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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 36644/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla corretta applicazione del "massimale della retribuzione giornaliera pensionabile" (art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971) nel calcolo della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo: il ricorrente (INPS) censurava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto che, a seguito delle riforme (in particolare il d.lgs. n. 182/1997 e i richiami al d.lgs. n. 503/1992), il limite non si applicherebbe più alla quota B; l'istante (Innocenzi) aveva chiesto il ricalcolo della pensione senza applicare detto limite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente escluso l'operatività del massimale di cui all'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 anche per la "quota B" (relativa alle anzianità post 31.12.1992) per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31.12.1995. La Corte ha ritenuto che non vi sia abrogazione espressa né incompatibilità tale da giustificare un'abrogazione tacita; ha richiamato la necessità di interpretare le norme in funzione della salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni previdenziali previsto dalla legge di delegazione e della continuità tecnica tra le discipline. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto stabilito: nella determinazione della quota B per i lavoratori iscritti prima del 31.12.1995 si applica il limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.

Norme richiamate

  • d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, settimo comma

    Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000

    La Corte ha affermato che questo massimale rimane operativo anche per la "quota B" dei lavoratori dello spettacolo (iscritti prima del 31.12.1995): la disciplina non è stata abrogata espressamente e non sussiste incompatibilità tale da dispensarne l'applicazione.

  • decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8

    sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312 ... le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del d.lgs. n. 503/1992

    Il richiamo normativo non implica l'abolizione del massimale speciale per i lavoratori dello spettacolo; la Corte ritiene che il d.lgs. 182/1997 sia compatibile con la disciplina previgente e ne faccia ancora uso.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    2 per cento «al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi...» (testo richiamato nella motivazione)

    La tabella e le aliquote previste dal d.lgs. 503/1992 possono essere applicate solo nel rispetto dei limiti specifici stabiliti dalla disciplina speciale del personale dello spettacolo (come il massimale del d.P.R. 1420/1971).

  • decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, art. 3

    La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere (definizioni e criteri indicati nell'articolo)

    Il d.lgs. 182/1997 ha ridefinito i criteri per il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (diversi gruppi e numerosità di giornate), ma non ha abrogato il tetto ex art. 12 d.P.R. 1420/1971 per i soggetti ante 31.12.1995.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma e delega)

    principi e criteri direttivi per l'armonizzazione e la revisione dei regimi pensionistici (art. 1 e delega citati nella motivazione)

    La legge di delegazione imponeva al legislatore di salvaguardare l'equilibrio delle gestioni previdenziali; la Corte usa questo principio per interpretare restrittivamente ogni presunto superamento del massimale pensionabile.

  • legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2 (richiamata)

    elevato il limite contributivo a lire 1.000.000 (testo richiamato nella motivazione)

    Rilevata la differenza storica tra massimale contributivo (più elevato) e massimale pensionabile (più basso): la Corte ritiene che tale differenza non giustifichi l'eliminazione del massimale pensionabile senza chiaro intervento legislativo.

  • legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6 (richiamata)

    limite alla retribuzione annua pensionabile (citata nella motivazione)

    La Corte richiama analogie interpretative con altri regimi (ENPALS/assicurazione generale) e come le tabelle di aliquote possano operare nel rispetto dei massimali speciali.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008

    la corrispondenza tra contributi versati e prestazioni non è necessaria in modo assoluto, purché sia assicurata una certa proporzionalità e non sia compromessa la finalità di tutela (art. 38 Cost.)

    La Corte di Cassazione utilizza questa pronuncia per sottolineare che la discrezionalità legislativa nel fissare massimali è ammessa e che la scelta del legislatore di mantenere differenze fra massimale contributivo e pensionabile non è in sé incostituzionale.

Massime di principio

  • Il silenzio del legislatore non comporta automaticamente abrogazione tacita: per ritenere superata una norma rilevante occorre o incompatibilità insanabile tra norme o una nuova disciplina che regoli compiutamente l'intera materia.
  • Quando una norma successiva richiama testi anteriori senza prevedere espressa abrogazione di limiti già esistenti, l'interpretazione deve privilegiare la continuità e la compatibilità, specie in materia previdenziale dove l'equilibrio delle gestioni è principio direttivo.
  • Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31.12.1995, nella determinazione della quota B si applica il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile stabilito dall'art.12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971, salvo chiaro intervento legislativo contrario.
  • Nel valutare contestazioni su calcoli pensionistici dopo riforme, verificare sempre (1) esistenza di abrogazione espressa, (2) incompatibilità tra norme, (3) se la nuova disciplina disciplina integralmente la materia: in assenza di questi elementi prevale la regola previgente.
  • L'interpretazione giudiziale deve considerare anche i principi di legge di delegazione (es. salvaguardia dell'equilibrio finanziario) e la specialità del regime (lavoro discontinuo), che giustificano l'applicazione di limiti specifici.

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