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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31287/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento integrativo relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2012. La contribuente aveva visto rigettare l'appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo legittimo l'avviso perché emesso in integrazione di un precedente avviso parziale senza necessità di nuovi elementi sopravvenuti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il nuovo avviso non potesse essere emesso senza la sopravvenienza di nuovi elementi rispetto al precedente accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l'avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 è strumento volto alla sollecita emersione della materia imponibile e può essere integrato senza che l'Amministrazione debba indicare nuovi elementi sopravvenuti, diversamente dall'accertamento generale previsto dall'art. 43. Poiché il giudice di merito aveva accertato che l'avviso impugnato era stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis, la decisione di rigetto è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento parziale può essere successivamente integrato dall'Amministrazione finanziaria senza che sia necessario dimostrare la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi rispetto al precedente accertamento.
  • Il requisito della sopravvenienza di nuovi elementi riguarda l'accertamento generale e non l'accertamento parziale ex art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'atto impugnato è stato emesso come accertamento parziale, la censura fondata sulla mancanza di nuovi elementi è infondata se pretende di applicare la disciplina propria dell'accertamento generale.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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