Parere n. 251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Nicolò Maria Bonente, Andrea De Vita, Marco Di Matteo, Leonardo Di Vincenzo, Lorenzo Gentili, Mariarosa Martinese contro il Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum, l’Università La Sapienza di Roma, l’Università degli studi di Siena, l’Università degli studi di Chieti- Pescara G. D'Annunzio, l’Università degli studi Catanzaro Magna Grecia, il Cineca e nei confronti dei controinteressati in atti, per l'annullamento: 1) del D.M. del 26 aprile 2018, n. 337 concernente le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati; 1 bis) del D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è predisposta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia"; 1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti', cosi distinti "due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica"; 1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il formai messo a disposizione dal M1UR"; 2) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati; 3) del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria delle Università in epigrafe; 4) della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca — Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame"; 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per 1'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale essi risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono loro l'iscrizione; 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove essi hanno svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto; 7) del diniego di ammissione loro opposto; 8) dei verbali della commissione del concorso dell'Ateneo ove ognuno di essi ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; 9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; 10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20, 26, 27 e 41 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva; 11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce; 12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma l, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; 13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei; 15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui ledono i loro interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2018/2019
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 337 del 26 aprile 2018, il decreto ministeriale n. 326/2018, i relativi allegati, i bandi universitari, i quesiti somministrati, la graduatoria unica nazionale, gli atti delle commissioni e ulteriori atti connessi alla procedura di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico a numero programmato nazionale. Sono stati dedotti, tra gli altri, l’errata formulazione di alcuni quesiti, la violazione della legge n. 264/1999 e del d.m. n. 477/2017 nella struttura e nella ripartizione dei quesiti, l’erronea determinazione del numero dei posti disponibili, la mancata riassegnazione dei posti non utilizzati, la violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza, segretezza e anonimato della prova, nonché vizi relativi alla verbalizzazione e alla paternità della prova. È stata proposta anche domanda cautelare e domanda di ammissione in forma specifica o, in subordine, risarcitoria. Dopo la dichiarazione dei ricorrenti secondo cui soltanto due di essi manterrebbero interesse alla decisione, il Ministero ha rappresentato circostanze dalle quali potrebbe derivare una sopravvenuta carenza di interesse anche per tali ricorrenti.
Il parere
La Sezione non ha deciso né le questioni preliminari né i motivi di merito e ha disposto un incombente istruttorio. In particolare, ha rilevato che non è chiara l’effettiva permanenza dell’interesse alla decisione dei due ricorrenti indicati come ancora interessati, poiché uno si è successivamente iscritto al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2019/2020, dopo una precedente iscrizione e rinuncia a un corso di Biotecnologie per la salute, mentre l’altro risulta iscritto a Scienze biologiche, con percorso accademico in situazione di sospensione di fatto. È stata quindi richiesta, tramite il difensore e con contestuale trasmissione al Ministero, una dichiarazione espressa e motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione entro quindici giorni dalla comunicazione del parere, con l’avviso che, in mancanza di riscontro, la Sezione potrà ritenere venuto meno l’interesse. Ogni questione in rito e nel merito è rimasta impregiudicata.
Osservazioni
Permanenza dell’interesse alla decisione
La Sezione ha rilevato una possibile sopravvenuta carenza di interesse anche per i due ricorrenti che avevano dichiarato di voler proseguire il giudizio. È stata richiesta una dichiarazione espressa e motivata sulla loro effettiva permanenza dell’interesse alla decisione, da presentare entro quindici giorni dalla comunicazione del parere.
Posizione del ricorrente già iscritto a Medicina e chirurgia
Per uno dei ricorrenti risulta una successiva iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2019/2020, circostanza potenzialmente rilevante ai fini della permanenza dell’interesse all’annullamento degli atti della procedura relativa all’anno accademico 2018/2019.
Posizione del ricorrente iscritto a Scienze biologiche
Per l’altro ricorrente risulta un’iscrizione al corso di laurea in Scienze biologiche, con percorso accademico in situazione di sospensione di fatto; anche tale circostanza deve essere chiarita ai fini della verifica dell’interesse attuale alla decisione.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
condanna in forma specifica
È richiamato dai ricorrenti a fondamento della domanda di ammissione al corso di laurea in forma specifica, oltre alla domanda subordinata di risarcimento.
art. 34, comma 3, Cost.
È invocato dai ricorrenti in relazione all’accesso all’istruzione e alla legittimità della procedura selettiva.
art. 97 Cost.
È invocato con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e alla regolarità della procedura concorsuale.
È richiamata dai ricorrenti quale disciplina della programmazione degli accessi e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato.
d.m. n. 337/2018
Costituisce il principale atto impugnato, relativo alle modalità di svolgimento dei test di ammissione per l’anno accademico 2018/2019.
d.m. n. 326/2018
È impugnato nella parte relativa alla predisposizione della prova ministeriale mediante una commissione di esperti e alla nomina della commissione incaricata della predisposizione e validazione delle domande.
d.m. n. 477/2017
È richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità della struttura e dei contenuti dei quesiti somministrati.
Sono richiamati per dedurre difetto di istruttoria e di motivazione nella determinazione dei posti disponibili.
È richiamato in relazione alla determinazione del fabbisogno formativo e alla programmazione dei posti.
È richiamato in relazione ai principi e alle regole delle procedure concorsuali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando emergano circostanze sopravvenute potenzialmente incompatibili con la permanenza dell’interesse alla decisione, il Consiglio di Stato può disporre un incombente istruttorio volto a ottenere dal ricorrente una dichiarazione espressa e motivata sull’interesse attuale, prima di pronunciarsi sulle questioni di rito e di merito.
- L’iscrizione successiva del ricorrente a un corso di laurea diverso o al medesimo corso oggetto della procedura impugnata può assumere rilievo ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso, ma richiede un accertamento concreto della posizione accademica e dell’utilità effettivamente perseguibile attraverso la decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse non può essere affermata sulla base di circostanze non chiarite: quando la posizione del ricorrente risulti ambigua, l’amministrazione e il ricorrente devono essere posti in condizione di interloquire e il giudice consultivo può richiedere chiarimenti istruttori.
- Nel ricorso straordinario, la decisione interlocutoria che dispone un incombente istruttorio lascia impregiudicate tutte le questioni di ammissibilità, procedibilità e merito dedotte dalle parti.
Ricorso contro la procedura di ammissione ai corsi di Medicina e Odontoiatria 2018/2019
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da più candidati contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, diverse università, Cineca e i controinteressati, per l’annullamento degli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2018/2019.
Atti impugnati e domande
Sono stati impugnati il d.m. n. 337 del 26 aprile 2018, il d.m. n. 326/2018, gli allegati relativi ai programmi e ai quesiti, i bandi universitari, le linee guida ministeriali, la graduatoria unica nazionale, gli eventuali decreti di approvazione, i verbali delle commissioni e delle sottocommissioni, la documentazione distribuita ai candidati, i decreti interministeriali di determinazione dei posti disponibili e gli ulteriori atti connessi.
I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare degli atti e l’accertamento del diritto all’ammissione, con condanna in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. o, in subordine, al risarcimento del danno.
Motivi dedotti
Le censure hanno riguardato:
- l’errata formulazione dei quesiti nn. 11, 20, 26, 27 e 41;
- la pretesa violazione della legge n. 264/1999 e del d.m. n. 477/2017 nella struttura dei quesiti di cultura generale e ragionamento logico;
- l’asserita sproporzione o illegittima distribuzione dei quesiti tra le diverse materie;
- l’insufficiente istruttoria e motivazione nella determinazione del numero dei posti disponibili;
- la mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti, anche in caso di chiusura anticipata della graduatoria o di rinunce;
- la violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza, segretezza, anonimato e par condicio;
- presunti vizi nella verbalizzazione delle operazioni concorsuali e nella paternità della prova;
- l’incompetenza, il difetto di potere e la violazione dell’autovincolo derivante dalla lex specialis.
Sviluppo del procedimento consultivo
Con il parere interlocutorio n. 1884/2019 la Sezione aveva chiesto al Ministero di trasmettere la relazione istruttoria sull’istanza cautelare e sul merito. Nel 2024, constatato il mancato adempimento, la Sezione ha chiesto di chiarire l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse o altra causa di improcedibilità.
Nel 2025 il Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria, assegnando ai ricorrenti un termine per le controdeduzioni. I ricorrenti hanno dichiarato che soltanto due di essi, Leonardo Di Vincenzo e Andrea De Vita, mantenevano interesse alla prosecuzione del giudizio, contestando le eccezioni ministeriali e richiamando decisioni favorevoli rese in controversie analoghe.
Verifica dell’interesse attuale
La Sezione ha rilevato che la posizione dei due ricorrenti indicati come ancora interessati non risultava sufficientemente chiara.
Per Andrea De Vita, dalla relazione ministeriale risultava una precedente iscrizione al corso di laurea in Biotecnologie per la salute presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, seguita da rinuncia il 15 ottobre 2020, e una successiva iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso la stessa università per l’anno accademico 2019/2020.
Per Leonardo Di Vincenzo risultava un’iscrizione al corso di laurea in Scienze biologiche presso l’Università La Sapienza di Roma, con percorso accademico indicato dall’ateneo come in situazione di sospensione di fatto.
Tali circostanze potrebbero incidere sull’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso relativo alla procedura del 2018/2019. La Sezione ha tuttavia ritenuto necessario acquisire chiarimenti prima di trarre qualsiasi conclusione sulla procedibilità.
Incombente istruttorio disposto
La Sezione ha ordinato ai due ricorrenti di trasmettere, tramite il difensore e con contestuale invio al Ministero, una dichiarazione espressa e motivata circa l’effettiva permanenza dell’interesse alla decisione.
Il termine assegnato è di quindici giorni dalla comunicazione del parere. È stato espressamente avvertito che, in mancanza di riscontro, la Sezione potrà ritenere venuto meno l’interesse alla decisione.
Esito del parere
Il parere è interlocutorio. La Sezione non ha esaminato né definito le eccezioni di inammissibilità, la questione della sopravvenuta carenza di interesse, i motivi di merito o l’istanza cautelare. Il dispositivo dispone esclusivamente l’incombente istruttorio indicato in motivazione e mantiene impregiudicata ogni questione in rito e nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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