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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28941/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario derivante dal saldo debitore di un conto corrente. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancanza di data certa del contratto di conto corrente e per carenza di prova del nesso tra estratti conto e credito insinuato. In opposizione allo stato passivo la banca aveva prodotto ulteriore documentazione; nel frattempo era intervenuta, quale cessionaria pro soluto di crediti a sofferenza, una società veicolo. Il tribunale aveva disposto CTU per il ricalcolo del saldo considerando solo capitale e interessi legali e aveva rigettato l’opposizione ritenendo inopponibili al fallimento le clausole del contratto privo di data certa, ma astrattamente ammissibile un credito in linea capitale se provato con altri mezzi. In cassazione la banca e la cessionaria hanno denunciato, da un lato, violazione delle norme su forma, prova e opponibilità della scrittura privata e, dall’altro, omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della cessionaria rispetto al saldo ricalcolato, sostenendo anche che il tribunale avesse illegittimamente trasformato la data certa in requisito costitutivo del contratto e non avesse valutato tutti i documenti idonei a provare l’anteriorità del rapporto e le condizioni economiche pattuite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ribadito che, quando un contratto bancario è soggetto a forma scritta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata che lo documenta rende inopponibili al fallimento le clausole in essa contenute e non può essere supplita da altre prove circa la sola anteriorità del rapporto; tuttavia resta possibile provare, anche con altri mezzi, la sussistenza di un credito in linea capitale, con esclusione però delle pattuizioni non opponibili. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione perché volte a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto al motivo della cessionaria, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, osservando che il ricalcolo del saldo non aveva comportato una condanna al pagamento in favore del fallimento, ma solo il rigetto della domanda di ammissione al passivo proposta dalla banca; si trattava dunque di decisione con effetti endofallimentari, senza spazio per l’eccezione invocata. Nessuna statuizione sulle spese, e conferma dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    Disciplina il rimedio avverso l’esclusione del credito dal passivo fallimentare.

  • art. 111 c.p.c.

    intervento della cessionaria quale successore a titolo particolare

    Consente l’intervento del soggetto che abbia acquistato il credito oggetto di causa.

  • artt. 1, 4 e 7.1, L. 130/1999

    cessione pro soluto dei crediti a sofferenza

    Richiamati come base della cartolarizzazione e della successione della società veicolo nel credito ceduto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché il motivo non aveva utilità concreta rispetto all’esito endofallimentare del giudizio.

  • artt. 1325, 2697, 2702, 2704 c.c.

    La Corte ha ribadito che la data certa riguarda l’opponibilità della scrittura ai terzi e, nei contratti soggetti a forma scritta, l’assenza di data certa impedisce di opporre al fallimento le clausole documentate; non basta provare soltanto l’anteriorità del rapporto.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Per il contratto di conto corrente bancario, soggetto a forma scritta, la prova del credito deve passare attraverso una scrittura opponibile; gli estratti conto non bastano a sostituire la mancanza di data certa del contratto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nella censura, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di violazione dei criteri di valutazione della prova, trattandosi piuttosto di richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non rispettavano i limiti del controllo di legittimità, specie in materia di vizio motivazionale.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato dalla cessionaria per contestare la propria legittimazione passiva rispetto alle poste passive, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse.

  • art. 96, ultimo comma, l.fall.

    La decisione sull’opposizione allo stato passivo ha natura solo endofallimentare; ciò ha escluso l’interesse della cessionaria a dolersi della legittimazione passiva rispetto al saldo ricalcolato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato affermato il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata che documenta il rapporto comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole negoziali in essa contenute.
  • La prova della sola anteriorità del rapporto rispetto al fallimento non è sufficiente a rendere opponibili al curatore le pattuizioni economiche del contratto: occorre dimostrare l’esistenza della specifica scrittura con quei determinati contenuti e con data certa.
  • L’inopponibilità della scrittura priva di data certa non esclude, in astratto, la prova di un credito in linea capitale o della natura contrattuale del rapporto, purché tale credito risulti provato con mezzi compatibili con la natura del negozio.
  • Gli estratti conto e gli altri documenti unilaterali non possono sostituire la scrittura contrattuale opponibile quando la legge richiede la forma scritta per la validità o l’efficacia probatoria del rapporto bancario.
  • In sede di legittimità, non è consentito censurare la valutazione delle prove chiedendo una nuova ponderazione del materiale istruttorio, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Manca l’interesse a impugnare una statuizione che non abbia inciso in modo diretto sulla posizione giuridica del ricorrente, specie quando la decisione ha natura meramente endofallimentare e non contiene una condanna al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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