Cassazione Civile, Ordinanza n. 11053/2025 del 27/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, insieme a due soggetti che avevano prestato fideiussione, agiva contro l'istituto di credito per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di interest rate swap sottoscritto nel 2007 e la declaratoria di nullità, per usura, del rapporto di conto corrente e del connesso affidamento. Le domande erano accompagnate da richieste restitutorie e risarcitorie. In appello la corte territoriale aveva accolto solo in parte le pretese: aveva ritenuto nullo il derivato per difetto di adeguata informazione sull'alea, sui costi impliciti, sul mark to market e sugli scenari probabilistici; aveva inoltre ritenuto non provata l'usura soggettiva e aveva accertato un saldo di conto corrente rettificato solo per una commissione di massimo scoperto. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la risoluzione del leasing come conseguenza diretta degli addebiti illegittimi del derivato nullo, fatto che avrebbe provato il nesso causale del danno risarcibile; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione sulla circostanza che le perdite del derivato avessero impedito il pagamento delle rate del leasing; 3) violazione dell'art. 1243 c.c. per avere la corte compensato il controcredito della banca senza adeguato accertamento della sua certezza, liquidità ed esigibilità; 4) motivo meramente conseguenziale sulle statuizioni da adottare in caso di accoglimento. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi: la corte d'appello aveva infatti motivato il rigetto della domanda risarcitoria osservando che gli importi indebitamente addebitati erano relativamente modesti e diluiti nel tempo rispetto all'asserito tracollo dell'attività imprenditoriale, sicché difettava il nesso causale; i ricorrenti si limitavano a opporre una diversa lettura del materiale istruttorio. Il terzo motivo è stato respinto perché l'accertamento del saldo debitorio destinato alla compensazione era già avvenuto in primo grado con CTU, poi recepita e rettificata solo in minima parte in appello. Non è stata affrontata la questione del quarto motivo, poiché meramente dipendente dall'eventuale accoglimento degli altri. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata sul difetto di nesso causale tra gli addebiti illegittimi e il dedotto danno da mancato pagamento del leasing e crisi dell'attività. Ha respinto il terzo motivo, osservando che il controcredito della banca era già stato accertato tramite consulenza tecnica e recepito nei gradi di merito. Il quarto motivo, contenente solo indicazioni sulle conseguenze in caso di cassazione, è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è invocabile solo se il fatto storico allegato sia realmente decisivo e la censura colpisca la motivazione decisiva della sentenza impugnata; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge deve riguardare una reale falsa applicazione della norma; non è sufficiente contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati; se la domanda o l'allegazione è generica, la mancata contestazione non può trasformare in provato il fatto dedotto.
La compensazione presuppone un credito già accertato e, secondo i casi, certo, liquido ed esigibile; nella specie il controcredito della banca risultava già accertato in sede di merito mediante consulenza tecnica.
La prova dell'usura soggettiva grava su chi la allega e richiede la dimostrazione sia della sproporzione degli interessi sia della condizione di difficoltà economica del promittente.
La domanda subordinata della parte appellata, ritualmente richiamata, può essere esaminata dal giudice di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e non evidenzia l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
- La censura per violazione del principio di non contestazione non può supplire a una domanda o allegazione generica: i fatti costitutivi del danno devono essere specificamente allegati e provati.
- Il nesso causale tra condotta illegittima e danno risarcibile va dimostrato in concreto; la mera esistenza di addebiti indebitamente applicati non basta se, per entità e scansione temporale, non consente di collegare logicamente quegli addebiti al preteso tracollo dell'impresa.
- La compensazione giudiziale o legale può essere confermata quando il controcredito sia già stato accertato dal giudice di merito, anche tramite consulenza tecnica, e la censura di legittimità si traduca soltanto in una contestazione del merito dell'accertamento.
- In tema di usura soggettiva, chi la invoca deve provare sia la sproporzione del corrispettivo sia la condizione di difficoltà economica del soggetto che promette gli interessi; la sproporzione non è in re ipsa.
- In un rapporto di IRS, ai fini della validità del contratto assume rilievo l'adeguata informazione sull'alea contrattuale, sui costi impliciti, sul mark to market e sugli scenari probabilistici, oltre alla correlazione funzionale con l'eventuale operazione di finanziamento sottostante.
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