto ai terzi, il Collegio ha affermato l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale: le pronunce del merito penale (anche successivo annullamento con effetti penali o prescrizione) non determinano automaticamente l'inefficacia del provvedimento di prevenzione se i fatti sono comunque delineati in termini idonei a fondarne la misura; inoltre la confisca sui medesimi beni risultava già divenuta irrevocabile.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 1, lett. a) e b); art. 4, lett. a); art. 10 e art. 27
La Corte ha applicato i criteri del Codice antimafia per inquadrare la figura di pericolosità qualificata e generica; ha richiamato la disciplina che limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alle sole questioni di violazione di legge e ha sottolineato l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto all'iter penale.
L'aggravante richiamata in tema di illecito concorrenziale e uso della violenza è stata valorizzata come elemento contestuale ai reati connessi all'appartenenza al clan, in relazione al principio di pericolosità.
art. 125, comma 3; art. 173 disp. att.; art. 606, comma 1, lett. e); art. 530, comma 2
Richiamati principi processuali: i limiti del sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione (art.125 c.3), l'onere di specificità del ricorso e l'impossibilità di trasferire automaticamente valutazioni di merito penale nel giudizio di prevenzione; è stato ribadito che una sentenza penale che assolve o che prescinde per prescrizione non impedisce automaticamente la misura di prevenzione quando i fatti siano comunque chiari e utili a valutarne la pericolosità.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione la valutazione dell'attualità della pericolosità è autonoma rispetto al processo penale: fatti non ritenuti idonei a condannare penalmente possono comunque integrare elementi per una misura di prevenzione se sufficientemente delineati.
- I provvedimenti di prevenzione e di confisca possono fondarsi su una pluralità di elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, ordinanze cautelari, analisi economico-patrimoniali); il giudice deve motivare compiutamente la valutazione della sproporzione tra redditi e patrimonio.
- La cassazione nel procedimento di prevenzione ammette il sindacato solo per violazione di legge o motivazione evidentemente carente: i ricorsi devono essere chiari, specifici e non reiterativi, pena l'inammissibilità.
- La mera successiva modifica o estinzione di profili penali (es. prescrizione o annullamento senza rinvio) non determina automaticamente la revoca di misure preventive o di confisca quando la motivazione del giudice di prevenzione si fondi su un quadro indiziario più ampio e autonomo.
- In contestazioni patrimoniali, la consulenza di parte può essere valutata ma il giudice può preferire perizia d'ufficio se ritiene la ricostruzione più coerente con i dati oggettivi; la sistematica evasione fiscale e il divario tra redditi dichiarati e investimenti costituiscono indizi rilevanti per la confisca preventiva.
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