Cassazione Civile, Sentenza n. 16116/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo di un credito per Euro 14.218,725 (privilegio ex art. 2751-bis c.c. e L. 297/82) relativo a quote di TFR via via maturato e trattenuto dall'azienda ma non versato al Fondo pensione complementare prescelto. Il Giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il "conferimento" del TFR al Fondo determini di regola una cessione del credito a favore del Fondo stesso, riservando al lavoratore solo la possibilità di agire in surroga se il Fondo rimane inerme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato il principio di diritto secondo cui il termine generico "conferimento" utilizzato dall'art. 8 d.lgs. 252/2005 non determina automaticamente una cessione del credito al Fondo; occorre accertare la concreta natura negoziale dell'operazione (delegazione di pagamento o cessione di credito). Di regola la legittimazione ad insinuarsi al passivo fallimentare per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate spetta al lavoratore (per lo scioglimento della delegazione con il fallimento), salvo che dall'istruttoria documentale emerga che sia avvenuta una vera e propria cessione in favore del Fondo, cui allora spettarebbe la legittimazione. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata e la controversia rimessa al giudice di merito per accertare la natura del "conferimento".
Norme richiamate
D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 1, comma 2
l'adesione alle forme pensionistiche complementari ... è libera e volontaria
Sottolinea il principio di autonomia privata nelle scelte di adesione, utile a giustificare che il "conferimento" possa avere nature negoziali diverse (delegazione o cessione)
D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8
L'uso dell'espressione atecnica "conferimento" non impone una qualificazione univoca; occorre verificare caso per caso se si tratti di delegazione di pagamento o di cessione di credito
D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11
Richiama la rigidità degli effetti dell'adesione (vincolo fino al maturare dei requisiti) ma non esclude che il finanziamento possa avere diversa natura negoziale
D.lgs. 5 dicembre 1992, n. 80, art. 5
il lavoratore ... può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultati omessi; il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2
Il Fondo di garanzia INPS interviene dopo che il lavoratore abbia ottenuto l'accertamento del credito in sede concorsuale; la surrogazione compete al Fondo di garanzia rispetto al lavoratore e non rende inutile l'insinuazione del lavoratore
Codice Civile, art. 1260
Riferimento alla possibile qualificazione del "conferimento" come cessione di credito futuro; se provata tale cessione, il Fondo acquisisce la titolarità del credito
Codice Civile, art. 1269-1270
Richiamate dalle parti in ordine alla delegazione di pagamento e alla sua revoca; la Corte osserva che la disciplina generale della delegazione può coesistere con le regole speciali della previdenza complementare e va verificata alla luce della fattispecie concreta e degli statuti del Fondo
Legge fallimentare, art. 78, comma 2
Lo scioglimento del mandato/delegazione in caso di fallimento giustifica la regola secondo cui, in assenza di cessione provata, il lavoratore conserva la legittimazione ad insinuare il credito
Codice Civile, art. 2751-bis
Norma richiamata in ordine al privilegio invocato dal lavoratore per il TFR; la sua evocazione è strumentale a valutare la pretesa creditoria nel passivo
Codice Civile, art. 2900 c.c.
Richiamato dal giudice di merito in tema di domanda surrogatoria; la Corte chiarisce che l'azione surrogatoria è possibile in caso di inerzia del Fondo, ma l'insinuazione al passivo resta primariamente del lavoratore salvo prova contraria
Massime di principio
- Il termine "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non comporta automaticamente la cessione del credito al Fondo: bisogna accertare la natura negoziale concreta (delegazione o cessione).
- Di regola il lavoratore è legittimato ad insinuare al passivo fallimentare le quote di TFR maturate e non versate; il Fondo può acquisire legittimazione solo se risulta provata una cessione effettiva del credito.
- Il Fondo di garanzia INPS interviene su richiesta del lavoratore dopo che il credito è stato accertato in sede concorsuale; la surrogazione del Fondo di garanzia è dunque successiva e non sostitutiva preventiva della posizione del lavoratore.
- In giudizio il punto centrale è l'istruttoria documentale: raccogliere e produrre modulistica di adesione, statuto del Fondo, regolamenti e ogni documento che dimostri se il conferimento era destinato a cessione ovvero a delegazione/intermediazione del datore di lavoro.
- Se il conferimento risulta come delegazione di pagamento, il rapporto si scioglie con il fallimento e il lavoratore mantiene la pretesa; se risulta come cessione provata, il Fondo è titolare e legittimato ad agire.
- Il lavoratore ha anche rimedi ordinari (azione per ottenere il versamento coattivo o risarcimento danni contro il datore) e la possibilità di attivare il Fondo di garanzia qualora il credito risultasse non soddisfatto nella procedura concorsuale.
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