Cassazione Civile, Sentenza n. 36646/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava il ricalcolo della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo: la ricorrente (INPS) ha impugnato la sentenza che aveva condannato l'INPS a ricalcolare la pensione della signora Gissi escludendo l'applicazione del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS sosteneva che tale limite permane anche per la "quota B" e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto la sua tacita abrogazione in conseguenza delle riforme (in particolare del d.lgs. n. 182/1997 e del d.lgs. n. 503/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo infondata l'interpretazione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicazione del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile alla "quota B". La Cassazione ha rilevato l'assenza di abrogazione espressa, l'assenza di incompatibilità tra le norme nuove e quelle precedenti e la necessità di preservare l'equilibrio delle gestioni previdenziali. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con il principio di diritto che stabilisce che, per la determinazione della "quota B" relativa ad anzianità successive al 31/12/1992 dei lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31/12/1995, non si considerano, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971.
Norme richiamate
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, settimo comma
La Corte ha ritenuto che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto da questa norma rimane operativo anche per la "quota B" dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato tacitamente dalle successive riforme.
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8
La norma, pur disciplinando l'aliquota di rendimento per la "quota B", non abroga né esclude il massimale pensionabile previsto dal d.P.R. 1420/1971; il richiamo all'art. 12 del d.lgs. 503/1992 non comporta la tacita eliminazione del limite.
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
art. 12 (comma 1 e comma 2 richiamati)
Le aliquote di rendimento e i limiti contenuti nell'art. 12 vanno interpretati congiuntamente; il richiamo alle aliquote non implica che i limiti massimi previsti per singoli ordinamenti siano stati cancellati.
art. 1 (deleghe e criteri direttivi)
La legge di delegazione non ha espressamente abrogato il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile; anzi i criteri direttivi richiedono armonizzazione e tutela dell'equilibrio delle gestioni previdenziali, contro l'idea di un'abolizione tacita.
legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2
Rilevata dalla Corte come elemento storico che ha innalzato il massimale contributivo (a lire 1.000.000) e dimostra la differenza tra massimale contributivo e massimale pensionabile; ciò rafforza la necessità di non eliminare unilateralmente il tetto pensionabile.
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
art. 21 (subentro INPS all'ENPALS)
Riferimento istituzionale: l'INPS ha oggi la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, connesso alla valutazione delle norme applicabili.
Massime di principio
- In assenza di abrogazione espressa, una norma precedente non si considera tacitamente abrogata: per ravvisare l'abrogazione tacita è necessario che la nuova disciplina sia incompatibile o che regoli l'intera materia in modo esaustivo.
- Quando una norma nuova richiama parzialmente una norma anteriore (es. solo alcune sue disposizioni), ciò non implica automaticamente che tutte le altre disposizioni della norma anteriore siano superate; occorre valutare la coerenza sistematica e la tecnica normativa del legislatore.
- Nei regimi previdenziali speciali (es. lavoratori dello spettacolo) vanno rispettati principi di certezza e di equilibrio finanziario: cambiamenti sostanziali dei massimali o della base di calcolo richiedono espressa disposizione legislativa, non interpretazioni estensive.
- In controversie analoghe verificare sempre: a) se la legge delega o il decreto legislativo contengono indicazioni esplicite di modifica/abrogazione; b) se sussiste incompatibilità logico-operativa tra norme; c) la data di iscrizione del lavoratore (diverse regole possono valere per iscritti prima o dopo determinate date, come il 31/12/1995).
- L'interpretazione giudiziale dovrà bilanciare la tutela del singolo e l'esigenza di sostenibilità delle gestioni previdenziali: profili di politica distributiva e bilanciamenti finanziari spettano tipicamente al legislatore, non al giudice.
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