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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25939/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva accertato, per l’anno d’imposta 2009, il recupero a tassazione di euro 1.474.453,00, somma corrisposta da alcuni comuni del Lazio alla società per il servizio di trasporto pubblico locale. La società aveva trattato la somma come contributo destinato a coprire disavanzi di gestione, non imponibile ai fini delle imposte dirette; l’Ufficio l’aveva invece qualificata come corrispettivo del servizio e quindi come ricavo d’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a), T.U.I.R., imputando per trasparenza il maggior reddito ai soci ai fini IRPEF. La CTP di Frosinone aveva accolto i ricorsi riuniti, rilevando che i rapporti risultavano fondati su proroghe delle concessioni originarie e non su contratti di servizio del nuovo regime. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 6409/19/17 depositata il 10 novembre 2017 e notificata il 22 dicembre 2017, aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia, considerando i contratti prodotti in appello come proroghe degli affidamenti concessori. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 422/1997, della legge regionale Lazio n. 30/1998 e dell’art. 85, comma 1, lett. a), T.U.I.R., sostenendo che il nuovo regime rendeva le somme corrispettivi imponibili e che l’assenza di gara non era decisiva; il secondo denunciava violazione degli artt. 1363 e 1364 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando l’interpretazione dei contratti del 1999 come mere proroghe, nonostante le clausole sul pagamento di un corrispettivo. I contribuenti hanno resistito e sollevato eccezioni di ammissibilità, respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità: l’Agenzia aveva indicato la fase processuale in cui i contratti erano stati prodotti e ne aveva illustrato il contenuto rilevante, sicché il ricorso rispettava il requisito di specificità e autosufficienza. Ha precisato che l’interpretazione contrattuale, pur riservata al giudice di merito, può essere censurata in cassazione per violazione delle regole legali di ermeneutica quando, come dedotto, siano individuate le clausole e i criteri interpretativi asseritamente violati. Nel merito, entrambi i motivi sono stati giudicati infondati. La normativa laziale aveva previsto una fase transitoria nella quale i contratti stipulati dal 1999 con gli affidatari preesistenti prorogavano le concessioni; il successivo passaggio al regime contrattuale sinallagmatico richiedeva invece le procedure di affidamento previste dalla legge regionale e la stipula dei relativi contratti di servizio. In particolare, dopo la riforma regionale del 2003, l’importo qualificabile come corrispettivo era quello definito a seguito delle procedure di affidamento. Per l’anno 2009 non risultavano dimostrati né l’espletamento di tali procedure né la stipula di nuovi contratti di servizio: quelli del 1999 erano contratti transitori di proroga delle concessioni. Di conseguenza, le somme conservavano natura di contributi per il ripianamento dei disavanzi e non costituivano componenti positive imponibili del reddito. Il ricorso è stato rigettato. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ai controricorrenti euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 85, comma 1, lett. a), T.U.I.R.

    Pertanto, perché possa configurarsi - in luogo dell’originario contributo riconosciuto, nel sistema concessorio, a fini di ripianamento dei disavanzi di gestione delle imprese di trasporto - un corrispettivo contrattuale fondato su un rapporto sinallagmatico tra ente locale e impresa privata è necessario che l’affidamento dei servizi avvenga tramite procedura concorsuale che tenga conto del «costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi», il quale «rappresenta il limite per la quantificazione dell’importo a base d’asta» (art. 23-bis legge reg. Lazio n. 30/1998), e che alla selezione del contraente faccia seguito la stipula di apposito contratto di servizio ex art. 24 della medesima legge regionale.

    La qualificazione delle somme come ricavi imponibili ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. a), presuppone che esse siano corrispettivi di un servizio nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, derivante dalla sequenza prevista dalla disciplina regionale di affidamento e dalla stipula del contratto di servizio. In assenza di tale sequenza, le somme non diventano automaticamente corrispettivi imponibili.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 833/1986, convertito dalla legge n. 18/1987

    Il mancato rispetto di tale sequenza procedimentale e, soprattutto, l’assoluta carenza, in quanto non prodotti in giudizio, di contratti di servizio diversi da quelli, risalenti alla fase transitoria, costituenti mera proroga delle originarie concessioni – e, dunque, non assoggettati alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1370/2007 - escludono che le somme erogate dagli enti comunali possano costituire dei “corrispettivi contrattuali”, dovendo invece tali somme essere equiparate ai contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non costituiscono, come ricordato dalla CTR, componenti positivi di reddito e, pertanto, sono sottratti ad imposizione diretta.

    I contributi pubblici destinati al ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale restano esclusi dall’imposizione diretta quando, per le concrete modalità dell’affidamento, non abbiano natura di corrispettivi contrattuali.

  • artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997

    Con l’ulteriore riforma apportata dalla legge reg. Lazio n. 16/2003, ed in particolare con l’inserimento dell’art. 24-bis, in relazione alla seconda fase di transizione dal sistema concessorio a quello contrattuale, si è precisato che costituisce “il corrispettivo” del contratto di servizio «L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 19», sicché, in mancanza dell’espletamento delle procedure concorsuali, non può discorrersi di “corrispettivo” in luogo del precedente “contributo”.

    Il regime dei contratti di servizio non trasforma di per sé ogni somma erogata per il trasporto pubblico in corrispettivo: occorre che l’importo sia definito all’esito delle procedure di affidamento previste dalla disciplina applicabile.

  • artt. 24 e 24-bis legge regionale Lazio n. 30/1998

    Con l’ulteriore riforma apportata dalla legge reg. Lazio n. 16/2003, ed in particolare con l’inserimento dell’art. 24-bis, in relazione alla seconda fase di transizione dal sistema concessorio a quello contrattuale, si è precisato che costituisce “il corrispettivo” del contratto di servizio «L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 19», sicché, in mancanza dell’espletamento delle procedure concorsuali, non può discorrersi di “corrispettivo” in luogo del precedente “contributo”.

    Nel regime regionale riformato, la natura di corrispettivo è collegata all’espletamento delle procedure di affidamento e alla stipula del contratto di servizio; i contratti della fase transitoria che prorogano le concessioni non bastano a produrre tale qualificazione.

  • artt. 1363 e 1364 c.c.

    Inoltre, per questa Corte non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di sia preceduta o seguita da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (Cass. 10/07/2020, n. 14756; Cass. 24/07/2018, n. 19562; Cass., Sez. U., 24/02/2014, n. 4324).

    La Corte ha ammesso la censura sull’interpretazione dei contratti perché il ricorrente aveva individuato le clausole contrattuali e i criteri ermeneutici che assumeva violati; non ha però accolto nel merito la deduzione di violazione degli artt. 1363 e 1364 c.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso, come nel caso di specie, sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

    Il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale dei documenti quando il ricorso ne indica puntualmente il contenuto rilevante e segnala in modo specifico dove essi sono stati prodotti nel giudizio di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile però in cassazione, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., anche per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ai sensi del n. 3 del medesimo art. 360

    L’interpretazione contrattuale è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma può essere censurata in cassazione per violazione delle regole legali di ermeneutica, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti.

  • art. 115 c.p.c.

    Né, infine, rileva la circostanza, anch’essa erroneamente valorizzata dalla CTR, che la Regione Lazio solo con delibera n. 21 del 27/01/2015 ha determinato il costo economicamente sufficiente di produzione del servizio ai sensi della predetta legge reg., in quanto trattasi di questione, interna al rapporto tra ente locale e società di trasporto, che non comporta la qualificazione delle somme erogate come contributi al ripianamento delle perdite di gestione, non potendo la predetta delibera porsi in contrasto con la normativa regionale.

    Il motivo denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c. insieme alla contestazione dell’interpretazione contrattuale, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi congiunti; il passaggio non enuncia uno specifico principio interpretativo autonomo sull’art. 115 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

    L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non è applicato quando soccombe un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel trasporto pubblico locale, la mera entrata in vigore della disciplina che prevede i contratti di servizio non trasforma automaticamente in corrispettivi imponibili le somme prima erogate come contributi per il ripianamento dei disavanzi.
  • Quando la disciplina regionale collega la natura di corrispettivo all’esito delle procedure di affidamento, occorrono l’effettivo svolgimento della procedura prevista e la successiva stipula del contratto di servizio; in difetto, le somme conservano la natura di contributi del regime concessorio.
  • I contratti stipulati nella fase transitoria con gli affidatari preesistenti, aventi funzione di proroga delle concessioni, non equivalgono ai contratti del successivo regime contrattuale e non bastano, da soli, a qualificare le somme erogate come ricavi d’impresa.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non comporta l’obbligo inderogabile di trascrivere integralmente gli atti e i documenti: può bastare l’indicazione puntuale del loro contenuto rilevante e della loro presenza negli atti del giudizio di merito.
  • L’interpretazione del contratto è un accertamento riservato al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione per violazione delle regole legali di ermeneutica se il ricorrente individua le clausole rilevanti e i criteri interpretativi asseritamente disattesi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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