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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17674/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU emessi per più annualità nei confronti della società proprietaria di un compendio immobiliare comprendente l'area circostante l'ex Hotel Villa Ostini, dichiarato inagibile. Il Comune aveva ritenuto che tale area non fosse pertinenza del fabbricato e, quindi, fosse autonomamente imponibile come area edificabile. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva respinto l'appello del Comune. In cassazione l'ente impositore ha dedotto tre motivi, tutti centrati su omesso esame di fatti decisivi e, nel primo e secondo motivo, anche violazione di legge: ha contestato la qualificazione pertinenziale dell'area, sostenendo che la CTR non avesse considerato che il fabbricato principale era inagibile e non utilizzato, che l'asservimento non risultava dalla dichiarazione IMU e che l'area conservava vocazione edificatoria; ha inoltre censurato l'eventuale rilievo di un preteso giudicato esterno su annualità diverse.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado per nuovo esame. Ha affermato che, in materia IMU, l'esclusione dell'autonoma tassazione dell'area come pertinenza richiede la verifica concreta dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 817 c.c., con prova a carico del contribuente e con rigore maggiore rispetto ai rapporti privatistici, poiché una mera scelta pertinenziale non è fiscalmente rilevante se non corrisponde a reali esigenze e a un effettivo vincolo durevole di asservimento. Ha inoltre precisato che il giudicato relativo ad altre annualità non vincola automaticamente quando la qualificazione pertinenziale dipende da elementi fattuali mutevoli nel tempo; e che doveva essere scrutinato anche il profilo dell'omessa indicazione del vincolo nella dichiarazione IMU, salvo prova di effettiva conoscenza da parte del Comune. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione di legge nel primo motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011

    richiamato come norma istitutiva dell'IMU e come disposizione che mantiene ferme le definizioni del d.lgs. n. 504/1992

  • artt. 1 e 2, D.lgs. n. 504/1992

    richiamati per la nozione di fabbricato, area fabbricabile e regime delle pertinenze nel tributo immobiliare

  • art. 817 c.c.

    assunta come nozione generale di pertinenza applicabile anche in materia tributaria, richiedente un vincolo oggettivo e soggettivo di destinazione durevole

  • art. 2909 c.c.

    evocato dal ricorrente con riferimento al preteso giudicato esterno, ma la Corte ha precisato che non opera automaticamente per fattispecie fattuali variabili per annualità

  • art. 1, comma 741, lett. a), L. n. 160/2019

    richiamato solo per precisare il nuovo regime IMU dal 1° gennaio 2020, non retroattivo e non applicabile alle annualità controverse

  • art. 2, comma 1, D.lgs. n. 504/1992

    interpretato nel senso di nozione ampia di area edificabile, fondata sulla mera potenzialità edificatoria

  • art. 1, comma 741, lett. a), L. n. 160/2019

    la pertinenza ai fini IMU, dal 2020, richiede l'accatastamento unitario; la norma non è interpretazione autentica né ha efficacia retroattiva

Massime di principio

  • In materia IMU, l'esclusione dell'autonoma tassazione di un'area come pertinenza del fabbricato presuppone la prova rigorosa, a carico del contribuente, dell'effettivo vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., comprensivo di un requisito oggettivo di destinazione concreta al servizio o ornamento e di un requisito soggettivo di volontà di asservimento durevole.
  • La mera edificabilità dell'area non è di per sé incompatibile con la pertinenzialità solo se sia dimostrata una oggettiva e stabile modificazione dello stato dei luoghi idonea a sterilizzare in concreto lo ius edificandi; un semplice collegamento materiale o una recinzione non bastano.
  • La qualificazione pertinenziale ai fini fiscali non può fondarsi su una scelta meramente formale o elusiva: se non risponde a reali esigenze economiche, estetiche o funzionali, essa è irrilevante ai fini dell'imposizione.
  • Il giudicato relativo ad annualità diverse non preclude automaticamente il riesame della natura pertinenziale quando tale qualificazione dipende da elementi fattuali suscettibili di mutare nel tempo.
  • Il contribuente che non abbia indicato in dichiarazione l'esistenza della pertinenza non può, di regola, contestare l'atto impositivo deducendo solo in giudizio il vincolo pertinenziale, salvo che l'ente impositorе ne avesse già concreta conoscenza prima dell'annualità accertata.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propria (IMU)Contenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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