Cassazione Civile, Ordinanza n. 11253/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Provincia ha impugnato una cartella di pagamento con cui le venivano richiesti contributi consortili per l’anno 2019 in favore del Consorzio di bonifica, per un importo di € 440.507,29. Il ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione la Provincia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 860 c.c., del r.d. n. 215/1933 e della l.r. Puglia n. 4/2012, sostenendo che gli enti pubblici sarebbero tenuti al finanziamento delle opere di bonifica solo quando ne abbiano affidato l’esecuzione ai Consorzi tramite accordi di programma o convenzioni, circostanza esclusa nel caso concreto; 2) violazione delle stesse norme per avere la CTR confuso il beneficio generico, derivante dall’esistenza di un comprensorio di bonifica, con il beneficio specifico necessario per la debenza del contributo; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 860 c.c., per non aver considerato che la Provincia aveva contestato puntualmente l’esistenza di un beneficio per gli immobili assoggettati a contributo, evidenziando anche la natura demaniale e pubblica delle strade provinciali; 4) omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova, assumendo che il piano di classifica non fosse stato adottato e approvato nelle forme di legge regionali. Nelle more del giudizio di legittimità la Provincia ha però comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex l. n. 197/2022, dichiarando di voler rinunciare al ricorso; il Consorzio ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ritenendola rituale perché formalizzata in atto univoco e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti di procura. Ha quindi applicato l’art. 391 c.p.c., dichiarando l’estinzione del processo e senza esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese e ha precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro di legittimità per dedurre violazioni di legge nei primi tre motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova.
Richiamato quale fondamento della debenza dei contributi consortili in presenza del beneficio derivante dalle opere di bonifica.
artt. 10 e 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
Richiamati dalla ricorrente in tema di contributi e disciplina dei consorzi di bonifica.
artt. 17, 18, 20 e 21 l. reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che, senza accordi o convenzioni, gli enti pubblici non sarebbero tenuti al finanziamento delle opere di bonifica e per contestare il piano di classifica e il beneficio specifico.
Richiamato per sostenere che il Consorzio non avrebbe assolto all’onere di provare il beneficio specifico posto a base della pretesa contributiva.
Applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che l’ulteriore importo del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
l. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252
Richiamata come base della definizione agevolata dei carichi pendenti cui la ricorrente ha aderito prima della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata in modo univoco e sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di poteri, produce l’estinzione del processo quando sia accettata dalla controparte.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non deve esaminare i motivi di impugnazione proposti.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma ha carattere eccezionale e si riferisce solo a rigetto, inammissibilità e improcedibilità.
- In presenza di rinuncia accettata, la regolazione delle spese può essere esclusa se le parti concordano nel non farne luogo o nel chiedere la compensazione, secondo l’assetto processuale risultante dagli atti.
- rami
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