Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due profili principali: 1) mancata declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale contestato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. h), della l.n.157/1992, che a suo avviso si era estinto alla data del 22/10/2022; 2) vizio di motivazione e valutazione probatoria (violazione degli artt. 603 e 192 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato adeguatamente la versione difensiva, che presentava profili di pari plausibilità rispetto alla ricostruzione accusatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione: per i reati commessi nel periodo rilevante si applica la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 ("riforma Orlando"), che sospende il corso della prescrizione per determinati periodi collegati ai termini per il deposito della sentenza e della motivazione nei gradi di giudizio (sospensione fino a 1 anno e 6 mesi), con la conseguenza che, calcolata la sospensione e il residuo termine, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello e non si era ancora estinta alla data della decisione della Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è congrua e completa: i giudici di merito hanno valutato gli elementi di fatto e gli indizi (osservazioni degli operanti, immagini, ritrovamento del telecomando con antenna su frequenza rilevata) e hanno fornito una spiegazione logica e non manifestamente illogica della convinzione di colpevolezza; la Cassazione, non rilevando vizi di motivazione rilevanti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà), ha ritenuto precluso il riesame del merito probatorio. Pertanto il ricorso è stato integralmente respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Norme relative alla regolamentazione dell'uso delle armi; nel caso descritto sono state invocate per contestare il possesso e l'uso di un fucile in luogo pubblico e il relativo munizionamento
art. 21, comma 1 lett. r) e art. 30, comma 1 lett. h)
Norme sulla protezione della fauna selvatica e sulla disciplina della caccia; l'art. 30, lett. h) è la contravvenzione contestata per uso di richiamo elettromagnetico e forme vietate di caccia
Legge n. 103/2017 ("riforma Orlando")
art. 1, comma 11, lett. b)
Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione per specifici periodi legati ai termini per il deposito delle sentenze e delle motivazioni nei vari gradi di giudizio (sospensione fino a 1 anno e 6 mesi), applicata ai reati commessi dal 3/8/2017 in poi; questa sospensione ha impedito che la prescrizione maturasse nel caso in esame
Indica i termini per il deposito della sentenza motivata nei vari gradi; utili per il calcolo della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017
art. 606, comma 1, lett. b) (ed altri richiamati)
Indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge); la Corte ha valutato l'inquadramento delle censure del ricorrente sulla base di tali norme
artt. 603 e 192 c.p.p. (richiamati dal ricorrente)
Artt. richiamati nella doglianza relativa alla motivazione e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistesse il vizio di motivazione rilevante ai fini della cassazione
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017 che può sospendere il decorso della prescrizione nei periodi tra deposito della sentenza e pronuncia del dispositivo del grado successivo; in sede di valutazione della prescrizione occorre calcolare attentamente i periodi di sospensione previsti dalla riforma
- La Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito probatorio: sono ammissibili censure sulla motivazione solo se emergono vizi formali gravi quali la mancanza della motivazione, la sua manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali; semplici divergenze di valutazione tra giudici non giustificano l'annullamento
- Quando la motivazione di merito espone in modo coerente i fatti, i riscontri investigativi e le ragioni per cui le versioni alternative sono state ritenute meno credibili, la tesi accusatoria può essere confermata anche se esistono spiegazioni alternative non prevalenti
- Nelle impugnazioni in Cassazione relative alla prescrizione è fondamentale indicare con precisione le date rilevanti (fatto, sentenza di primo grado: deposito dispositivo e motivazione, sentenza di secondo grado) e la metodologia di calcolo applicata, tenendo conto delle eventuali sospensioni normative
- Le contestazioni tecniche sulla valutazione degli indizi (es. osservazioni, immagini, ritrovamenti) richiedono di dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; altrimenti sono inammissibili come mera richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio
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