Cassazione Civile, Sentenza n. 36666/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare deducendo, tra l'altro, che il datore di lavoro non fosse stato avvertito dell'imputazione penale; che la contestazione non fosse tempestiva né specifica (anche per relationem rispetto alla sentenza penale); violazione del principio di specificità e immutabilità della contestazione (art. 2119 c.c. e art. 7 L. 300/1970); mancata proporzionalità tra addebito e sanzione; e infine censurava l'applicabilità/irrelvanza dell'art. 32‑quinquies c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente: l'ASP non aveva strumenti autonomi per accertare fatti di rilevanza penale estranei al rapporto di lavoro e ha avviato tempestivamente il procedimento disciplinare subito dopo essere stata integralmente informata (comunicazione del 18.11.2018 e avvio disciplinare il 19.11.2018). La contestazione per relationem è stata considerata ammissibile perché gli atti richiamati erano noti all'incolpato e consentivano di esercitare la difesa; non è stata ravvisata violazione del principio di immutabilità della contestazione. In presenza di fatti rilevanti anche penalmente, il datore può attendere l'esito degli accertamenti penali e contestare quando i fatti appaiono ragionevolmente sussistenti: così è avvenuto nel caso, dato il passaggio in giudicato della condanna per peculato. La Corte ha confermato la sussistenza della giusta causa di licenziamento, valorizzando la gravità del reato (sentenza definitiva, pena superiore a tre anni, danno per oltre €300.000) e la posizione contabile del dipendente, che comprometteva irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Ha inoltre ritenuto non necessario esprimersi sull'applicabilità dell'art. 32‑quinquies c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
Norme richiamate
Richiamati per precisare che l'erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte del giudice di merito non integra di per sé violazione di tali norme: esse possono essere invocate in cassazione solo se il giudice ha basato la decisione su prove non dedotte o su accertamenti fuori dai limiti legali
Richiamato in relazione alla nozione di giusta causa: la Corte conferma che può comprendere anche condotte extralavorative che ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario, valutate in relazione alle mansioni svolte (qui rilevanti le mansioni contabili)
Invocato in tema di principio di specificità della contestazione disciplinare; la Corte ricorda che la contestazione deve consentire la difesa, ma non deve rispettare i rigidi schemi dell'accusa penale
art. 64 C.C.N.L. personale Comparto sanità
Richiamato dal giudice di merito come disciplina interna che contempla il licenziamento per commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale e per condanna passata in giudicato; la Corte osserva che l'originaria contestazione non comprendeva alcuni profili ex art.64, quindi questi non incidono sulla legittimità del recesso
Richiamato nella discussione sulla proporzionalità della sanzione: la Corte ritiene che il giudizio di proporzionalità tra addebito e sanzione rientra nella valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in cassazione
Censurato dal ricorrente come irrilevante, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita: non ha applicato né disapplicato la norma perché la decisione poggiava su argomentazioni autonome che rendevano superflua la verifica sui presupposti di tale sanzione accessoria
Applicato per l'addebito delle spese al ricorrente parte soccombente
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per gli effetti sul contributo unificato e per dare atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare è valutata in termini relativi: il datore può attendere il tempo necessario a prendere contezza dei fatti e, se rilevanti anche penalmente, attendere gli esiti degli accertamenti penali prima di contestare
- La contestazione per relationem è ammissibile se gli atti esterni richiamati sono già noti al lavoratore in modo da garantirne il diritto di difesa; ciò soddisfa il requisito di specificità
- Il principio di immutabilità della contestazione tutela che non siano contestate nuove circostanze di fatto che pregiudichino il diritto di difesa, ma non impedisce una diversa qualificazione o un nuovo apprezzamento del medesimo fatto
- La giusta causa di licenziamento può derivare da condotte extralavorative quando queste ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario, soprattutto per dipendenti con mansioni contabili o di particolare responsabilità
- Le questioni di proporzionalità e valutazione del disvalore del fatto sono in gran parte di merito: la Cassazione sindaca la correttezza giuridica e la motivazione, non i semplici accertamenti fattuali
- Se la decisione può reggersi su argomentazioni autonome, è possibile che la Corte eviti di decidere sul punto di diritto controverso (es. applicabilità di una sanzione accessoria) ritenendolo assorbito
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