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Parere

Parere n. 244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal tenente dell’Esercito Italiano, signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento del decreto n. m_d ab05933 reg2023 0307661 del 24 maggio 2023 con cui gli è stata inflitta la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 4 (quattro);

Giustizia amministrativa202400096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 24 maggio 2023 con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per quattro mesi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento disciplinare con cui gli è stata inflitta la sospensione dall’impiego per quattro mesi. La sanzione traeva origine dall’iscrizione, ammessa dall’interessato, a due siti internet recanti una propria fotografia, una descrizione personale, contatti e recensioni, riconducibili a un’attività di incontro a carattere sentimentale o amicale. Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, violazione degli articoli 3, 35, 36, 52 e 97 della Costituzione, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento e ingiustizia grave e manifesta. Ha sostenuto che non fosse comprensibile la ragione della sanzione né la gravità della condotta, evidenziando di non avere richiesto compensi e di avere cancellato i profili dopo un breve periodo. È stata proposta anche domanda risarcitoria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La condotta contestata risultava provata e ammessa dallo stesso ufficiale. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché aveva individuato nella condotta una lesione del prestigio personale e dell’Istituzione, nonché una violazione dei doveri connessi al grado, al ruolo, al giuramento prestato, all’esemplarità e al senso di responsabilità. L’articolo 732 del d.P.R. n. 90/2010 impone al militare una condotta esemplare in ogni circostanza, anche nella vita privata; analoghi obblighi rilevano nella vita digitale, secondo le linee guida dello Stato Maggiore della Difesa sull’uso consapevole dei social network. La Sezione ha ritenuto irrilevanti, ai fini della responsabilità disciplinare, l’assenza di compensi, la breve durata dell’iscrizione e la mancata indicazione dell’appartenenza all’Esercito, considerando comunque incompatibile con i doveri di probità e serietà propri del militare la particolare natura dell’attività pubblicizzata sui siti. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione o travisamento dei fatti; la sanzione è stata ritenuta ragionevolmente proporzionata. La domanda risarcitoria è stata comunque ritenuta non compatibile con il rimedio del ricorso straordinario, oltre che priva di base in ragione della legittimità del provvedimento.

Osservazioni

Unico motivo - Difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti

La censura è infondata. Il fatto contestato, consistente nell’iscrizione ai due siti internet, è stato espressamente ammesso dal ricorrente. Il provvedimento disciplinare ha illustrato in modo comprensibile le ragioni della sanzione, individuando la lesione del prestigio personale e dell’Istituzione e la contrarietà della condotta ai doveri e alla dignità del grado e del ruolo rivestiti.

Unico motivo - Rilevanza della condotta nella vita privata e digitale

I doveri di esemplarità, probità e serietà gravanti sul militare non vengono meno nella vita privata e si applicano anche ai comportamenti tenuti in rete. La mancata richiesta o percezione di compensi, la breve durata dell’iscrizione e l’assenza di elementi identificativi dell’appartenenza all’Esercito non escludono la rilevanza disciplinare della condotta, avuto riguardo alla particolare natura dell’attività pubblicizzata.

Unico motivo - Proporzionalità della sanzione

La sanzione della sospensione dall’impiego per quattro mesi è stata ritenuta ragionevolmente proporzionata alla condotta accertata e ai doveri connessi allo status militare.

Domanda risarcitoria

La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, sia perché il provvedimento impugnato è legittimo, sia perché il risarcimento non è ritenuto compatibile con il rimedio del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 732 d.P.R. n. 90/2010

    Il militare deve in ogni circostanza tenere una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate

    La disposizione impone al militare doveri di condotta esemplare, probità e serietà anche nella vita privata e costituisce parametro per valutare disciplinarmente comportamenti tenuti sul web.

  • Pubblicazione dello Stato Maggiore Difesa SMD-UGAG-003, Edizione 2019

    Ogni militare, nelle vesti di privato cittadino, ha il diritto di aderire e partecipare ai social network, ma qualsiasi comportamento tenuto in rete [...] non può comunque prescindere dal generale obbligo [...] di rispettare i doveri che discendono dal suo status

    I doveri derivanti dallo status militare trovano applicazione anche nella vita digitale, pur restando riconosciuto il diritto del militare a partecipare ai social network.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • I doveri di esemplarità, probità, serietà e salvaguardia del prestigio delle Forze armate gravanti sul militare possono rilevare anche per condotte poste in essere nella vita privata, quando siano incompatibili con la dignità del grado e del ruolo rivestiti.
  • La partecipazione del militare a siti o piattaforme digitali è astrattamente lecita, ma i comportamenti tenuti online restano soggetti ai doveri derivanti dallo status militare e possono assumere rilievo disciplinare anche quando non rendano esplicita l’appartenenza dell’interessato alle Forze armate.
  • Ai fini della responsabilità disciplinare può essere sufficiente l’accertata iscrizione a una piattaforma recante un’attività incompatibile con i doveri di probità e serietà, senza che siano necessari la richiesta o l’ottenimento di compensi, una lunga durata dell’iscrizione o l’effettivo svolgimento dell’attività pubblicizzata.
  • Un provvedimento disciplinare è adeguatamente motivato quando individua il fatto accertato, il contrasto della condotta con gli obblighi derivanti dallo status e le ragioni per cui essa giustifica la sanzione, consentendo al destinatario di comprenderne il fondamento.
  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la domanda risarcitoria non è compatibile con il rimedio, secondo quanto affermato nel parere, e comunque non può essere accolta in assenza di illegittimità del provvedimento impugnato.

Sanzione disciplinare a un ufficiale dell’Esercito per iscrizione a siti internet

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un tenente dell’Esercito Italiano contro il Ministero della difesa, per l’annullamento della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per quattro mesi.

Fatti e procedimento disciplinare

Il Comandante del Reggimento aveva appreso che l’ufficiale risultava iscritto a due siti internet nei quali comparivano una fotografia, una descrizione personale, contatti e recensioni. L’interessato aveva ammesso l’iscrizione, dichiarando di essersi registrato per curiosità, di non avere richiesto compensi e di avere successivamente cancellato i profili.

Il Comandante aveva disposto un’inchiesta formale disciplinare. Dopo le difese dell’ufficiale e la relazione conclusiva dell’Ufficiale inquirente, il tenente era stato deferito alla Commissione di disciplina. La Commissione lo aveva ritenuto meritevole di conservare il grado; successivamente, con il decreto impugnato, gli era stata comunque inflitta la sospensione disciplinare dall’impiego per quattro mesi.

Censure dedotte

Il ricorrente aveva formulato un unico motivo articolato, deducendo:

  • violazione degli articoli 3, 35, 36, 52 e 97 della Costituzione;
  • difetto di motivazione e di istruttoria;
  • travisamento dei fatti;
  • illogicità manifesta;
  • disparità di trattamento;
  • ingiustizia grave e manifesta.

Secondo il ricorrente, non sarebbe stata comprensibile la ragione della sanzione né la gravità attribuita alla condotta, considerato che non erano stati richiesti compensi, l’iscrizione era durata poco tempo e sui siti non era stata indicata l’appartenenza all’Esercito. È stata proposta anche una domanda risarcitoria.

Doveri del militare nella vita privata e digitale

La Sezione ha richiamato l’articolo 732 del d.P.R. n. 90/2010, secondo cui il militare deve tenere in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. Tale disposizione individua obblighi e doveri incompatibili con comportamenti contrari alla dignità e al decoro del militare.

È stata inoltre richiamata la Pubblicazione dello Stato Maggiore Difesa SMD-UGAG-003, Edizione 2019, sulle linee guida per l’uso consapevole dei social network e la trattazione sul web di materie istituzionali. Secondo tali linee guida, il militare può partecipare ai social network come privato cittadino, ma anche i comportamenti tenuti online devono rispettare i doveri derivanti dallo status militare. Questi doveri non vengono meno nella vita privata e trovano applicazione anche nella vita digitale.

Valutazione sulla motivazione e sull’istruttoria

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il fatto contestato fosse provato e non controverso, poiché espressamente ammesso dall’ufficiale. Il provvedimento aveva indicato la condotta come lesiva del prestigio personale e dell’Istituzione, non conforme ai doveri e alla dignità del grado e del ruolo rivestiti, nonché contraria al giuramento prestato, al dovere di esemplarità e al senso di responsabilità.

La Sezione ha quindi escluso il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. La motivazione è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibile sia la rilevanza disciplinare della condotta sia la ragione della sanzione.

Rilevanza degli elementi valorizzati dal ricorrente

La Sezione ha considerato non decisive:

  • l’assenza di fotografie, commenti, loghi o immagini che identificassero l’ufficiale come appartenente all’Esercito;
  • la mancata richiesta o percezione di compensi;
  • la breve durata dell’iscrizione ai siti;
  • la successiva cancellazione dei profili.

Secondo il parere, ai militari sono richiesti particolari doveri di probità e serietà. La particolare natura dell’attività pubblicizzata sui siti rendeva la condotta disciplinarmente rilevante, indipendentemente dalla durata dell’iscrizione e dall’esistenza di un corrispettivo economico.

Proporzionalità della sanzione e domanda risarcitoria

La sanzione della sospensione dall’impiego per quattro mesi è stata ritenuta ragionevolmente proporzionata alla condotta accertata e ai doveri connessi allo status militare.

La domanda risarcitoria è stata ritenuta non accoglibile. Il Consiglio di Stato ha osservato che, oltre a mancare l’illegittimità del provvedimento, il risarcimento non è compatibile con il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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