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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32381/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava una sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di annullamento di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su alcune cartelle di pagamento. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse valorizzato documenti di notifica prodotti dall'agente della riscossione in copia fotostatica, già disconosciuti quanto alla conformità agli originali, e che quindi non potevano essere posti a base della decisione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 115 e 329 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente valutato l'eccezione di giudicato esterno: secondo la ricorrente, una sentenza della CTP di Roma aveva annullato una cartella di pagamento e un'altra pronuncia aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con effetti che avrebbero dovuto riflettersi anche su ulteriori cartelle richiamate nel preavviso impugnato; inoltre lamentava che la CTR avesse omesso di considerare una specifica eccezione formulata con memoria in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla mancata considerazione del disconoscimento delle copie: ha rilevato che il giudice di merito non aveva omesso pronuncia e che, in tema di copie documentali, il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato, non potendo ridursi a formule generiche. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo, perché la CTR non aveva adeguatamente esaminato l'eccezione di giudicato esterno dedotta in appello con riferimento alla sentenza della CTP di Roma n. 3567/2020; la Corte ha però escluso che potesse operare un giudicato derivante da una sentenza di cessazione della materia del contendere o da una pronuncia non ancora passata in giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto del secondo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    La contestazione della conformità delle riproduzioni fotografiche o documentali richiede allegazioni specifiche; il giudice può comunque valutarne l'efficacia rappresentativa e desumere la conformità anche da altri elementi probatori.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia non può essere generico o di stile, ma deve indicare in modo chiaro e circostanziato il documento contestato e gli aspetti della difformità dall'originale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia sul disconoscimento documentale, ma ha ritenuto che l'eccezione di giudicato esterno dedotta in appello dovesse essere effettivamente esaminata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo se la decisione è passata in giudicato e nei limiti dell'accertamento comune ai giudizi tra le stesse parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova documentale e del giudicato esterno.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del comportamento processuale e alla dedotta definitività di precedenti pronunce.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."

    L'omessa notificazione di un atto presupposto è un vizio procedurale che rende nullo l'atto consequenziale e consente al contribuente di impugnarlo anche contestando gli atti presupposti non notificati.

  • art. 26 D.P.R. 602/73

    Richiamato quale base normativa della notificazione delle cartelle di pagamento anche tramite PEC.

  • D.P.R. 68/05

    Richiamato quale disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifico, chiaro e circostanziato; formule generiche o di stile non sono sufficienti a impedirne l'utilizzazione processuale.
  • La contestazione della copia non vincola in modo assoluto il giudice, che può accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri elementi di prova, incluse presunzioni e complessivo apprezzamento del materiale documentale.
  • Nel processo tributario, l'omessa notificazione di un atto presupposto autonomamente impugnabile comporta la nullità dell'atto consequenziale e può essere fatta valere impugnando quest'ultimo o cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato.
  • Il giudicato esterno può spiegare efficacia solo se la precedente decisione è passata in giudicato e solo nei limiti del punto fondamentale comune ai due giudizi, quando tale accertamento costituisca la premessa logica indispensabile della statuizione successiva.
  • Una sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere non è, di regola, idonea a formare giudicato sul merito della pretesa, ma soltanto sull'assenza dell'interesse alla prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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