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Parere

Parere n. 242/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'economia e delle finanze per l’annullamento del provvedimento n. prot. -OMISSIS- di inidoneità al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri anno 2023.

Giustizia amministrativa202400846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del giudizio di inidoneità attitudinale al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri per l'anno 2023

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità attitudinale, nonché la scheda di valutazione e il verbale della commissione, deducendo carenza e apparenza della motivazione, illogicità, perplessità e contraddittorietà del giudizio, violazione delle determinazioni del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523/2013 e n. 248517/2015, errore e travisamento dei fatti, eccesso e sviamento di potere e illegittimità derivata. Ha sostenuto che la commissione non avrebbe adeguatamente considerato la relazione dello psicologo e gli esiti delle prove, incluso il Minnesota test, e ha chiesto il riesame attitudinale e l'ostensione della documentazione relativa ai test somministrati e alle risposte fornite. Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità per tardività, nonché l'infondatezza nel merito; la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari in ragione dell'infondatezza del ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Ha ritenuto garantito il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata inviata al ricorrente. Nel merito, ha affermato che l'accertamento attitudinale deve essere svolto dalla commissione secondo le modalità previste dal bando e dalle determinazioni tecniche richiamate, attraverso la valutazione congiunta dei test attitudinali e di personalità, dei questionari biografici e motivazionali, dei colloqui e delle relazioni dello psicologo e dei periti selettori. Il giudizio finale è collegiale e complessivo: le eventuali valutazioni positive rese in una singola fase non prevalgono sul giudizio conclusivo né determinano una contraddizione con esso. La commissione ha indicato le aree del profilo ideale ritenute carenti e ha esposto elementi riferiti alle aree intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, emotiva, gestionale e dell'assunzione del ruolo. Anche la relazione dello psicologo non è stata ritenuta integralmente positiva, poiché evidenziava esitazione, titubanza, scarsa autostima, insufficiente autoefficacia percepita e scarsa disponibilità alla collaborazione costruttiva. Le valutazioni della commissione, dotata di specifica preparazione ed esperienza, non sono risultate arbitrarie, illogiche, irragionevoli o irrazionali; la mera opinabilità del giudizio non ne determina l'illegittimità. Sono state inoltre ritenute inammissibili le richieste istruttorie, compresa quella relativa al deposito dei test, in quanto dirette a ottenere un accertamento non esperibile nel procedimento di ricorso straordinario.

Osservazioni

Contraddittorio procedimentale

Il contraddittorio è stato ritenuto pienamente garantito poiché la relazione ministeriale è stata effettivamente inviata al ricorrente; la mancata presentazione di osservazioni o controdeduzioni non incide sulla regolarità del procedimento.

Giudizio attitudinale complessivo e collegiale

Il giudizio di idoneità è il risultato della valutazione congiunta di tutte le prove, dei colloqui e delle relazioni previste dal bando e dalla disciplina tecnica. Le eventuali valutazioni positive relative a una singola fase non hanno autonoma rilevanza e non sono incompatibili con il giudizio finale negativo.

Motivazione del giudizio di inidoneità

La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la commissione ha individuato le specifiche aree del profilo ideale attitudinale considerate carenti e ha indicato gli elementi emersi dai test e dai colloqui, con riferimento alle capacità cognitive, socio-relazionali, emotive, gestionali e all'assunzione del ruolo.

Valutazioni tecniche della commissione

Le conclusioni della commissione non sono risultate arbitrarie, illogiche, irragionevoli o irrazionali. La commissione dispone della preparazione e dell'esperienza specifiche per valutare le attitudini dei candidati in relazione ai compiti del ruolo, mentre la semplice opinabilità delle valutazioni non determina illegittimità.

Richieste istruttorie e ostensione dei test

Le richieste di riesame attitudinale e di deposito della documentazione relativa ai test sono state ritenute inammissibili, poiché si configurerebbero come azioni di accertamento non esperibili in sede di ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. 1199/1971

    Il Ministero lo ha richiamato per eccepire la tardività del ricorso; la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione per l'infondatezza nel merito.

  • art. 15 del bando di concorso

    Prevede, mediante rinvio alle determinazioni tecniche del Comandante Generale, le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

  • determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523/2013

    Disciplina le modalità tecniche degli accertamenti attitudinali, comprendenti test attitudinali, test di personalità, questionari biografici o motivazionali, colloqui e valutazione collegiale finale.

  • determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 248517/2015

    Definisce il profilo ideale di riferimento per gli aspiranti allievi finanzieri e integra la disciplina tecnica degli accertamenti attitudinali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento attitudinale concorsuale, il giudizio finale è collegiale e complessivo e costituisce la sintesi degli esiti di tutte le prove, dei questionari e dei colloqui previsti dalla disciplina di gara; una valutazione positiva resa in una singola fase non determina, di per sé, l'illegittimità del giudizio finale negativo.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando individua le aree del profilo ideale ritenute carenti e indica gli elementi risultanti dai test e dai colloqui posti a fondamento della valutazione, senza necessità di una confutazione atomistica di ogni elemento favorevole al candidato.
  • Il sindacato sulle valutazioni attitudinali della commissione concorsuale può censurare arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o irrazionalità, ma non può sostituire alla valutazione tecnica dell'organo competente una diversa valutazione meramente opinabile.
  • Le richieste di riesame attitudinale o di acquisizione documentale formulate nel ricorso straordinario non possono trasformare il procedimento in un'azione di accertamento volta a rivalutare direttamente gli esiti dei test e delle prove concorsuali.

Giudizio di inidoneità attitudinale al concorso per allievi finanzieri

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'annullamento del giudizio di inidoneità attitudinale pronunciato nell'ambito del concorso per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri per l'anno 2023.

Premesse e domanda

Il candidato, sottoposto agli accertamenti attitudinali il 16 febbraio 2024, è stato dichiarato non idoneo. Ha impugnato il provvedimento, la scheda di valutazione attitudinale e il verbale della commissione, chiedendo anche la sospensione cautelare, il riesame attitudinale e l'ostensione della documentazione relativa ai test somministrati, tra cui il Minnesota test, il questionario 16PF-5 e il DAT livello 1 di ragionamento astratto.

Il ricorrente ha dedotto:

  • carenza, apparenza, illogicità, perplessità e contraddittorietà della motivazione;
  • violazione delle determinazioni del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523/2013 e n. 248517/2015;
  • errore e travisamento della situazione di fatto;
  • eccesso e sviamento di potere;
  • illegittimità derivata.

Ha sostenuto che la commissione non avrebbe adeguatamente considerato la relazione dello psicologo e gli esiti delle prove, fondando il giudizio soprattutto sulla relazione dei periti selettori.

Eccezioni preliminari

Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. 1199/1971 e ne ha sostenuto l'infondatezza nel merito. È stata inoltre prospettata la mancata prova dell'impugnazione della graduatoria finale, con conseguente possibile inammissibilità.

La Sezione ha ritenuto garantito il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente. Ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità, poiché il ricorso è risultato infondato nel merito.

Disciplina degli accertamenti attitudinali

L'art. 15 del bando rinviava alle modalità tecniche stabilite dalle determinazioni del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523/2013 e n. 248517/2015.

La disciplina prevede:

  • uno o più test attitudinali per valutare le capacità di ragionamento;
  • uno o più test di personalità per acquisire elementi sul carattere, sulle inclinazioni e sulla struttura personologica;
  • questionari biografici e motivazionali;
  • esame dei risultati da parte dello psicologo, con redazione di una relazione;
  • colloquio attitudinale condotto da due ufficiali periti selettori;
  • eventuale secondo colloquio con lo psicologo nei casi previsti;
  • giudizio finale della commissione sulla base dell'esame congiunto di tutti i pareri e delle relazioni.

La commissione deve motivare l'eventuale inidoneità indicando l'area o le aree del profilo ideale attitudinale ritenute carenti. Il giudizio non può essere fondato su criteri creati autonomamente e volta per volta dalla commissione, ma deve essere parametrato al profilo ideale previsto dalla disciplina tecnica richiamata dal bando.

Valutazione complessiva e collegiale

La Sezione ha chiarito che l'idoneità non è determinata da singole valutazioni isolate, ma da un giudizio complessivo e collegiale. Le eventuali risultanze favorevoli di una fase non hanno autonoma prevalenza e non sono in contraddizione con un esito finale negativo, poiché quest'ultimo rappresenta la sintesi di tutti gli elementi valutativi.

Di conseguenza, è stata ritenuta irrilevante la pretesa valutazione positiva contenuta nella relazione dello psicologo, anche perché tale relazione non era integralmente favorevole. Essa evidenziava infatti esitazione, titubanza, scarsa autostima, insufficiente autoefficacia percepita e scarsa disponibilità alla collaborazione costruttiva in un gruppo di lavoro.

Motivazione del giudizio di inidoneità

La commissione aveva indicato le carenze riscontrate in diverse aree del profilo ideale, tra cui:

  • area intellettivo-cognitiva: mancato utilizzo di modalità di ragionamento alternative nel problem solving;
  • area socio-relazionale: disinteresse per la collaborazione nel gruppo e atteggiamento permissivo nei processi decisionali;
  • area emotiva: autocontrollo elevato, possibile difficoltà nell'accettare le critiche e mancato concreto riconoscimento dei propri limiti;
  • area gestionale: possibile scarsa tempestività e indecisione nelle situazioni critiche;
  • area dell'assunzione del ruolo: limitata consapevolezza della tipologia di impiego, rigidità e scarsa capacità di adattamento.

La Sezione ha ritenuto tali indicazioni sufficienti a rendere comprensibili le ragioni del giudizio di inidoneità.

Sindacato sulle valutazioni tecniche

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la commissione, dotata di preparazione, capacità ed esperienza specifiche, abbia operato nel rispetto della disciplina applicabile. Le conclusioni non sono apparse arbitrarie, illogiche, irragionevoli o irrazionali.

La Sezione ha precisato che la mera opinabilità delle valutazioni attitudinali non è, di per sé, causa di illegittimità. Il sindacato può riguardare l'arbitrarietà, l'illogicità manifesta, l'irragionevolezza o l'irrazionalità, ma non può sostituire la valutazione tecnica della commissione con una diversa valutazione soggettiva.

Richieste istruttorie

Le richieste di riesame attitudinale e di deposito della documentazione relativa ai test sono state ritenute inammissibili. Esse avrebbero dato luogo ad azioni di accertamento non esperibili nella sede del ricorso straordinario, oltre a sollecitare una rivalutazione diretta degli esiti delle prove.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereIncompetenza

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