Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12612/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento con cui l’amministrazione finanziaria ha iscritto a ruolo interessi maturati dopo la cessazione di una sospensione cautelare di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. La società aveva ottenuto in primo grado la sospensione giudiziale dell’atto impositivo; la sospensione era poi cessata con la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso l’accertamento, successivamente riformata solo parzialmente in senso favorevole alla contribuente. L’Agenzia ha quindi richiesto, con la cartella, gli interessi per il periodo di sospensione. In appello l’Ufficio aveva chiesto l’applicazione dell’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo la retroattività della norma sopravvenuta e quindi il tasso previsto per la sospensione amministrativa. La CTR ha invece riconosciuto gli interessi nella misura del tasso legale per il periodo anteriore all’1 gennaio 2016. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che la CTR avrebbe pronunciato su una domanda diversa, attribuendo un tasso legale anziché quello richiesto dall’Ufficio; 2) violazione dell’art. 1282 c.c., sostenendo che non fossero dovuti interessi nella misura stabilita dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che l’Ufficio aveva comunque chiesto il riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione giudiziale e che la CTR si è limitata a quantificarli in misura inferiore, senza attribuire un bene diverso o maggiore rispetto al petitum. Sul secondo ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo poi revocata, l’amministrazione ha diritto agli interessi da ritardato versamento nella misura legale per il periodo anteriore all’entrata in vigore del comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. 546/1992; la misura del 4,5% opera solo dopo l’entrata in vigore della novella. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimata; è stato inoltre disposto l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/extrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce un bene diverso o maggiore rispetto a quello domandato; non ricorre se decide entro i limiti del petitum, anche con argomentazioni diverse.

  • art. 1282 c.c.

    Gli interessi sono dovuti sul credito secondo la disciplina applicabile; nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo poi revocata, la misura è quella legale per il periodo antecedente alla novella del 2015.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa; la norma opera dall’entrata in vigore dell’1 gennaio 2016, non per il periodo precedente.

  • art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, d.lgs. n. 156 del 2015

    Ha introdotto nell’art. 47 d.lgs. 546/1992 il comma 8-bis, con efficacia dall’1 gennaio 2016.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, pur aderendo a una diversa qualificazione giuridica, si mantiene entro il bene della vita richiesto dalla parte e ne modifica solo la quantificazione.
  • In tema di sospensione giudiziale dell’atto impositivo poi revocata, l’amministrazione ha diritto agli interessi per il ritardato pagamento dell’imposta; prima dell’entrata in vigore del comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 tali interessi vanno calcolati al tasso legale.
  • La novella che ha introdotto il comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 non si applica retroattivamente ai periodi di sospensione giudiziale anteriori all’1 gennaio 2016.
  • La mera contestazione della misura degli interessi non esclude il diritto dell’erario a percepirli quando il debito tributario sia stato solo temporaneamente sospeso e poi confermato o rideterminato in sede contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.