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Parere

Parere n. 245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto prot. K10/829787 del 4 ottobre 2022 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202300470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto del 4 ottobre 2022 di diniego della concessione della cittadinanza italiana per assenza del requisito della residenza legale decennale

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. L'amministrazione aveva ritenuto insussistente il requisito della residenza legale decennale, poiché il richiedente era stato cancellato per emigrazione dai registri anagrafici il 2 dicembre 2014 e nuovamente iscritto per immigrazione il 4 aprile 2015. Il ricorso deduceva: eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento; violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione di principi costituzionali e degli artt. 8 e 14 CEDU. Il ricorrente sosteneva inoltre che una visita oculistica effettuata in Italia il 4 febbraio 2015 e i timbri di ingresso e uscita dal territorio nazionale dimostrassero la continuità della residenza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha respinto il ricorso, dichiarando assorbita l'istanza cautelare. Ha affermato che le risultanze anagrafiche, ai fini della prova della residenza legale decennale richiesta dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, costituiscono una presunzione semplice, superabile mediante elementi contrari. Tuttavia, nel caso concreto, la visita oculistica riferita a un solo giorno e i timbri sul passaporto, attestando ingressi e uscite episodici, non provavano la continuità della residenza nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2014 e il 4 aprile 2015. Sono stati quindi ritenuti infondati i motivi relativi alla motivazione, all'istruttoria e al procedimento, anche perché l'amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego e indicato in modo esaustivo la ragione ostativa. È stato respinto anche il motivo fondato sui principi costituzionali e sulla CEDU, richiamando l'ampia discrezionalità amministrativa propria della concessione della cittadinanza per naturalizzazione e la necessità di contemperare l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale.

Osservazioni

Primo e secondo motivo - Motivazione, istruttoria e procedimento

Le censure sono infondate. L'amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego e indicato esaustivamente l'assenza del requisito dei dieci anni continuativi di residenza, individuando nella cancellazione anagrafica del 2 dicembre 2014 e nella successiva reiscrizione del 4 aprile 2015 il periodo ostativo.

Prova della continuità della residenza

Le risultanze anagrafiche valgono come presunzione semplice e possono essere superate da elementi contrari. Nel caso concreto, una visita oculistica riferita al solo 4 febbraio 2015 e i timbri di ingresso e uscita dal passaporto non dimostrano la continuità della residenza in Italia nel periodo considerato; i timbri, anzi, attestano la saltuarietà della presenza.

Terzo motivo - Principi costituzionali e CEDU

La censura è infondata. La cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di concessione e presuppone un'ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale e il bilanciamento con interessi pubblici relativi alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e al rispetto dell'identità nazionale.

Istanza cautelare

L'istanza sospensiva è stata assorbita in ragione del rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale e richiede, quale presupposto oggettivo, la residenza legale decennale.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 13 ottobre 1993, n. 572

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica

    La cancellazione anagrafica, anche per irreperibilità, non determina automaticamente la violazione delle norme sull'iscrizione anagrafica né esclude in assoluto la possibilità di provare altrimenti la residenza effettiva.

  • art. 43 cod. civ.

    La nozione civilistica di residenza è richiamata per affermare che le risultanze anagrafiche non hanno valore assoluto, ma costituiscono una presunzione semplice superabile mediante prova contraria.

  • artt. 4 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Le relative censure sono state ritenute infondate, poiché l'amministrazione aveva individuato e comunicato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.

  • artt. 8 e 14 CEDU

    Il richiamo convenzionale non impedisce l'esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa prevista dalla disciplina nazionale sulla naturalizzazione, purché la decisione sia fondata sulla verifica dell'inserimento nella comunità nazionale e sugli interessi pubblici rilevanti.

  • art. 11, d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1199

    È stato utilizzato per il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Ai fini del requisito della residenza legale decennale previsto dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione semplice e non una prova assoluta della continuità o discontinuità della residenza.
  • La cancellazione dai registri anagrafici non esclude di per sé la possibilità di dimostrare, mediante elementi obiettivi e coerenti, la permanenza della residenza effettiva e legale nel territorio nazionale.
  • La prova della residenza continuativa non può essere desunta da elementi isolati riferiti a una singola giornata o da timbri di ingresso e uscita dal passaporto, quando tali elementi attestano soltanto presenze episodiche e non una stabile permanenza.
  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, espressa dalla legge mediante il verbo "può", comporta un'ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione dell'inserimento definitivo dell'istante nella comunità nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'interesse individuale del richiedente deve essere valutato insieme all'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale, comprendente profili di sicurezza, stabilità economico-sociale, integrazione e rispetto dei valori di convivenza civile.

Diniego della cittadinanza italiana per mancata residenza decennale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino ghanese contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione della residenza legale continuativa per almeno dieci anni, in ragione di una cancellazione anagrafica per emigrazione e della successiva reiscrizione per immigrazione.

Fatti rilevanti e procedimento

L'istanza di cittadinanza era stata presentata il 24 settembre 2018. Il Ministero dell'interno aveva respinto la domanda rilevando che il richiedente risultava cancellato dai registri anagrafici il 2 dicembre 2014 e nuovamente iscritto il 4 aprile 2015. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo carenza di motivazione e istruttoria, violazione del giusto procedimento, violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 241 del 1990 e lesione di principi costituzionali e degli artt. 8 e 14 CEDU.

Il Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria nel luglio 2024 e il ricorrente ha avuto trenta giorni per depositare eventuali memorie. La Sezione ha pertanto ritenuto rispettato il contraddittorio.

Prova della residenza legale

La Sezione ha richiamato il proprio precedente parere n. 1461 del 22 dicembre 2025 e ha ribadito che le risultanze anagrafiche rilevano come presunzione semplice. Esse possono quindi essere superate da elementi contrari idonei a dimostrare la permanenza effettiva e legale in Italia.

Il principio è stato ricondotto alla nozione di residenza di cui all'art. 43 cod. civ., alla giurisprudenza di legittimità e all'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572 del 1993. Secondo tale disposizione, è legalmente residente chi soggiorna in Italia nel rispetto delle condizioni relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri e degli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica. La cancellazione anagrafica, anche per irreperibilità, non determina quindi automaticamente l'interruzione della residenza, potendo essere fornita una prova diversa, ad esempio attraverso buste paga attestanti la continuità di un rapporto di lavoro svolto in Italia.

Valutazione degli elementi prodotti

Nel caso concreto, gli elementi dedotti dal ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti a superare la presunzione derivante dai registri anagrafici. La visita oculistica del 4 febbraio 2015 dimostrava soltanto la presenza in Italia in una singola giornata e non la continuità della residenza nel periodo dal 2 dicembre 2014 al 4 aprile 2015.

Anche i timbri di uscita e ingresso apposti sul passaporto non provavano la residenza continuativa: secondo la Sezione, essi dimostravano piuttosto la saltuarietà delle presenze nel territorio italiano.

Motivazione, istruttoria e contraddittorio

Il primo e il secondo motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. L'amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego con nota del 7 febbraio 2022 e aveva indicato in modo esaustivo l'ostacolo all'accoglimento dell'istanza, consistente nell'assenza del requisito dei dieci anni continuativi di residenza.

Non è stata quindi ravvisata né una carenza motivazionale né un difetto di istruttoria. Il motivo ostativo era stato individuato con precisione e gli elementi prodotti dal richiedente non erano idonei a dimostrare la continuità della residenza.

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La Sezione ha respinto anche la censura relativa alla violazione dei principi costituzionali e degli artt. 8 e 14 CEDU. È stato richiamato l'orientamento secondo cui la cittadinanza per naturalizzazione costituisce oggetto di concessione e non di automatica attribuzione, come confermato dall'uso del verbo "può" nell'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

L'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale. Tale valutazione può riguardare, tra gli altri elementi, l'assenza di precedenti penali, la disponibilità di redditi sufficienti, la condotta di vita, l'integrazione sociale e il rispetto dei valori di convivenza civile. L'interesse individuale alla cittadinanza deve essere bilanciato con l'interesse pubblico alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e alla tutela dell'identità nazionale.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L'istanza cautelare è stata assorbita. Il parere richiama inoltre l'obbligo di oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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