Cassazione Civile, Ordinanza n. 27039/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il pagamento del corrispettivo di un impianto fotovoltaico fornito e posato presso l'immobile del committente. L'opposizione al decreto è stata respinta in primo grado e in appello. Nel ricorso per cassazione il committente ha articolato cinque motivi: 1) ha contestato la tempestività e l'idoneità dell'eccezione di tardività del disconoscimento della firma apposta sull'offerta dell'ottobre 2010, sostenendo che la controparte, avendo dichiarato di volersi avvalere della verificazione, avesse implicitamente rinunciato all'eccezione; 2) ha censurato l'attribuzione di piena efficacia probatoria al documento contrattuale dell'8/10-11/11/2010 e la conseguente affermazione della conclusione del contratto ex art. 1326 c.c.; 3) ha lamentato che la Corte d'appello avesse ritenuto irrilevante la non corrispondenza dell'impianto consegnato a quello descritto nell'offerta dell'ottobre 2010, avesse escluso la rilevanza di una presunta diversa offerta del dicembre 2010 e avesse dichiarato inammissibili le prove dirette a dimostrare tale diverso assetto negoziale; 4) ha contestato l'esclusione della propria qualità di consumatore e, quindi, la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002; 5) ha dedotto l'erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento per asserita genericità delle allegazioni, sostenendo che l'onere probatorio sarebbe stato posto a suo carico in modo scorretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla tardività del disconoscimento della sottoscrizione, osservando che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'atto di opposizione costituisce la prima risposta utile ai fini dell'art. 215 c.p.c. rispetto alla scrittura prodotta con il ricorso monitorio, e che l'istanza di verificazione formulata "sin d'ora" era espressamente condizionata al caso in cui il disconoscimento fosse ritenuto tempestivo, sicché non implicava rinuncia all'eccezione di tardività. Confermata la validità della sottoscrizione, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della conclusione del contratto sull'offerta dell'ottobre 2010 e l'inammissibilità delle prove dirette a sostenere un diverso accordo sull'offerta del dicembre 2010, anche perché la diversa prestazione eseguita avrebbe richiesto una specifica domanda ex art. 1497 c.c. Quanto alla qualità di consumatore, la Corte ha reputato plausibile il ragionamento della sentenza impugnata, che aveva desunto dal luogo di installazione dell'impianto e dalla sede dell'impresa agricola la natura commerciale del rapporto, valorizzando anche l'onere dell'imprenditore di mantenere aggiornati i dati camerali. Infine, ha confermato il rigetto dell'eccezione di inadempimento, poiché il giudice di merito aveva rilevato una carenza di allegazione specifica sugli inadempimenti imputati all'appaltatrice, senza incorrere in un errore sul riparto dell'onere della prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la declaratoria di incompetenza territoriale del primo giudice, con successiva riassunzione dinanzi al giudice competente
la prosecuzione del processo dinanzi al giudice competente non altera la qualificazione dell'atto di opposizione come prima risposta utile
il contratto si intende concluso quando proposta e accettazione risultino sottoscritte validamente dalle parti
l'eccezione di inadempimento richiede allegazioni specifiche sul preteso inadempimento della controparte
la difformità tra bene pattuito e bene consegnato richiede una domanda specifica fondata sulla garanzia per mancanza di qualità promesse o essenziali
invocato dal ricorrente per il disconoscimento della sottoscrizione
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la prima risposta successiva alla produzione della scrittura privata è l'atto di opposizione; la tardività del disconoscimento va valutata rispetto a tale atto
invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze di causa e delle allegazioni
richiamato in relazione alla disciplina dell'inadempimento contrattuale
richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento
la Corte ribadisce che non vi è stata una indebita inversione del riparto probatorio, ma un rilievo di genericità delle allegazioni
richiamato per la nozione di consumatore; la Corte ritiene non censurabile in cassazione l'apprezzamento di merito che ha negato tale qualità
gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento non sono esclusi se il rapporto è qualificato come commerciale
richiamato in tema di interessi moratori dovuti nei rapporti commerciali
richiamato nei fatti come base della condanna per lite temeraria disposta nei gradi di merito
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
richiamato per la memoria difensiva in cui è stata formulata l'eccezione di tardività e, in via subordinata, l'istanza di verificazione
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria in cui sono state ribadite le allegazioni sull'inadempimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dispone l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, quando la scrittura privata è prodotta con il ricorso monitorio, l'atto di opposizione costituisce la prima risposta successiva rilevante ai fini del disconoscimento della sottoscrizione ex art. 215 c.p.c., anche se il decreto è stato emesso da giudice poi dichiaratosi incompetente e il processo prosegua dinanzi al giudice competente.
- L'istanza di verificazione della scrittura privata formulata in via subordinata e condizionata al mancato accoglimento dell'eccezione di tardività del disconoscimento non implica rinuncia a tale eccezione.
- Una volta accertata la validità delle sottoscrizioni apposte a proposta e accettazione, il giudice può ritenere provata la conclusione del contratto ex art. 1326 c.c. e dichiarare inammissibili le prove volte a dimostrare un diverso assetto negoziale incompatibile con il documento sottoscritto.
- La deduzione di difformità tra la prestazione pattuita e quella eseguita non vale, da sola, a superare la prova della conclusione del contratto né a rendere ammissibili prove contrarie sul diverso accordo; occorre una specifica domanda fondata sulla garanzia per mancanza di qualità o difformità del bene/servizio consegnato rispetto a quello pattuito.
- La qualifica di consumatore o di imprenditore va apprezzata in base alla finalizzazione concreta del contratto allo scopo dell'attività economica svolta, e l'apprezzamento del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non tramite una mera rivalutazione del fatto.
- L'eccezione di inadempimento deve essere sorretta da allegazioni specifiche e puntuali sugli obblighi rimasti ineseguiti; in mancanza, il giudice può legittimamente respingerla senza che ciò integri un errore nel riparto dell'onere della prova.
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