Cassazione Civile, Ordinanza n. 34433/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Una società aveva eseguito fornitura e posa in opera di materiali bituminosi nell'ambito di un appalto pubblico e, non essendo stata pagata il saldo, otteneva decreto ingiuntivo contro la società consortile aggiudicataria e contro le imprese consorziate, invocandone la responsabilità solidale. I giudici di merito avevano però escluso la solidarietà delle imprese consorziate: la Corte d'appello aveva ritenuto che la società consortile, costituita in forma di s.r.l., rispondesse da sola ex art. 2462 c.c. e che la disciplina speciale sugli appalti pubblici non operasse perché il contratto era stato sottoscritto direttamente dalla società consortile e non vi sarebbe stata offerta della singola consorziata. Nel ricorso per cassazione la società creditrice deduceva violazione dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 96 d.P.R. 554/1999, sostenendo che la responsabilità solidale discendeva dall'offerta congiunta presentata dalle imprese raggruppate o tramite RTI/Raggruppamento temporaneo, e non dal soggetto che poi aveva materialmente sottoscritto il contratto; pertanto la Corte territoriale avrebbe errato nel subordinare la solidarietà alla stipula diretta del contratto da parte delle singole consorziate o nel ritenere irrilevante il Raggruppamento temporaneo effettivamente costituito e l'offerta congiunta.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità: ha escluso che vi fosse giudicato per la mancata notifica del ricorso all'impresa Sgalia Antonio, rilevando che l'obbligazione solidale non dava luogo, di regola, a litisconsorzio necessario e che, comunque, in ipotesi di inscindibilità avrebbe dovuto disporsi l'integrazione del contraddittorio; ha inoltre escluso il dedotto mutamento della domanda, osservando che sin dal monitorio era stata allegata la coobbligazione delle imprese del raggruppamento. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che la responsabilità solidale delle imprese raggruppate o consorziate deriva dall'offerta congiunta, ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006, e non dipende dalla forma societaria prescelta per l'esecuzione (società consortile a responsabilità limitata) né dal fatto che il contratto sia stato poi stipulato direttamente con la società consortile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La solidarietà passiva, di regola, non determina un rapporto unico e inscindibile né litisconsorzio necessario in sede di impugnazione; l'eccezione di giudicato invocata dalle controparti è stata esclusa.
Se la lite fosse stata inscindibile, la Corte avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato non intimato, non dichiarare il giudicato nei confronti di tutti.
La società consortile costituita in forma di società di capitali è soggetta, in via ordinaria, al regime di autonomia patrimoniale della forma prescelta.
Per le obbligazioni assunte dalla società consortile a responsabilità limitata risponde la società stessa, non automaticamente le imprese socie.
art. 37, quinto comma, d.lgs. n. 163/2006
"[l]'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori"
L'offerta congiunta dei concorrenti raggruppati o consorziati è il fatto costitutivo della responsabilità solidale verso stazione appaltante, subappaltatori e fornitori.
art. 96 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato quale disciplina della costituzione della società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori nel contesto dell'appalto pubblico.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Nessuna parte ha depositato memoria nel termine previsto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso era formulato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali passive, l'impugnazione può essere validamente coltivata anche solo nei confronti di alcuni coobbligati, salvo che tra le posizioni esista un vincolo di dipendenza o pregiudizialità tale da imporre il litisconsorzio necessario; in tale ipotesi, il rimedio corretto è l'integrazione del contraddittorio, non la declaratoria di giudicato generalizzato.
- Nel processo civile, la deduzione in cassazione di un diverso fondamento normativo rispetto a quello valorizzato dai giudici di merito non integra mutamento della domanda se il fatto costitutivo della pretesa era già stato allegato sin dall'origine; il giudice applica la norma corretta in base al principio iura novit curia.
- In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale delle imprese raggruppate o consorziate deriva dall'offerta congiunta presentata in gara; la successiva costituzione di una società consortile per l'esecuzione e la stipula del contratto con quest'ultima non elidono, di per sé, la solidarietà verso fornitori e subappaltatori quando la fattispecie rientra nella disciplina speciale.
- La forma societaria di esecuzione prescelta per l'appalto non può essere utilizzata per neutralizzare la disciplina speciale di responsabilità prevista per i raggruppamenti o consorzi in caso di offerta congiunta; occorre distinguere tra autonomia patrimoniale del soggetto esecutore e regime speciale di responsabilità nascente dalla partecipazione alla gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34426/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34427/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34429/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34430/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34431/2024 del 25/12/2024
- ordinanza_civile · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34432/2024 del 25/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →