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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 30/11/2023. Casesa deduceva: (1) mancanza del reato di estorsione (capo 4), per assenza di costrizione, sostenendo che il rapporto commerciale fosse lecito e che la scelta della parte offesa non fosse frutto di "metus" derivante dall'appartenenza mafiosa; (2) errore nella valutazione della continuazione con precedenti sentenze (art. 81 cod. pen.). Pietro Puglisi contestava la sussistenza della sua partecipazione attuale e del ruolo di vertice nel sodalizio (art. 416-bis), criticando la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'interpretazione delle intercettazioni familiari. Giuseppe Puglisi e Salvatore Tiralongo impugnavano la decisione adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato di pena in appello), sollevando varie censure tra cui profili di imparzialità, motivazione e violazioni processuali; tuttavia le loro doglianze erano estranee ai limiti consentiti dall'istituto del concordato in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi di Pietro Puglisi, Giuseppe Puglisi e Salvatore Tiralongo. Il ricorso di Casesa è stato dichiarato infondato e, nel complesso, rigettato. In sintesi: - Confermata la condanna di Mirko Pompeo Casesa per i reati contestati (tra cui l'estorsione al capo 4), valutata come estorsione "per via di appartenenza mafiosa" anche in assenza di minacce esplicite, e rigettata la censura sulla continuazione per mancata allegazione in appello del provvedimento dell'esecuzione. - Confermata in primo e secondo grado la responsabilità e le pene nei confronti di Pietro Puglisi per il reato associativo (art. 416-bis), ritenuto tuttora in posizione verticistica grazie alle dichiarazioni dei collaboratori e agli scambi intercettati con i familiari. - Riconosciuto e valorizzato il meccanismo del concordato in appello (art. 599-bis): per Giuseppe Puglisi e Salvatore Tiralongo la Corte d'appello ha rideterminato le pene a seguito dell'accordo (rispettivamente riduzione e ammissione di circostanze attenuanti generiche) e le censure presentate in Cassazione sono state ritenute non deducibili nei limiti imposti dall'accordo, risultando i ricorsi inammissibili. Motivazione: i giudici hanno ritenuto correttamente valutate le prove (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri di polizia) e hanno spiegato perché le frasi citate dalle difese non sovvertono la ricostruzione dei giudici di merito. Inoltre, l'onere di allegazione di documenti decisivi in sede di appello (es. provvedimenti esecutivi) è stato ritenuto incombente sul ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi...

    Stabilisce l'istituto del "concordato della pena" in appello: chi accetta la pena concordata rinuncia a ulteriori motivi d'impugnazione; il giudice d'appello, accogliendo il concordato, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare su questioni non devolute. In Cassazione sono ammissibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o a difformità della pronuncia.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Previsione delle cause di proscioglimento (articolo citato in rapporto all'onere del giudice di motivare o meno)

    Nel contesto del concordato in appello il giudice non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129, quando l'imputato ha rinunciato a dedurre quei motivi nell'ambito dell'accordo.

  • art. 81 cod. pen.

    Continuità del reato (norma sulla continuazione)

    La contestazione della continuazione richiede prova e l'allegazione dei provvedimenti rilevanti; se il ricorrente non esibisce in appello la decisione (es. provvedimento del giudice dell'esecuzione) non può pretendere che la Corte d'appello la valuti ex novo in Cassazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riguarda l'associazione mafiosa

    Può essere provata anche mediante dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri (intercettazioni, osservazioni), purché i giudici motivino la valutazione complessiva; la detenzione del presunto capo non esclude la possibilità che questi conservi ruolo direttivo tramite intermediari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in relazione alla materia impugnata

    Limita la materia che può essere proposta in Cassazione nel caso di impugnazioni particolari (es. giudizio abbreviato), vincolando la trattazione alle specificità previste dalla normativa attuativa e dalla fattispecie processuale.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena

    Nel giudizio con concordato di pena il giudice non è tenuto a spiegare analiticamente tutti i criteri di cui all'art. 133 se la misura della pena risulta dal consenso delle parti nei limiti legali; le doglianze sulla congruità devono rientrare nei limiti residuali non rinunciati.

Massime di principio

  • Nel contesto di reati collegati alla criminalità organizzata, la costrizione può essere riconosciuta anche in forma implicita: il "metus" può derivare dall'appartenenza mafiosa degli attori e dalla percezione della vittima, oltre che da comportamenti e riscontri investigativi.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono valutabili e, se corroborate da altri elementi (intercettazioni, attività di osservazione, sentenze irrevocabili), possono suffragare l'affermazione di un ruolo associativo e di vertice, anche se il presunto capo è detenuto e agisce tramite intermediari.
  • Nel giudizio di appello con concordato di pena (art. 599-bis) la volontà dell'imputato di rinunciare a motivi di impugnazione limita l'accesso in Cassazione: questioni non oggetto dell'accordo sono inammissibili salvo che riguardino la formazione della volontà di aderire, il consenso del Procuratore generale o difformità della pronuncia.
  • Colui che eccepisce un provvedimento (es. riconoscimento della continuazione) ha l'onere di allegarlo tempestivamente in sede di merito; la mancata produzione può compromettere la possibilità di far valere l'eccezione in Cassazione.
  • Conversazioni familiari intercettate in carcere possono essere utilizzate per dimostrare il mantenimento di un ruolo direttivo attraverso referenti esterni (figli, familiari), purché il giudice motivi il collegamento tra il contenuto delle conversazioni e le dinamiche associative.
  • Il giudice d'appello è tenuto a motivare le proprie conclusioni ma non è obbligato a riesaminare o motivare su questioni volontariamente oggetto di rinuncia nell'ambito di un accordo sulla pena; le contestazioni meramente riconsiderative dei fatti sono inammissibili in Cassazione.

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