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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12180/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I consumatori avevano opposto il decreto ingiuntivo con cui veniva chiesto il pagamento del residuo del finanziamento acceso per acquistare un impianto fotovoltaico fornito da una società terza. In primo grado era stata accolta la domanda dei consumatori di risoluzione del finanziamento collegato, con revoca del decreto e condanna alla restituzione delle rate. In appello, però, la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto operante la decadenza prevista dall'art. 132 c.cons., perché la denuncia dei difetti di conformità dell'impianto era stata proposta oltre due mesi dalla scoperta. Con il ricorso per cassazione i consumatori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 121 e 125-quinquies t.u.b., sostenendo che il rimedio contro il finanziatore in caso di inadempimento del fornitore sarebbe autonomo rispetto alle azioni contro il venditore e non soggetto alla decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi; 2) violazione degli artt. 128, 129, 130, 131, 132 e 135 c.cons., lamentando che la Corte d'appello avrebbe applicato la disciplina comune della vendita e avrebbe errato nel valutare la data di scoperta dei vizi; 3) violazione dell'art. 1495, comma 2, c.c. e difetto di motivazione, sostenendo che i vizi erano stati occultati anche da una pratica commerciale ingannevole della fornitrice; 4) violazione degli artt. 115 e 183, comma 6, c.p.c., per mancata ammissione di prove decisive sulla decorrenza della conoscenza dei vizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, anche quando il consumatore agisce ai sensi dell'art. 125-quinquies t.u.b. per ottenere la risoluzione del contratto di credito collegato, il giudice deve verificare preliminarmente se il contratto di fornitura sia risolvibile per inadempimento; ciò implica controllare se il difetto di conformità sia stato tempestivamente denunciato ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.cons., poiché la decadenza opera anche in relazione alla tutela speciale contro il finanziatore. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché la Corte d'appello aveva già applicato la disciplina consumeristica e aveva considerato assorbente la tardiva denuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non configurava correttamente un vizio di omesso esame di fatto decisivo e perché l'omesso esame di documenti non integra di per sé un motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c.; inoltre mancava l'autosufficienza nella indicazione dei documenti e del loro contenuto. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile per assoluta carenza di specificità, non essendo state indicate in modo adeguato le prove asseritamente non ammesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 125-quinquies t.u.b.

    Nei contratti di credito collegati, il consumatore può ottenere la risoluzione del contratto di credito se il fornitore è inadempiente e, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.; la tutela speciale presuppone tuttavia che il contratto di fornitura sia effettivamente risolubile.

  • art. 121 t.u.b.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'autonomia del rimedio contro il finanziatore, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta.

  • art. 132, comma 2, c.cons.

    La risoluzione del contratto di vendita di beni di consumo è subordinata alla denuncia del difetto di conformità al venditore entro due mesi dalla scoperta; si tratta di decadenza operante anche nel contesto della tutela del credito collegato.

  • art. 132, comma 3, c.cons.

    La presunzione che i difetti manifestatisi entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data non è stata ritenuta decisiva, essendo assorbente la mancata tempestiva denuncia.

  • art. 1455 c.c.

    È il parametro per valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento del fornitore, necessario ai fini della risoluzione del contratto di fornitura e, indirettamente, di quello di credito collegato.

  • art. 2969 c.c.

    La decadenza non è rilevabile d'ufficio; deve essere eccepita dalla parte interessata.

  • art. 1495, comma 2, c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte reputa inammissibile la doglianza che pretendeva di fondare su tale norma l'irrilevanza della decadenza consumeristica.

  • art. 360 c.p.c.

    L'omesso esame di documenti non costituisce di per sé un vizio denunciabile; il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere articolato con specifica indicazione del fatto, del dato probatorio, del momento processuale e della decisività.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda, mediante riassunto o trascrizione dei passaggi essenziali e indicazione della loro localizzazione.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Concorre al dovere di autosufficienza del ricorso, imponendo la produzione o l'indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta mancata ammissione/valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla dedotta mancata ammissione dei mezzi istruttori, ma la censura è stata giudicata priva di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 5, paragrafo 2, dir. 1999/44/CE

    Richiamata per spiegare che il legislatore italiano ha scelto di subordinare i diritti del consumatore alla tempestiva denuncia del difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta.

Massime di principio

  • Nella vendita di beni di consumo, la decadenza dalla garanzia per difetto di conformità per mancata denuncia entro due mesi dalla scoperta opera come limite sostanziale alla possibilità di ottenere la risoluzione del contratto.
  • La tutela speciale del consumatore nei contratti di credito collegati non è autonoma in modo assoluto: il giudice deve verificare se il contratto di fornitura sia risolvibile secondo le regole applicabili al rapporto principale, inclusa la decadenza per tardiva denuncia del vizio.
  • La decadenza prevista dalla disciplina consumeristica non è rilevabile d'ufficio e può essere opposta dalla parte interessata; se eccepita, impedisce l'accoglimento della domanda risolutoria.
  • In cassazione, la denuncia di omesso esame di fatti o documenti richiede rigoroso rispetto dell'onere di specificità e autosufficienza: occorre indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento del dibattito processuale e la sua decisività, nonché localizzare e sintetizzare i documenti richiamati.
  • La contestazione della mancata ammissione di prove è inammissibile se non specifica quali mezzi istruttori siano stati dedotti e in che modo la loro assunzione avrebbe inciso sull'esito della causa.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoGaranzia dei beni di consumoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriContrattiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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