Cassazione Civile, Ordinanza n. 17414/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2005. Il recupero riguardava una differenza tra il credito d'imposta indicato nel quadro RU come utilizzato in compensazione e il credito che l'Ufficio riteneva effettivamente utilizzato. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che il disconoscimento del credito d'imposta non potesse essere effettuato mediante cartella di pagamento senza previo avviso di recupero. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il controllo automatizzato è legittimo anche quando il disconoscimento del credito derivi dal mero riscontro formale dei dati dichiarati, senza necessità di valutazioni giuridiche o di un avviso di recupero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è ammissibile quando il recupero discenda da un riscontro meramente cartolare e avalutativo dei dati dichiarati, inclusa la correzione di errori o l'erronea indicazione di crediti d'imposta, mentre non è consentito solo se occorrano valutazioni giuridiche sull'inesistenza o non compensabilità del credito. Poiché nel caso concreto la maggiore imposta era stata determinata mediante semplice confronto tra credito residuo e crediti utilizzati in compensazione, senza incertezze né valutazioni discrezionali, la CTR si era discostata da tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per denunciare l'errore di diritto della CTR
richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dall'Agenzia; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina del controllo automatizzato, senza escludere il ricorso alla cartella quando il disconoscimento del credito sia meramente cartolare
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria"
consente il controllo automatizzato, la correzione di errori materiali e il ridimensionamento dei crediti d'imposta esposti in misura superiore o non spettanti, purché il recupero sia fondato su riscontro cartolare e non su valutazioni giuridiche
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come disciplina di contenuto analogo a quella dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l'IVA
Massime di principio
- Il controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie è legittimo quando il recupero d'imposta dipende da dati già indicati dal contribuente e da incongruenze o errori materiali rilevabili in modo meramente cartolare, senza bisogno di istruttoria valutativa.
- Il previo avviso di recupero non è necessario se il disconoscimento del credito d'imposta deriva da un semplice riscontro oggettivo della dichiarazione e dei dati ad essa collegati; lo è invece quando l'Ufficio debba risolvere questioni giuridiche sulla inesistenza o non compensabilità del credito.
- In sede di controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la distinzione decisiva non è tra 'credito disconosciuto' e 'credito confermato', ma tra attività meramente cartolare e attività accertativa-valutativa.
- Se la maggiore imposta è determinata dal confronto aritmetico tra credito residuo dichiarato in un'annualità precedente e crediti effettivamente compensati nell'annualità successiva, il recupero può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento o di recupero.
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