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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giglia impugnava la conferma di condanna per violazione della misura di prevenzione (art. 75 d.lgs. n.159/2011) sostenendo che, al momento delle condotte contestate, non era legittimamente sottoposto alla misura di sorveglianza speciale perché, essendo stato ristretto in detenzione per un periodo rilevante, sarebbe stata necessaria una rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale (art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011). Il ricorso contestava inoltre il calcolo del periodo di esecuzione della pena, la mancata considerazione della custodia cautelare, il rigetto delle circostanze attenuanti e la ritenuta recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché la Corte Costituzionale, con sentenza n.162/2024, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parole "se esso si è protratto per almeno due anni" contenute nell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011. Alla luce di ciò, è necessario che, dopo la cessazione della detenzione, il tribunale effettui una verifica dell'attualità della pericolosità sociale; in mancanza di tale verifica la misura di prevenzione deve considerarsi sospesa e le prescrizioni non possono avere effetto. Poiché nel caso di Giglia non risultava effettuata la rivalutazione, la risottoposizione alla misura era illegittima e il reato di violazione delle prescrizioni della misura deve considerarsi insussistente. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio; gli altri motivi risultano assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 75)

    Art. 75 incrimina la violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale). La Corte ha ritenuto che, in assenza di una valida misura (perché sospesa in mancanza della rivalutazione), la fattispecie non può sussistere.

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 14, comma 2-ter)

    se esso si è protratto per almeno due anni

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della frase indicata, stabilendo che dopo la cessazione della detenzione il tribunale deve verificare l'attualità della pericolosità sociale indipendentemente dalla durata della detenzione; fino a tale verifica la misura permane sospesa e le prescrizioni non producono effetti.

  • Costituzione (art. 27, terzo comma)

    Rilevato dalla Corte Costituzionale come parametro costituzionale: la funzione rieducativa della pena impone la verifica caso per caso della eventuale persistenza della pericolosità sociale dopo l'esecuzione della pena, anche se di breve durata.

  • cod. proc. pen. (art. 606)

    Norma richiamata dal ricorrente per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.). La Corte ha ritenuto fondato il motivo attinente all'applicazione della normativa sulle misure di prevenzione alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • cod. proc. pen. (art. 603)

    Richiamato in relazione alla disamina della motivazione e al travisamento della prova in ordine alle circostanze attenuanti; però tali profili sono stati assorbiti dalla decisione principale.

Massime di principio

  • Se una misura di prevenzione era stata disposta prima di un periodo di detenzione, dopo la cessazione della detenzione il tribunale deve verificare l'attualità della pericolosità sociale prima di ritenere nuovamente efficace la misura; in mancanza la misura resta sospesa e le sue prescrizioni non possono essere fatte valere.
  • La pronuncia della Corte Costituzionale che elimina la soglia dei "due anni" impone la verifica caso per caso: anche pene detentive brevi possono essere idonee alla funzione rieducativa e dunque richiedere accertamento dell'effettiva persistenza della pericolosità.
  • Quando la legittimità dell'atto applicativo della misura è viziata per omessa rivalutazione post-detenzione, la contestazione penale per violazione delle prescrizioni della misura può risultare insussistente e determinare l'annullamento della condanna senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • In casi analoghi la difesa dovrà controllare le date esatte di applicazione della misura, l'intervallo e la natura della detenzione (anche la custodia cautelare) e chiedere espressamente la verifica dell'attualità della pericolosità sociale; l'assenza di tale verifica costituisce un valido motivo per chiedere l'annullamento delle condanne per violazione della misura.
  • Le questioni processuali secondarie (es. calcolo dei periodi di pena, circostanze attenuanti, recidiva) possono risultare assorbite se la decisione sulla legittimità della misura determina l'insussistenza del reato.

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