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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01857/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

Un fotografo professionista aveva convenuto in giudizio l'editore di una rivista per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione sul sito web della testata di numerose fotografie da lui realizzate. Sosteneva di avere autorizzato la pubblicazione solo sull'edizione cartacea e non anche online. In primo e in secondo grado la domanda era stata respinta, ritenendosi che l'utilizzo sul sito fosse consentito dal contenuto del rapporto di committenza per la realizzazione dei servizi fotografici destinati alla rivista. Con il ricorso per cassazione il fotografo deduceva tre motivi: (1) violazione degli artt. 88 e 89 LdA e dell'art. 110 LdA, assumendo che, non avendo consegnato i file raw, dovesse presumersi la mancata cessione all'editore del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio, e che comunque l'autorizzazione alla pubblicazione sul web fosse limitata alla durata settimanale della tiratura della rivista; (2) violazione dell'art. 88 LdA in tema di equo corrispettivo, lamentando il mancato riconoscimento di tale voce; (3) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'accordo tra le parti e a una successiva corrispondenza, nonché vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando l'interpretazione del contratto e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non aveva affermato alcun trasferimento generale del diritto d'autore, ma aveva solo interpretato il contratto di committenza quanto all'estensione dell'autorizzazione alla pubblicazione anche online; ha inoltre qualificato come fatto nuovo la tesi della limitazione dell'autorizzazione alla sola durata della tiratura settimanale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva mai proposto domanda di equo corrispettivo ex art. 88, comma 3, LdA, avendo chiesto soltanto il risarcimento dei danni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché attinente a una valutazione di fatto già conforme nei due gradi di merito, non sindacabile in cassazione, sia perché la censura ex artt. 1362 ss. c.c. non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 88 L. 22 aprile 1941, n. 633

    La Corte ha rilevato che il motivo sull'equo corrispettivo era inammissibile perché tale domanda non risultava mai proposta nei gradi di merito; ha inoltre osservato che la norma non era stata correttamente evocata rispetto alla domanda effettivamente introdotta.

  • art. 89 L. 22 aprile 1941, n. 633

    La Corte ha escluso che la decisione impugnata si fosse fondata su una presunzione di cessione del diritto esclusivo di utilizzazione delle fotografie; pertanto la norma non era pertinente al caso concreto deciso.

  • art. 110 L. 22 aprile 1941, n. 633

    Il richiamo alla disposizione è stato considerato non decisivo nel giudizio, poiché il tema controverso era il contenuto del rapporto di committenza e non un trasferimento ulteriore del diritto d'autore.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Per denunciare un errore nell'interpretazione contrattuale il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado sul fatto, è precluso il sindacato in cassazione sul vizio motivazionale nei limiti dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato respinto perché non pertinente o privo di specifica deduzione dei profili di errore di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile per la doppia conforme e perché la doglianza mirava in realtà a una rivisitazione del merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato come base del procedimento camerale di decisione in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non può essere introdotto in cassazione un fatto nuovo o una diversa ricostruzione del contenuto contrattuale non prospettata nei gradi di merito.
  • Per contestare l'interpretazione di un contratto non basta richiamare genericamente gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio della motivazione.
  • Quando la sentenza di primo e di secondo grado sono conformi sulla ricostruzione del fatto, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti della doppia conforme.
  • La mera contrapposizione tra una lettura contrattuale proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito non consente di ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
  • Se la domanda introdotta in giudizio è di risarcimento del danno, non è proponibile in cassazione una doglianza fondata su una diversa pretesa, come l'equo corrispettivo, mai coltivata nei precedenti gradi.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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