Cassazione Civile, Ordinanza n. 24498/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
Un investitore, qualificatosi come artigiano, aveva convenuto in giudizio la banca intermediaria lamentando di aver sottoscritto due contratti di investimento in un fondo comune, su consiglio del promotore finanziario della banca e con rassicurazioni circa il basso rischio dell'operazione. Dopo pochi mesi, resosi conto delle perdite maturate, aveva chiesto di disinvestire, ma sarebbe stato convinto a mantenere l'investimento. Solo anni dopo aveva disinvestito il residuo capitale, subendo una consistente minusvalenza. In primo grado e in appello aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dei contratti per violazione della normativa di settore e, in subordine, il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli obblighi informativi e di condotta degli intermediari finanziari, sostenendo che, una volta allegato l'inadempimento e il danno, il nesso causale dovesse presumersi e che spettasse alla banca provare di aver adempiuto agli obblighi informativi, incluso l'avviso scritto sulle perdite oltre il 30%; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura relativa alla mancata comunicazione dell'andamento negativo dell'investimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione di documenti, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato un documento che attestava l'elevato rischio del prodotto e avrebbe male apprezzato altri documenti probatori. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la violazione degli obblighi informativi genera solo una presunzione relativa sul nesso causale, superabile quando risulti che l'investitore aveva comunque compreso la rischiosità e le perdite, come accaduto nel caso concreto; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata effettiva censura della ratio decidendi sull'aspecificità dell'appello; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile e perché le doglianze miravano a un nuovo esame del merito probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'eventuale violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non basta, da sola, a fondare il risarcimento quando sia provato che l'investitore aveva già acquisito consapevolezza della rischiosità dell'operazione e delle perdite, circostanza idonea a interrompere il nesso causale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva specificamente attaccato la ratio della sentenza d'appello che aveva giudicato generica la censura relativa alla documentazione sulle perdite. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per la regola della doppia conforme, sia perché la censura tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
richiama gli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario finanziario; la loro violazione non comporta automaticamente nullità del contratto né responsabilità risarcitoria senza prova del nesso causale
artt. 26, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998
gli obblighi regolamentari di condotta e di informazione verso l'investitore sono rilevanti ai fini della responsabilità dell'intermediario; la violazione può dar luogo a una presunzione relativa di nesso causale, superabile da prova contraria
la nullità per contrarietà a norme imperative sussiste solo quando la sanzione sia espressamente prevista dalla legge
l'appello deve contenere motivi specifici; la censura in cassazione contro la dichiarata inammissibilità per genericità richiede di trascrivere e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per la violazione di legge sostanziale e regolamentare dedotta nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per la violazione di norme processuali dedotta nel secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme
in caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario non determina automaticamente il risarcimento del danno: essa può fondare una presunzione relativa di nesso causale, che resta superabile quando emerga la successiva e autonoma consapevolezza dell'investitore circa la rischiosità dell'operazione e le perdite maturate.
- L'investitore che, avendo preso conoscenza delle perdite, scelga di mantenere l'investimento per un apprezzabile periodo di tempo può interrompere il nesso causale tra la condotta informativa inadempiente dell'intermediario e il danno finale.
- La nullità del contratto non può essere dichiarata per la sola violazione di obblighi di condotta dell'intermediario o del promotore finanziario, salvo che la legge preveda espressamente tale sanzione.
- Chi censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e trascrivere il contenuto essenziale del motivo ritenuto generico.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado poggiano sul medesimo impianto argomentativo; inoltre il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione e valutazione delle risultanze istruttorie, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e logica della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2023 del 10/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →