Cassazione Civile, Sentenza n. 36454/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, segretario comunale, era stato licenziato in seguito a condanna per il reato di cui all'art. 96 d.p.r. 361/1957 (promessa o somministrazione di utilità per firma di candidatura politica, voto o astensione). Il procedimento disciplinare, sospeso in attesa dell'esito penale, era stato riaperto dall'amministrazione; Battaglia impugnava il licenziamento sostenendo che la riapertura era avvenuta oltre il termine previsto (violazione del termine per la ripresa del procedimento disciplinare) e che la tardiva ricezione della contestazione produceva la decadenza dall'azione disciplinare e/o rendeva la sentenza penale irrevocabile ai fini disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo i precedenti di legittimità, ai fini della decadenza rileva la data in cui l'amministrazione forma e consolida l'atto di contestazione (ossia l'atto di riapertura) entro il termine di legge; la tempestività della ricezione può rilevare solo se il ritardo è tale da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie l'atto di riapertura è stato formato entro il termine e la ricezione, avvenuta pochi giorni dopo, non ha pregiudicato le difese del ricorrente. Sono stati pertanto respinti i motivi di ricorso (i motivi successivi sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre oneri.
Norme richiamate
art. 55-ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Il termine per la riapertura del procedimento disciplinare (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione) si considera rispettato se l'amministrazione forma entro quel termine l'atto di rinnovo della contestazione; il ritardo nella comunicazione vale soltanto quando renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come principio analogo con riguardo ai termini decadenziali in materia disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato: rileva la data di formazione dell'atto da parte dell'amministrazione
art. 96 d.p.r. n. 361/1957
Norma penale alla base della condanna che ha legittimato la riapertura del procedimento disciplinare (promessa o somministrazione di utilità in relazione a candidature o voto)
art. 149, comma 3, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in sede di censura relativa agli effetti della notificazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce dei principi applicati
artt. 1334 e 1335 c.c.
Riferiti alla natura recettizia delle dichiarazioni e alla efficacia della comunicazione: la Corte distingue tra perfezione della dichiarazione (atto già formato) e conoscenza da parte del destinatario che attiene all'efficacia, non alla validità dell'atto
art. 2966 c.c.
Richiamato nei principi di diritto relativi alla imperatività e alle modalità di assolvimento di un onere entro termine; rilevanza del comportamento concreto richiesto dalla norma
art. 336, comma 1, c.p.c.
Norma sui conseguenti effetti di accoglimento del ricorso in relazione alle spese; citata dal ricorrente senza produrre una censura sostanziale
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Riferimento formale alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di ulteriori contributi unificati in caso di soccombenza
Massime di principio
- Ai fini della decadenza disciplinare nell'impiego pubblico conta la data in cui l'amministrazione forma e consolida l'atto di contestazione, non la sola data di ricezione da parte del dipendente
- La tardiva ricezione della contestazione invalida l'atto solo se il ritardo è di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa (occorre provare il pregiudizio difensivo)
- Per atti recettizi (come la contestazione disciplinare) va applicata la scissione tra perfezione dell'atto (momento della formazione) e efficacia rispetto al destinatario (momento della conoscenza), con rilevanza pratica diversa ai fini della decadenza
- Quando si contesta la legittimità di una ripresa del procedimento disciplinare è fondamentale dimostrare il collegamento temporale tra formazione dell'atto e ricezione, e dimostrare l'eventuale pregiudizio concreto per la difesa
- In fase amministrativa e giudiziale conviene conservare e produrre prova documentale della data di formazione dell'atto (verbali interni, registrazioni, data della sottoscrizione) per dimostrare la tempestività rispetto ai termini perentori
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