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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03188/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un'azienda sanitaria a decreti ingiuntivi emessi in favore di sanitari per il pagamento di compensi relativi a prestazioni rese in regime di attività libero-professionale intramuraria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo provato il credito sulla base di un rendiconto aziendale depositato in atti e non specificamente contestato, dal quale risultavano fatturato complessivo dell'équipe, quota assegnata, quota pro capite, ruoli dei singoli, prestazioni eseguite, qualifica, partecipazione esecutiva e relativi costi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'azienda deduce violazione e falsa applicazione di norme regolamentari aziendali, del CCNL di settore e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il rendiconto non fosse conforme alle prescrizioni regolamentari, che tale difformità impedisse l'accertamento della fondatezza del credito monitorio e che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il rendiconto fosse stato contestato nei suoi presupposti, anche quanto allo svolgimento delle prestazioni fuori orario di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, non indicava specificamente le regole ermeneutiche asseritamente violate nell'interpretazione dei regolamenti aziendali, limitandosi a contrapporre una diversa lettura del testo. Inoltre, quanto alla dedotta contestazione del rendiconto, la ricorrente non aveva indicato con precisione in quale sede processuale tali contestazioni fossero state dedotte, impedendo il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. Infine, il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove; occorre una critica coerente con l'error in iudicando.

  • art. 1324 c.c.

    L'atto unilaterale regolamentare dell'azienda è soggetto, in quanto compatibile, al medesimo regime interpretativo del contratto.

  • artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e A.2.1 dell'art. 2 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002

    Richiamati come parametri regolamentari per disciplinare la remunerazione delle prestazioni intramoenia e le relative modalità di rendicontazione.

  • lettera A e B commi 10, 11 e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004

    Richiamati come regole interne sulle modalità di esercizio delle attività ambulatoriali in regime libero-professionale.

  • art. 55, commi 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000

    Richiamato quale disciplina collettiva applicabile alle prestazioni libero-professionali intramurarie.

  • artt. 14 e 18 CCNL 3 novembre 2005

    Richiamati come integrazione e modifica della disciplina collettiva applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la valutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Per contestare efficacemente l'utilizzazione del rendiconto occorre indicare specificamente dove la contestazione sia stata dedotta nel processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un regolamento aziendale o di un atto unilaterale assimilato al contratto può essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia scelto una tra le possibili interpretazioni.
  • La deduzione di un vizio relativo alla valutazione di un documento o alla mancata considerazione di contestazioni richiede specificità: la parte deve indicare con precisione il contenuto della contestazione e la sede processuale in cui essa è stata proposta.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito o delle prove quando la doglianza, pur formalmente costruita come violazione di legge, mira in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento fattuale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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