Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31530/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'imposta proporzionale di registro, nella misura del 3% ex art. 8, lett. a), tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986, sul decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore. La proposta concordataria prevedeva il trasferimento dell'attivo fallimentare all'assuntore e, contestualmente, l'accollo delle passività concordatarie. La società, succeduta alla originaria assuntore, ha impugnato la sentenza regionale che aveva confermato la pretesa tributaria, articolando sei motivi: 1) nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe richiamato un precedente di legittimità ma pervenuto a conclusioni difformi, senza spiegare perché l'accollo dei debiti non dovesse essere escluso da tassazione; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle risultanze processuali e del precedente di Cassazione richiamato; 3) violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per non avere la CTR considerato gli effetti preclusivi dell'ordinanza Cass. n. 3286/2018 resa tra le stesse parti; 4) violazione dell'art. 8 tariffa d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'omologa dovesse essere tassata in misura fissa ex lett. g) e non proporzionale; 5) violazione degli artt. 21 e 51 d.P.R. n. 131/1986, perché l'accollo dei debiti sarebbe solo collegato, e non connesso, al trasferimento dell'attivo, con conseguente applicazione del comma 3 dell'art. 21 e non del comma 2; 6) violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 131/1986, assumendo che le passività accollate derivassero da operazioni originariamente soggette o esenti IVA e quindi non potessero essere attratte nella base imponibile dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, e che non vi fosse travisamento di prova censurabile ex art. 115 c.p.c., poiché la doglianza investiva in realtà l'interpretazione di un precedente giurisprudenziale e non un elemento probatorio. Ha inoltre escluso la violazione del giudicato invocato, chiarendo che l'ordinanza richiamata riguardava una fattispecie diversa, di concordato con cessione dei beni senza terzo assuntore, mentre nel caso in esame il terzo assuntore acquisisce i beni con effetti immediatamente traslativi all'omologa. Ha invece accolto, in sostanza, le censure centrali sul trattamento fiscale: ha affermato che il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è soggetto a imposta proporzionale di registro ex art. 8, lett. a), tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986, ma che l'accollo delle passività costituisce effetto legale naturale del concordato e, essendo collegato e contestuale al trasferimento dell'attivo, non è autonomamente tassabile ex art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986. Di conseguenza, la base imponibile deve essere limitata al valore degli assets trasferiti all'assuntore, con esclusione del debito accollato. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente a tali profili e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, lett. a), tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986

    Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, quando produce effetti immediatamente traslativi dell'attivo, va tassato in misura proporzionale sul valore dei beni e diritti trasferiti.

  • art. 8, lett. g), tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986

    La previsione sugli atti di omologazione opera in via residuale per i casi in cui il provvedimento non sia accompagnato da effetti traslativi autonomamente rilevanti.

  • art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    Gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni non sono soggetti ad autonoma imposizione e non entrano nella base imponibile, per evitare duplicazioni di prelievo.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione è richiamata come disciplina non applicabile quando l'accollo sia effetto legale naturale e non prestazione autonoma più onerosa.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    È evocato dalla parte ricorrente in relazione al rapporto tra registro e IVA, ma la decisione ruota principalmente sull'art. 21 e sull'art. 8 della tariffa.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla base imponibile e sulla qualificazione delle prestazioni, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato esterno/interno; la Corte ne esclude l'efficacia preclusiva perché il precedente riguardava una fattispecie diversa.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato formale; la Corte ritiene non sussistente la preclusione dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice travisi il contenuto oggettivo della prova, non quando valuti o interpreti un precedente giurisprudenziale.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per dedotto travisamento, ma la censura è ritenuta inidonea.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. e all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per sostenere la nullità da motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo se sotto il minimo costituzionale, cioè totalmente mancante o incomprensibile.

  • artt. 1 e 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Evocati per la dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato per ribadire che l'imposizione di registro guarda agli effetti giuridici dell'atto più che al suo nomen iuris.

  • art. 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    È menzionato per escludere che l'accollo dei debiti possa essere qualificato come prezzo dei beni ceduti nel concordato con assuntore.

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'esenzione IVA di alcune operazioni sottostanti alle passività accollate, ma la decisione non fonda su tale profilo.

  • r.d. n. 267/1942, art. 124

    Il concordato fallimentare è qualificato come istituto di chiusura della procedura fallimentare con effetti che derivano dalla legge e dall'omologazione.

  • artt. 1977 ss. c.c.

    Richiamati in relazione al diverso istituto della cessione dei beni, priva di effetti traslativi immediati, per distinguerla dal concordato con terzo assuntore.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, il decreto di omologa produce effetti immediatamente traslativi dell'attivo fallimentare e, quindi, è soggetto a imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa parte I del d.P.R. n. 131/1986.
  • L'accollo delle passività concordatarie, quando è collegato e contestuale al trasferimento dell'attivo e costituisce effetto legale naturale del concordato, non integra una disposizione autonoma imponibile e resta escluso da autonoma tassazione ex art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.
  • Ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile va determinata in relazione al valore dei beni e diritti trasferiti, senza includere il debito accollato, per evitare una duplicazione del prelievo fiscale.
  • Il criterio di tassazione del registro guarda agli effetti giuridici complessivi del provvedimento e non al solo nomen iuris dell'atto; la previsione sugli atti di omologazione opera solo in via residuale quando mancano effetti traslativi autonomi.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice travisa il contenuto oggettivo della prova; non è deducibile per contestare l'interpretazione di precedenti giurisprudenziali o la valutazione del loro ambito applicativo.
  • Il giudicato esterno preclude il riesame solo di questioni effettivamente decise in una precedente controversia tra le stesse parti e sul medesimo punto; non opera quando il precedente riguarda una fattispecie diversa, anche se affine.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.