Cassazione Civile, Ordinanza n. 40222/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di una società e del socio, con recupero a tassazione di maggiori redditi d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA e con irrogazione di sanzioni. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte le doglianze, ritenendo: fondate le contestazioni sugli accertamenti bancari del socio; fondata la ripresa sui versamenti sui conti della società, perché i contribuenti non avrebbero fornito prova idonea a superare la presunzione legale, mentre per i prelevamenti sarebbe stata sufficiente l'indicazione del beneficiario; fondata anche la pretesa relativa a maggiori componenti positivi di reddito, poiché i finanziamenti dei soci e il successivo rimborso sarebbero stati meramente simulati e in realtà costitutivi di una distribuzione occulta di utili; ridotte, infine, le sanzioni e dichiarata la loro irrogabilità solo nei confronti della società. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e vizi motivazionali, sostenendo di avere prodotto documentazione sufficiente a vincere la presunzione relativa sui versamenti bancari della società, documentazione che sarebbe stata omessa dal giudice di merito; con il secondo hanno censurato la statuizione sulla simulazione dei finanziamenti dei soci e sulla conseguente distribuzione di utili, lamentando violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre a vizi motivazionali, perché la CTR non avrebbe verificato la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e avrebbe trascurato che uno dei presupposti indiziari, ossia l'assenza di adeguata capacità reddituale del socio, era stato escluso dalla stessa decisione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo che la CTR aveva errato nell'escludere la riconducibilità alla società dei conti intestati al socio, nonostante il collegamento organico e la cointeressenza tra soci e società, e che la prova contraria offerta era stata solo generica e non analitica, mentre la disciplina degli accertamenti bancari richiede una dimostrazione specifica per ciascuna movimentazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto, da un lato, che sulla ripresa per versamenti bancari la censura dei contribuenti non cogliesse la ratio decidendi, poiché la CTR aveva valorizzato la mancata risposta adeguata al questionario e l'assenza di prova specifica dell'irrilevanza dei versamenti; dall'altro lato, ha affermato che la CTR aveva errato nel giudicare la presunta simulazione dei finanziamenti dei soci, perché l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che i versamenti simulino ricavi occultati e distribuzione di utili, mentre la motivazione di merito non aveva svolto l'indispensabile ragionamento inferenziale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha precisato che contro la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie serve prova analitica e specifica per ciascun versamento o prelevamento, non essendo sufficiente invocare in modo generico disponibilità finanziarie personali del socio.
Norme richiamate
I dati e i documenti non addotti o non esibiti in risposta a questionario non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa, salvo che il contribuente depositi la documentazione in giudizio e dichiari contestualmente che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile; la presunzione legale sui versamenti bancari si supera solo con prova idonea della loro irrilevanza fiscale o del fatto che siano già stati considerati nel reddito.
Rileva nella disciplina degli accertamenti bancari ai fini IVA, in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973, con conseguente valorizzazione delle movimentazioni bancarie come base dell'accertamento e inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Richiamato dal ricorso incidentale in relazione alla riconducibilità delle movimentazioni bancarie alla società tramite interposizione fittizia.
L'accertamento induttivo dei maggiori redditi può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; l'Amministrazione deve dimostrare la simulazione dei finanziamenti dei soci e la successiva distribuzione di utili occulti.
Richiamato nel motivo dei contribuenti insieme all'art. 39, in relazione alla disciplina dell'accertamento dei redditi.
La presunzione semplice richiede un ragionamento inferenziale fondato su fatti noti da cui risalire al fatto ignoto; il giudice deve esplicitare gli elementi che sorreggono la deduzione.
La prova per presunzioni è legittima solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il giudice deve verificare la consistenza complessiva del compendio indiziario e la sua idoneità a sostenere il fatto presunto.
L'onere della prova della simulazione dell'operazione e della riferibilità delle movimentazioni bancarie grava sull'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente deve fornire prova contraria analitica e specifica rispetto alla presunzione legale.
È la norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi motivazionali.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale sulle movimentazioni contestate impone al contribuente una prova contraria specifica e analitica, riferita a ciascun versamento o prelevamento, non essendo sufficiente una giustificazione generica o la mera allegazione di disponibilità finanziarie personali.
- Quando il contribuente deduce di avere risposto all'ufficio con documentazione idonea a superare la presunzione, il giudice deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e verificare se la prova offerta sia stata effettivamente specifica e tempestiva, specie in presenza di questionari ex art. 32 d.P.R. 600/1973.
- La simulazione di finanziamenti dei soci, qualora l'Amministrazione li assuma come schermo per distribuire utili non dichiarati, non può essere affermata in modo apodittico: l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni semplici, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e il giudice deve dar conto del ragionamento inferenziale che collega gli indizi al fatto ignoto.
- Se uno degli indizi posti a base della presunzione viene meno, il giudice deve rivalutare l'intero compendio indiziario, spiegando perché gli altri elementi siano comunque sufficienti a fondare la conclusione; la motivazione non può limitarsi a un richiamo tautologico alla "pluralità di risultanze fattuali".
- Nell'accertamento tributario, l'utilizzo di elementi presuntivi relativi ai conti correnti richiede sempre una verifica della loro riferibilità concreta al soggetto passivo e della loro idoneità a integrare operazioni imponibili, secondo criteri di precisione, gravità e concordanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40069/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40070/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40071/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40072/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40073/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40074/2021 del 15/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →