Cassazione Civile, Sentenza n. 15981/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 511 cod. proc. civ., 2914 e 1265 cod. civ. sostenendo che la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 dovesse considerarsi assimilabile a pignoramento e quindi assoggettata all'art. 2914 n.2 e alle regole dell'art.1265; (2) violazione degli artt. 1414, 1415, 1417 cod. civ. e dei principi sulla simulazione assoluta, deducendo che la mancanza di causa della cessione del credito fosse sufficiente a dichiararne la nullità per simulazione assoluta; (3) vizio nella distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) in tema di simulazione, con la richiesta che, una volta forniti elementi presuntivi di mancato pagamento, l'onere probatorio si sposti sulla controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui la sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. realizza il subingresso nella posizione processuale e nel diritto al riparto, ma non costituisce pignoramento del credito presso terzi; di conseguenza l'art. 2914 n.2 cod. civ. non è applicabile. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la mancanza di causa della cessione può costituire prova della simulazione assoluta e che tale simulazione, essendo motivo di nullità per difetto di causa, può essere rilevata anche con mezzi di prova vari e rilevata d'ufficio. Il terzo motivo è stato assorbito in relazione all'esito del secondo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e ha disposto il rinvio al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per nuovi accertamenti sul carattere simulato (o meno) della cessione del credito e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 511 cod. proc. civ.
La domanda di sostituzione realizza il subingresso del creditore nella posizione processuale e nel diritto al riparto del ricavato, senza costituire un pignoramento del credito presso terzi.
art. 2914, n. 2, cod. civ.
art. 2914, n. 2, cod. civ.
La norma si applica al creditore pignorante; non è estensibile alla domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c., perciò non ostacola la sostituzione solo perché sussista una cessione anteriore tra cedente e cessionario.
art. 1265 cod. civ.
La notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore rileva principalmente per risolvere conflitti tra più cessionari; non impedisce di per sé la sostituzione ex art. 511 quando la cessione è perfezionata tra cedente e cessionario.
art. 512 cod. proc. civ.
Richiamato come norma procedurale collegata alle operazioni di esecuzione e sostituzione, nel quadro del processo di merito.
artt. 1414, 1415, 1417 cod. civ.
artt. 1414, 1415, 1417 cod. civ.
Norme richiamate in tema di simulazione: la mancanza di causa può essere elemento costitutivo della simulazione assoluta e della nullità del negozio apparente.
art. 1421 cod. civ.
La simulazione assoluta, essendo motivo di nullità per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio dal giudice.
art. 2697 cod. civ.
Disciplina la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha assorbito il motivo relativo all'onere probatorio in relazione all'accoglimento del secondo motivo, ma richiama il principio per il corretto svolgimento del nuovo esame di merito.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito per nuovi accertamenti di fatto; questa misura è stata adottata per disporre un nuovo esame sulla simulazione della cessione.
Massime di principio
- La domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. produce solo il subingresso nella posizione processuale e nel diritto al riparto, non costituendo pignoramento del credito; pertanto l'art. 2914 n.2 cod. civ. non trova applicazione automatica.
- Una cessione di credito perfezionata tra cedente e cessionario prima della domanda di sostituzione può impedire l'effetto pratico della sostituzione stessa, ma non per l'applicazione dell'art. 2914 se l'istituto in esame non è un pignoramento.
- La mancanza di causa di un negozio di cessione può essere sufficiente a fondare l'azione di simulazione assoluta: la simulazione per difetto di causa determina la nullità e può essere provata con qualsiasi mezzo.
- La simulazione assoluta è rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.); il giudice deve indagare adeguatamente sulla sussistenza o meno della causa e della effettiva volontà delle parti.
- Se la Cassazione riscontra errore di diritto o difetto di istruttoria su questioni di fatto rilevanti (es. simulazione), rinvia la causa al giudice di merito per nuovi accertamenti ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- La ripartizione dell'onere della prova resta regolata dall'art. 2697 c.c.: se una parte produce elementi presuntivi di mancanza di pagamento o di assenza di causa, l'onere probatorio può spostarsi sull'altra parte per provare il contrario.
- In contestazioni di cessioni operate per sottrarre beni a garanzia, il giudice deve distinguere tra finalità di elusione (che possono essere valutate con altri rimedi) e nullità del negozio per difetto di causa: la prova della nullità va comunque svolta con rigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 15982/2023 del 07/06/2023
- Sentenza civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16048/2023 del 07/06/2023
- Sentenza civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16096/2023 del 07/06/2023
- Sentenza civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16110/2023 del 07/06/2023
- Sentenza civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16116/2023 del 07/06/2023
- Sentenza civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16120/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →