Cassazione Civile, Ordinanza n. 28504/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, con cui veniva rettificato il valore imponibile di terreni di proprietà della società poi fallita, per un importo complessivo di euro 2.446,17. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando le sanzioni e confermando il resto della pretesa; la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 59, lett. g, d.lgs. 446/1997 e dell'art. 5 d.lgs. 504/1992, per avere la sentenza ritenuto legittimo l'avviso solo perché fondato su provvedimenti amministrativi comunali, senza confrontarsi con la documentazione prodotta per dimostrare un minor valore dell'area; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del valore venale accertato alla luce della perizia di stima; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la sentenza valutato la perizia di stima depositata in appello sul valore venale delle aree. Prima dell'esame dei motivi, il ricorrente aveva chiesto di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla l. 197/2022, depositando domanda e ricevuta del versamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che il contribuente aveva depositato tempestivamente la domanda e la documentazione del pagamento della prima rata e che, per i tributi comunali, il regolamento dell'ente aveva esteso la definizione alle liti pendenti al 1 gennaio 2023. Di conseguenza non ha esaminato i tre motivi di ricorso. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 59, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla legittimità dell'avviso e ai criteri di determinazione del valore imponibile.
art. 5, d.lgs. 15 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione del valore imponibile ai fini ICI.
Invocato per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del valore venale accertato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione dell'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione dell'omesso esame di fatto decisivo.
art. 1, commi 186-205, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte ne applica la disciplina per dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 1, commi 194-201, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La Corte ricava che la definizione si perfeziona con domanda e pagamento dovuto entro il termine, e che il processo va dichiarato estinto se depositata la documentazione richiesta.
art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Prevede la sospensione del processo su richiesta del contribuente e l'onere di deposito della domanda e della prova del versamento; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Stabilisce che, in caso di deposito della documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto o ordinanza.
art. 1, comma 200, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Regola l'eventuale diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione.
art. 1, comma 201, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consente la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di diniego della definizione, da impugnarsi congiuntamente.
art. 1, comma 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle controversie in cui è parte l'ente medesimo.
Ha novellato i commi della legge di bilancio 2023 richiamati dalla Corte.
art. 5 e art. 7 del regolamento comunale
La Corte li richiama perché prevedono che la definizione si perfezioni con domanda e pagamento e che il procedimento sia dichiarato estinto con ordinanza o decreto.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della legge sulla definizione agevolata, la presentazione tempestiva della domanda e del pagamento della prima o unica rata perfeziona la definizione e impone la declaratoria di estinzione del processo, senza esame del merito delle censure.
- Se l'ente territoriale ha deliberato l'applicazione della definizione agevolata ai propri tributi, la disciplina speciale può operare anche per le liti pendenti relative a tributi comunali.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione legislativa speciale.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la misura sanzionatoria si collega solo ai tipici esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →