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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28504/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, con cui veniva rettificato il valore imponibile di terreni di proprietà della società poi fallita, per un importo complessivo di euro 2.446,17. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando le sanzioni e confermando il resto della pretesa; la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 59, lett. g, d.lgs. 446/1997 e dell'art. 5 d.lgs. 504/1992, per avere la sentenza ritenuto legittimo l'avviso solo perché fondato su provvedimenti amministrativi comunali, senza confrontarsi con la documentazione prodotta per dimostrare un minor valore dell'area; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del valore venale accertato alla luce della perizia di stima; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la sentenza valutato la perizia di stima depositata in appello sul valore venale delle aree. Prima dell'esame dei motivi, il ricorrente aveva chiesto di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla l. 197/2022, depositando domanda e ricevuta del versamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che il contribuente aveva depositato tempestivamente la domanda e la documentazione del pagamento della prima rata e che, per i tributi comunali, il regolamento dell'ente aveva esteso la definizione alle liti pendenti al 1 gennaio 2023. Di conseguenza non ha esaminato i tre motivi di ricorso. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della legge sulla definizione agevolata, la presentazione tempestiva della domanda e del pagamento della prima o unica rata perfeziona la definizione e impone la declaratoria di estinzione del processo, senza esame del merito delle censure.
  • Se l'ente territoriale ha deliberato l'applicazione della definizione agevolata ai propri tributi, la disciplina speciale può operare anche per le liti pendenti relative a tributi comunali.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione legislativa speciale.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la misura sanzionatoria si collega solo ai tipici esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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