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Parere

Parere n. 246/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto -OMISSIS- di respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana per asserita interruzione della residenza legale dovuta a cancellazione anagrafica per irreperibilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era fondato sulla cancellazione anagrafica per irreperibilità dal 31 luglio 2013 al 21 dicembre 2013 e, quindi, sull’asserita interruzione del requisito della residenza legale decennale. Il ricorrente ha sostenuto che l’interruzione formale fosse inferiore a cinque mesi e che contratti di lavoro, buste paga, utenze, assicurazioni e documentazione bancaria dimostrassero la sua permanenza stabile in Italia. La questione centrale riguardava il valore delle risultanze anagrafiche ai fini della prova della residenza legale richiesta per la naturalizzazione e la possibilità di superare la cancellazione per irreperibilità mediante elementi probatori contrari.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso. Le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione semplice, e non una prova assoluta, della residenza; la nozione di persona che risiede legalmente deve essere ricostruita considerando la dimora abituale in Italia e il rispetto delle norme sull’ingresso e sul soggiorno, nonché degli obblighi anagrafici effettivamente gravanti sull’interessato. La cancellazione per irreperibilità non dimostra necessariamente né l’assenza dal territorio nazionale né la violazione di obblighi anagrafici. Nel caso concreto, le buste paga relative al periodo contestato, non smentite dall’Amministrazione, unitamente alla brevità dell’intervallo privo di iscrizione anagrafica, dimostravano la continuità della permanenza in Italia. Il Ministero avrebbe pertanto dovuto computare quel periodo ai fini della residenza legale e concedere la cittadinanza. Il ricorso è stato accolto.

Osservazioni

Valore delle risultanze anagrafiche

Le risultanze anagrafiche rilevano come presunzione semplice della residenza e possono essere superate da elementi contrari idonei a dimostrare la permanenza abituale in Italia.

Cancellazione per irreperibilità

La cancellazione anagrafica per irreperibilità non equivale necessariamente ad assenza dal territorio nazionale né integra, di per sé, una violazione delle norme in materia di iscrizione anagrafica.

Prova della permanenza in Italia

Le buste paga relative al periodo dal 31 luglio al 21 dicembre 2013, non contestate dall’Amministrazione, e la brevità dell’intervallo di cancellazione erano sufficienti a dimostrare la continuità della permanenza del ricorrente in Italia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza legale decennale non coincide necessariamente con la continuità dell’iscrizione anagrafica; le risultanze anagrafiche hanno valore di presunzione semplice e possono essere superate da prova contraria.

  • art. 43 codice civile

    luogo in cui la persona ha la dimora abituale

    La residenza è definita in base a una situazione di fatto, costituita dalla dimora abituale, e non esclusivamente dalle risultanze anagrafiche.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 13 ottobre 1993, n. 572

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno dei cittadini stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica

    La disposizione richiede il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla legge, ma non attribuisce alla cancellazione per irreperibilità valore automaticamente ostativo, quando non sia dimostrata una violazione degli obblighi anagrafici.

  • art. 11, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    La cancellazione per irreperibilità presuppone l’accertamento della condizione di irreperibilità, che non comporta necessariamente la violazione di obblighi anagrafici.

  • art. 2, comma 3, legge 24 dicembre 1954, n. 1228

    La disciplina della posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora conferma che la mancanza di una precedente abitazione o di un domicilio non dimostra necessariamente l’assenza dal territorio nazionale.

  • art. 11, legge 24 dicembre 1954, n. 1228

    La violazione degli obblighi anagrafici deve essere accertata e sanzionata; la sola cancellazione per irreperibilità non consente di presumere automaticamente l’illecito.

  • art. 33, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

    Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione

    La disposizione speciale non esclude, nelle altre ipotesi di acquisto della cittadinanza, la possibilità di provare aliunde la residenza legale; presuppone invece la previa ricostruzione del significato di tale requisito e dei soggetti tenuti agli obblighi anagrafici.

  • art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disciplina speciale richiamata dall’art. 33 del decreto-legge n. 69 del 2013 riguarda l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia e non limita la prova della residenza nelle ipotesi di naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione semplice della residenza legale e possono essere superate da elementi probatori contrari.
  • La nozione di residenza legale richiede la permanenza non clandestina e non contraria alle norme sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri, oltre alla residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell’art. 43 del codice civile; non richiede necessariamente la continuità formale dell’iscrizione anagrafica.
  • La cancellazione anagrafica per irreperibilità non dimostra, di per sé, né l’assenza dal territorio nazionale né la violazione degli obblighi anagrafici e deve essere valutata insieme agli elementi concreti disponibili.
  • La cancellazione anagrafica può essere superata mediante documentazione non contestata dall’Amministrazione, quale quella lavorativa, retributiva o relativa alla stabile vita personale, quando tale documentazione dimostri la continuità della dimora abituale in Italia.
  • La violazione delle norme in materia di iscrizione anagrafica non può essere desunta automaticamente dalla cancellazione per irreperibilità, dovendo essere accertato l’illecito e individuato il soggetto effettivamente gravato dall’obbligo anagrafico.

Diniego della cittadinanza per interruzione della residenza anagrafica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il diniego del Ministero dell’interno alla domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.

Premesse e richiesta

Il richiedente era stato cancellato dai registri anagrafici per irreperibilità dal 31 luglio 2013 al 21 dicembre 2013. Il Ministero aveva ritenuto che tale intervallo interrompesse il requisito della residenza legale decennale richiesto per la naturalizzazione.

Con il ricorso, il cittadino ha sostenuto che il periodo di mancata iscrizione fosse inferiore a cinque mesi e non corrispondesse a un’effettiva interruzione della permanenza in Italia. A sostegno della propria tesi ha indicato contratti di lavoro, buste paga, utenze, documentazione assicurativa e bancaria. Alla Segreteria della Sezione sono state tuttavia trasmesse telematicamente soltanto le buste paga relative al periodo giugno-dicembre 2013.

Nozione di residenza legale

La Sezione ha richiamato l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572 del 1993 e l’art. 43 del codice civile.

La residenza legale non è stata considerata come una situazione necessariamente coincidente con la continuità dell’iscrizione anagrafica. Essa implica la permanenza in Italia nel rispetto delle norme sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e la dimora abituale nel territorio nazionale. Le risultanze dell’anagrafe assumono rilievo probatorio, ma come presunzione semplice, suscettibile di essere superata da elementi contrari.

La Sezione ha richiamato, in particolare, il proprio precedente parere n. 1461 del 22 dicembre 2025, la sentenza della Corte di cassazione, sez. I, n. 12380 del 17 maggio 2018, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1578 del 18 marzo 2013 e n. 5494 del 24 giugno 2025.

Cancellazione per irreperibilità e obblighi anagrafici

La cancellazione per irreperibilità, disciplinata dall’art. 11 del d.P.R. n. 223 del 1989, presuppone l’accertamento dell’irreperibilità, ma non dimostra necessariamente che l’interessato abbia lasciato il territorio nazionale o abbia violato gli obblighi anagrafici.

La perdita della disponibilità di una precedente abitazione può determinare l’impossibilità di rendere una dichiarazione anagrafica senza implicare l’assenza dall’Italia. Inoltre, la violazione degli obblighi anagrafici dovrebbe essere previamente accertata e sanzionata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1228 del 1954.

La Sezione ha inoltre evidenziato che, in caso di convivenza al di fuori del contesto familiare, determinati obblighi anagrafici gravano sul responsabile della convivenza e non necessariamente su ogni singolo componente. Può quindi verificarsi una divergenza tra la situazione di fatto e le risultanze anagrafiche non imputabile direttamente all’interessato.

Esame della documentazione nel caso concreto

Le buste paga relative al periodo nel quale il ricorrente non risultava iscritto all’anagrafe non erano state smentite né contestate dall’Amministrazione. Considerata anche la durata limitata dell’intervallo, inferiore a cinque mesi, tale documentazione è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che la permanenza in Italia non aveva subito una soluzione di continuità.

Il Ministero avrebbe quindi dovuto considerare il richiedente legalmente residente anche durante il periodo di cancellazione anagrafica e computare tale periodo ai fini del requisito decennale previsto per la cittadinanza per naturalizzazione.

Rapporto con l’art. 33 del decreto-legge n. 69 del 2013

La Sezione ha escluso che l’art. 33 del decreto-legge n. 69 del 2013, riferito all’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, impedisca nelle altre ipotesi di dimostrare la residenza con mezzi diversi dalle risultanze anagrafiche.

La disposizione speciale disciplina gli effetti degli inadempimenti imputabili ai genitori o agli uffici pubblici, ma non definisce in via generale il contenuto della nozione di residenza legale. Pertanto, essa non può essere utilizzata per attribuire alle risultanze anagrafiche valore assoluto nei procedimenti di naturalizzazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. Il diniego ministeriale è risultato fondato su una concezione eccessivamente formalistica della residenza legale, non coerente con il valore di presunzione semplice delle risultanze anagrafiche e con la documentazione prodotta dal ricorrente.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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