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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16110/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di rettifica doganale relativi al 2010 per la determinazione del valore in dogana di merci PRADA: l'Ufficio aveva aggiunto al prezzo di transazione le royalties pagate da PRADA Spa a PRADA S.A. (licenziante) ritenendole condizione della vendita e riconducendole al valore doganale in forza del controllo esercitato dalla licenziante sulla produzione e sui fornitori

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di CAD. Ha confermato la legittimità degli avvisi di rettifica e la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accertato: a) le royalties non erano incluse nel prezzo dichiarato; b) le royalties si riferivano alle merci importate; c) il pagamento delle royalties costituiva "condizione della vendita". La Corte ha pure respinto i motivi procedurali e le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e ha condannato il ricorrente alle spese

Norme richiamate

  • Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale) - art. 32

    L'art. 32 consente di aggiungere al valore di transazione i corrispettivi e i diritti di licenza che l'acquirente è tenuto a pagare come condizione della vendita; la Corte ha applicato tale principio al caso di royalties non incluse nel prezzo

  • Regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/1993 (DAC) - artt. 157, 159, 160

    Gli articoli definiscono i requisiti per l'inclusione delle royalties nel valore: devono riferirsi alle merci, non essere incluse nel prezzo e costituire condizione della vendita; se il beneficiario è terzo, occorre verificare che il venditore o persona a lui legata abbia chiesto il pagamento

  • Commento TAXUD/800/2002 (Commento n.11, "Value in customs")

    Commento n.11 TAXUD/800/2002

    Pur non giuridicamente vincolante, il Commento n.11 fornisce indicatori utili (es. controllo su specifiche tecniche, approvazione fornitori, condizioni di prezzo) per valutare l'esistenza di controllo/condizione di vendita; la Corte ne ha riconosciuto la rilevanza interpretativa

  • Codice Doganale Unionale (CDC) - art. 221, par. 3 e 4

    Regole sulla decorrenza dei termini e sulla rilevanza di provvedimenti penali/archiviazione ai fini della decadenza dell'accertamento: la Corte ha ritenuto irrilevante l'archiviazione ai fini della estinzione automatica senza valutare il quadro nazionale di prescrizione

  • Codice Doganale Unionale (CDC) - art. 220, par. 2

    La non contabilizzazione a posteriori dei dazi per errore amministrativo richiede il concorso di tutte le condizioni previste dalla giurisprudenza comunitaria; la Corte ha escluso l'applicabilità perché mancava un errore attivo dell'Amministrazione

  • D.P.R. n. 600/1973 - art. 42 (richiamato con art. 21‑septies l. 241/1990)

    art. 42 D.P.R. 600/1973; art. 21‑septies l. 241/1990

    La contestazione sulla mancanza di delega del funzionario è stata respinta: gli atti dell'Agenzia si presumono provenire dall'Amministrazione salvo prova contraria dell'estraneità del sottoscrittore

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 70 (IVA)

    Sull'IVA l'onere probatorio dell'importatore è elevato: le autofatture riepilogative non erano ritenute sufficienti per provare la corrispondenza tra l'IVA assolta e la maggiore imposta dovuta all'importazione

  • Legge n. 212/2000 - art. 10, comma 2

    La norma riguarda l'esonero da sanzioni per errori; la Corte ha confermato che l'art.10 trova applicazione ai soli fini dell'esenzione delle sanzioni/interessi e non impedisce l'accertamento quando mancano i presupposti

  • Codice Civile - artt. 1362, 1363, 1371, 1372 (interpretazione contrattuale)

    artt. 1362, 1363, 1371, 1372 c.c.

    I profili di interpretazione delle clausole contrattuali sono riservati al giudice di merito; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo per mancata specificità sul punto

  • Norme processuali e regolamentari nazionali (es. d.l. n.137/2020 art.23, legge n.198/2022 art.8, decreto Primo Presidente 3/1/2023)

    d.l. 137/2020 art.23 c.8-bis; legge 29/12/2022 n.198 art.8; decreto Primo Presidente 3/1/2023

    Rigidezza dei termini procedurali per istanza di discussione orale e operatività degli avvisi sulla pubblicazione delle direttive; la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata tardivamente

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C‑173/15 GE Healthcare; C‑76/19; C‑75/19 Agra; C‑529/16 Hamamatsu; altre)

    C‑173/15, C‑76/19, C‑75/19, C‑529/16 e altre

    La Corte di Cassazione ha fatto ampio riferimento alla giurisprudenza UE che definisce i tre requisiti cumulativi per includere le royalties nel valore doganale (non incluse nel prezzo; riferite alle merci; condizione della vendita) e riconosce l'uso dei commenti TAXUD come interpretativi

Massime di principio

  • Le royalties devono essere aggiunte al valore in dogana se sussistono tre condizioni cumulative: (1) non sono incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; (2) si riferiscono alle merci importate; (3) l'acquirente è tenuto a pagarle come condizione della vendita
  • La nozione di "condizione della vendita" include anche casi in cui la subordinazione al pagamento si evince da rapporti contrattuali o da rapporti tra soggetti collegati, non solo da clausole espressamente condizionanti
  • Il controllo può essere diretto o indiretto e va valutato in termini ampi (potere di costrizione o di orientamento): utili indicatori sono quelli del Commento n.11 (specification of production, approvazione fornitori, controllo prezzi, ecc.)
  • Se le royalties sono pagate a un soggetto diverso dal venditore, occorre dimostrare un legame tale (controllo o richiesta del venditore o sua 'persona legata') da renderne il pagamento condizione della vendita, ai sensi dell'art.160 DAC
  • Onere della prova: l'importatore deve dimostrare la non rilevanza delle royalties o la corrispondenza dell'IVA interna con l'IVA all'importazione; fatture riepilogative/autofatture potrebbero non essere sufficienti
  • La tutela contro recuperi a posteriori per presunto errore dell'Amministrazione richiede l'esistenza di un errore attivo e il concorso di tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza comunitaria; l'assenza di controlli sistematici in anni precedenti non esclude l'accertamento
  • Gli atti dell'Agenzia doganale si presumono provenire dall'Amministrazione e la loro validità non è facilmente disconosciuta per mera carenza di delega di firma, salvo prova dell'estraneità del sottoscrittore

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