Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. per presunto contrasto di giudicati: la ricorrente deduceva che le sentenze nei confronti di lei e di Susanna Lazzarini erano inconciliabili perché, pur essendo stata in primo grado e in appello ritenuta responsabile dell'omicidio di Lida Taffi Pamio, successivamente Lazzarini, giudicata separatamente, avrebbe reso dichiarazioni che scagionavano Busetto o la sentenza a suo carico avrebbe affermato la responsabilità esclusiva di Lazzarini. La revisione era fondata su nuove dichiarazioni e su valutazioni di inattendibilità della chiamata in reità, sostanzialmente contestando la ricostruzione accusatoria a carico di Busetto.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che non sussista una inconciliabilità di fatto tra le pronunce irrevocabili: la revisione per contrasto di giudicati richiede un oggettivo e insanabile conflitto tra i fatti storici accertati e non la mera divergenza di valutazione probatoria. Il Collegio ha confermato che la condanna di Busetto è sorretta da un quadro probatorio articolato e solido (rinvenimento di una collana spezzata con tracce genetiche della vittima nell'abitazione della imputata; conversazioni intercettate relative a pulizie con guanto e alla volontà di disfarsi della collana; dichiarazioni contraddittorie della stessa Busetto sull'appartenenza della collana; prossimità dell'abitazione e segni di ripulitura della scena del delitto; valutazione delle dichiarazioni sopravvenute di Lazzarini ritenute non idonee a travolgere il nucleo probatorio). Le varie sentenze sono state ritenute compatibili anche perché le dichiarazioni di Lazzarini non hanno modificato il nucleo fattuale su cui si fonda la condanna di Busetto e perché le decisioni successive hanno cercato di uniformare gli esiti evitando disparità di trattamento (es.: adeguamento del giudicato in punto di esclusione dell'aggravante).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
La revisione per contrasto di giudicati è ammissibile solo se i fatti accertati in una sentenza irrevocabile sono oggettivamente inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza; non è strumento per correggere diverse valutazioni probatorie.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al vizio di motivazione: il principio richiama l'obbligo di motivazione logica e sufficiente, ma l'errore formale o confusione nella ricostruzione secondaria non è stato ritenuto idoneo a incidere sul giudizio di ammissibilità della revisione.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Usata per evidenziare che la condanna di Lazzarini non si fondava su elementi riconducibili a Busetto e per sottolineare l'autonomia delle valutazioni probatorie fra i procedimenti.
Massime di principio
- La revisione per contrasto tra giudicati richiede un'incompatibilità oggettiva dei fatti accertati; divergenze di valutazione sullo stesso compendio probatorio non giustificano la revisione.
- Nuove dichiarazioni di un coimputato o di un terzo sono rilevanti solo se modificano il nucleo fattuale centrale su cui si fonda la condanna, non se soltanto offrono una diversa interpretazione degli stessi elementi.
- Il giudice della revisione valuta la totalità del quadro probatorio: elementi materiali (reperti, tracce genetiche, intercettazioni, testimonianze) possono prevalere su dichiarazioni sopravvenute contraddittorie.
- Per evitare il rischio di decisioni contrastanti, è preferibile la trattazione unitaria dei procedimenti; tuttavia, quando ciò non è avvenuto, il rimedio della revisione è strettamente circoscritto e non mira a rinnovare la valutazione del merito.
- Se si contesta una sentenza con istanza di revisione, è necessario dimostrare che la nuova prova o fatto rende impossibile la convivenza delle due ricostruzioni storiche e non limitarsi a evidenziare mera incongruenza o incertezza.
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