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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11053/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società, insieme a due soggetti che avevano prestato fideiussione, agiva contro l'istituto di credito per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di interest rate swap sottoscritto nel 2007 e la declaratoria di nullità, per usura, del rapporto di conto corrente e del connesso affidamento. Le domande erano accompagnate da richieste restitutorie e risarcitorie. In appello la corte territoriale aveva accolto solo in parte le pretese: aveva ritenuto nullo il derivato per difetto di adeguata informazione sull'alea, sui costi impliciti, sul mark to market e sugli scenari probabilistici; aveva inoltre ritenuto non provata l'usura soggettiva e aveva accertato un saldo di conto corrente rettificato solo per una commissione di massimo scoperto. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la risoluzione del leasing come conseguenza diretta degli addebiti illegittimi del derivato nullo, fatto che avrebbe provato il nesso causale del danno risarcibile; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione sulla circostanza che le perdite del derivato avessero impedito il pagamento delle rate del leasing; 3) violazione dell'art. 1243 c.c. per avere la corte compensato il controcredito della banca senza adeguato accertamento della sua certezza, liquidità ed esigibilità; 4) motivo meramente conseguenziale sulle statuizioni da adottare in caso di accoglimento. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi: la corte d'appello aveva infatti motivato il rigetto della domanda risarcitoria osservando che gli importi indebitamente addebitati erano relativamente modesti e diluiti nel tempo rispetto all'asserito tracollo dell'attività imprenditoriale, sicché difettava il nesso causale; i ricorrenti si limitavano a opporre una diversa lettura del materiale istruttorio. Il terzo motivo è stato respinto perché l'accertamento del saldo debitorio destinato alla compensazione era già avvenuto in primo grado con CTU, poi recepita e rettificata solo in minima parte in appello. Non è stata affrontata la questione del quarto motivo, poiché meramente dipendente dall'eventuale accoglimento degli altri. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata sul difetto di nesso causale tra gli addebiti illegittimi e il dedotto danno da mancato pagamento del leasing e crisi dell'attività. Ha respinto il terzo motivo, osservando che il controcredito della banca era già stato accertato tramite consulenza tecnica e recepito nei gradi di merito. Il quarto motivo, contenente solo indicazioni sulle conseguenze in caso di cassazione, è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è invocabile solo se il fatto storico allegato sia realmente decisivo e la censura colpisca la motivazione decisiva della sentenza impugnata; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge deve riguardare una reale falsa applicazione della norma; non è sufficiente contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati; se la domanda o l'allegazione è generica, la mancata contestazione non può trasformare in provato il fatto dedotto.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione presuppone un credito già accertato e, secondo i casi, certo, liquido ed esigibile; nella specie il controcredito della banca risultava già accertato in sede di merito mediante consulenza tecnica.

  • art. 644, comma 3, c.p.

    La prova dell'usura soggettiva grava su chi la allega e richiede la dimostrazione sia della sproporzione degli interessi sia della condizione di difficoltà economica del promittente.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda subordinata della parte appellata, ritualmente richiamata, può essere esaminata dal giudice di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e non evidenzia l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
  • La censura per violazione del principio di non contestazione non può supplire a una domanda o allegazione generica: i fatti costitutivi del danno devono essere specificamente allegati e provati.
  • Il nesso causale tra condotta illegittima e danno risarcibile va dimostrato in concreto; la mera esistenza di addebiti indebitamente applicati non basta se, per entità e scansione temporale, non consente di collegare logicamente quegli addebiti al preteso tracollo dell'impresa.
  • La compensazione giudiziale o legale può essere confermata quando il controcredito sia già stato accertato dal giudice di merito, anche tramite consulenza tecnica, e la censura di legittimità si traduca soltanto in una contestazione del merito dell'accertamento.
  • In tema di usura soggettiva, chi la invoca deve provare sia la sproporzione del corrispettivo sia la condizione di difficoltà economica del soggetto che promette gli interessi; la sproporzione non è in re ipsa.
  • In un rapporto di IRS, ai fini della validità del contratto assume rilievo l'adeguata informazione sull'alea contrattuale, sui costi impliciti, sul mark to market e sugli scenari probabilistici, oltre alla correlazione funzionale con l'eventuale operazione di finanziamento sottostante.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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