Cassazione Civile, Ordinanza n. 27235/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti al giudice tributario degli atti di intimazione di pagamento notificatigli in relazione a una pretesa fiscale già accertata nei confronti di una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. Sosteneva che, essendo la società cancellata da tempo, dovevano ritenersi inesistenti o comunque inefficaci gli atti impositivi presupposti emessi nei confronti della società, e per conseguenza anche gli atti successivi a lui notificati. Deduceva inoltre che l'impugnazione degli avvisi da parte sua, quale ex liquidatore di una società ormai estinta, non avrebbe potuto sanare i vizi degli atti, non essendo egli più legittimato a rappresentare l'ente; invocava anche l'effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva confermato la pretesa originaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che gli atti oggetto del giudizio erano intimazioni di pagamento e che, secondo il principio consolidato richiamato dalla Corte, tali atti sono contestabili solo per vizi propri e non per invalidità degli atti presupposti, salvo che questi non siano stati ritualmente e tempestivamente rimesi in discussione nei limiti consentiti. Ha rilevato che la pretesa tributaria era già stata confermata con sentenza passata in giudicato e che tale giudicato non poteva essere rimesso in discussione nel presente giudizio. Quanto alla posizione del ricorrente quale socio della società estinta, la Corte ha condiviso la conclusione della CTR secondo cui, a seguito dell'estinzione della società di capitali, gli ex soci succedono nei rapporti debitori non definiti in liquidazione, indipendentemente dall'effettivo riparto finale; ne consegue la legittimità degli atti notificati ai soci per la tutela del credito erariale. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione sostanziale dell'Agenzia.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente; dopo l'estinzione operano gli effetti successori in capo agli ex soci per i debiti sociali non definiti in liquidazione, e rileva la perdita di capacità processuale della società cancellata.
La censura del ricorrente lo richiama come norma violata, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva nel rigetto del ricorso.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La responsabilità dei soci e del liquidatore per i debiti tributari della società estinta è ricondotta ai presupposti previsti dalla norma, richiamati dalla CTR e fatti propri dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha confermato la pretesa tributaria preclude la riesame della questione nel nuovo giudizio.
Il giudicato fa stato tra le parti e impedisce di rimettere in discussione l'accertamento ormai definitivo.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
La disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione non è stata ritenuta applicabile ratione temporis alla fattispecie, né interpretativa né retroattiva.
La modifica dell'art. 2495 c.c. che attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione opera per le cancellazioni successive alla sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in chiusura per il regime del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Gli atti di intimazione di pagamento, come la cartella esattoriale, sono impugnabili solo per vizi propri; non è consentito contestarli per invalidità dell'atto presupposto se su quest'ultimo si è già formato un giudicato o se i relativi vizi non sono più deducibili nei limiti di legge.
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita di capacità processuale; tuttavia gli ex soci succedono nei rapporti debitori residui non definiti in sede di liquidazione, con conseguente legittimazione dell'amministrazione finanziaria ad agire nei loro confronti per i debiti tributari sociali.
- Il giudicato sostanziale formatosi su un precedente accertamento tributario preclude la riesame delle stesse questioni in un successivo giudizio avente ad oggetto atti consequenziali.
- La responsabilità dei soci per i debiti di una società estinta non presuppone necessariamente che vi sia stato un effettivo riparto finale, essendo sufficiente la sopravvenienza di beni o diritti non considerati nella liquidazione e, comunque, la permanenza del debito sociale insoddisfatto.
- La disciplina sopravvenuta che differisce gli effetti estintivi della cancellazione delle società non si applica retroattivamente alle cancellazioni avvenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
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