Cassazione Civile, Ordinanza n. 23097/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno 2003, notificata dall'agente della riscossione, deducendo: inesistenza giuridica della notificazione della cartella per mancanza di relata e di sottoscrizione del notificatore; omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto; errata applicazione di norme dello Statuto del contribuente e della disciplina del procedimento di riscossione; mancata sottoscrizione della cartella. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile anche perché proposto nei confronti del solo concessionario della riscossione e non dell'ente impositore. In cassazione il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza d'appello, deducendone illogicità e contraddittorietà, e ha sostenuto l'erronea applicazione della disciplina sulla legittimazione passiva e sulla chiamata in causa dell'ente creditore, insistendo sul fatto che la doglianza investiva anche l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e dunque non poteva essere dichiarata inammissibile per il solo errore di individuazione del convenuto. Ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia sul motivo relativo alla nullità dell'avviso di accertamento presupposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che il contribuente può impugnare la cartella nei confronti dell'agente della riscossione anche quando le censure investano la mancata notifica degli atti presupposti o il merito della pretesa, senza che sussista litisconsorzio necessario con l'ente impositore; resta fermo, semmai, l'onere dell'agente di chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ai soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o con contrasto irriducibile, non alla mera illogicità o contraddittorietà.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale per la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il livello minimo costituzionale, pena nullità della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale.
art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999
La chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione opera come litis denuntiatio: non richiede autorizzazione del giudice ed è preordinata a informare l'ente della lite, così da consentirgli di intervenire; la sua omissione non determina inammissibilità del ricorso del contribuente.
L'agente della riscossione è assimilato al soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento.
art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale norma relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, la cui omessa notificazione è dedotta come vizio procedurale dell'atto successivo.
art. 7, comma 2, della l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella formazione/notificazione della cartella.
art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente tra le norme relative agli obblighi informativi e procedimentali dell'amministrazione finanziaria.
art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della riscossione e agli effetti della mancata notifica degli atti presupposti.
art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999
La Corte lo qualifica come istituto di litis denuntiatio e non come meccanismo di integrazione necessaria del contraddittorio.
Regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Consente il deposito di memoria illustrativa in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'impugnazione della cartella di pagamento proposta contro il solo agente della riscossione non è inammissibile per mancata evocazione dell'ente impositore, anche quando le censure riguardino l'omessa notifica degli atti presupposti o la debenza del tributo.
- Quando il contribuente deduce vizi che investono il merito della pretesa fiscale o la validità degli atti presupposti, il concessionario della riscossione ha la facoltà-onere di chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ma tale chiamata non integra un litisconsorzio necessario.
- L'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha funzione di litis denuntiatio: serve a informare l'ente impositore della lite e a consentirgli di intervenire, senza richiedere un ordine del giudice.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura di motivazione è ammissibile solo se la motivazione è mancante, apparente o affetta da un contrasto irriducibile o da obiettiva incomprensibilità.
- L'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto si configura come vizio procedurale idoneo a riflettersi sulla validità dell'atto successivo di riscossione.
- La mancanza di legittimazione passiva del concessionario rispetto a specifiche censure non comporta automaticamente un difetto di contraddittorio, ma pone una questione di legittimazione che non richiede la partecipazione necessaria dell'ente impositore.
- rami per materia tributaria e processo civile non risultano nel lessico della tassonomia; la classificazione pertinente è limitata al processo civile per il profilo dell'impugnazione e al non presente ramo tributario nella tassonomia?
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