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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24968/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'eccedenza IVA annuale per il periodo d'imposta 2009, chiesto da una società in relazione a costi sostenuti per: a) l'acquisizione in leasing di un capannone industriale e di attrezzature; b) lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà di una società terza. Parallelamente, l'Ufficio aveva contestato la spettanza del rimborso e aveva irrogato sanzioni ritenendo che un rimborso già erogato in fase preliminare avesse determinato una tardiva disponibilità di somme, assimilata a un tardivo versamento. Nel giudizio di rinvio la CGT regionale aveva riconosciuto la detraibilità dell'IVA, ma aveva compensato le spese per la complessità della vicenda. In Cassazione la contribuente ha censurato solo la compensazione delle spese, lamentando violazione delle norme sulle spese processuali e difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha invece dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza di rinvio per omessa pronuncia o motivazione apparente e la violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice di rinvio non aveva svolto gli accertamenti di fatto imposti dalla precedente ordinanza di cassazione circa i requisiti necessari per assimilare il leasing a un acquisto di bene ammortizzabile idoneo al rimborso IVA.

La decisione

La Corte ha riqualificato i ricorsi, qualificando come principale quello della contribuente e come incidentale quello dell'Agenzia. Ha accolto i due motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che il giudice di rinvio non aveva eseguito gli accertamenti in fatto richiesti dal precedente giudicato di legittimità sui requisiti del leasing per poter essere equiparato all'acquisto di un bene di investimento: trasferimento della proprietà o delle caratteristiche essenziali della proprietà alla scadenza, equivalenza tra rate e valore venale, e sostanziale razionalità economica dell'opzione di riscatto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il motivo della contribuente sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. 633/1972

    "beni ammortizzabili"; soglia dell'eccedenza detraibile IVA superiore a euro 2.582,28

    Il rimborso dell'eccedenza IVA può spettare anche per beni detenuti in leasing, ma solo se l'operazione sia equiparabile, in concreto, all'acquisto di un bene di investimento e ricorrano i requisiti accertati dal giudice di rinvio.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    Richiamato con riferimento alla sanzione irrogata dall'Ufficio per l'indebita disponibilità di somme ritenuta equivalente a un tardivo versamento.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e svolgere gli accertamenti di fatto necessari indicati nella pronuncia rescindente.

  • art. 371 c.p.c.

    Nel procedimento con pluralità di parti, il ricorso proposto dalla parte già destinataria della notificazione del ricorso altrui deve essere introdotto come ricorso incidentale, salvo conversione se proposto entro il termine utile.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato in tema di proposizione del ricorso nel processo con pluralità di parti e necessità della forma incidentale.

  • art. 335 c.p.c.

    Richiamato per la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla contribuente per contestare la compensazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di soccombenza e regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente per contestare la compensazione delle spese e l'assenza di adeguate ragioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia o motivazione meramente apparente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve svolgere gli specifici accertamenti di fatto richiesti dalla pronuncia rescindente; non è sufficiente un richiamo solo formale ai principi espressi.
  • Ai fini del rimborso IVA per beni detenuti in leasing, l'operazione può essere assimilata all'acquisto di un bene di investimento solo se, in concreto, il contratto preveda il trasferimento della proprietà o delle caratteristiche essenziali della proprietà al termine, la sostanziale equivalenza economica tra canoni e valore del bene e la razionalità economica dell'opzione di acquisto.
  • La detrazione o il rimborso IVA per interventi su immobili di terzi presuppone un nesso di strumentalità tra il bene e l'attività d'impresa, anche in termini potenziali o prospettici, così da escludere l'utilizzo del beneficio da parte di chi sia sostanzialmente consumatore finale.
  • Nel processo con pluralità di parti, la parte già destinataria della notificazione del ricorso per cassazione deve proporre le proprie impugnazioni nello stesso procedimento e nella forma del ricorso incidentale, salvo conversione se l'atto è comunque tempestivo.
  • La compensazione delle spese richiede una giustificazione riconducibile ai presupposti normativi applicabili; una formula generica non è sufficiente se non è sorretta da una concreta motivazione delle ragioni poste a base della deroga alla regola di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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