Cassazione Civile, Sentenza n. 16048/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Montesanto impugnava la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva accertato l'obbligo della Invest S.r.l. nei suoi confronti per €211.657,00; il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi. Ciucci aveva resistito e proposto ricorso incidentale su un motivo. Nel frattempo Invest S.r.l. è stata dichiarata fallita, circostanza sopravvenuta dopo la decisione di merito impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rilevato l'improcedibilità dell'azione di accertamento del credito nei confronti della Invest S.r.l. per effetto del sopravvenuto fallimento del terzo pignorato. Di conseguenza il processo di accertamento dell'obbligo del terzo non può proseguire e la materia è devoluta alla competenza del giudice delegato fallimentare; sono compensate le spese del giudizio di legittimità e non è richiesto ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 548 e 549 c.p.c. (formulazione anteriore alla riforma del 2012)
Regolano il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte rileva che, nella formulazione anteriore, tale accertamento è un giudizio di cognizione piena con duplice contenuto (accertamento del credito tra debitore e terzo e accertamento processuale sull'assoggettabilità del credito all'espropriazione).
Legge 24/12/2012, n. 228 (riforma in vigore dal 1/1/2013)
Richiamata per distinguere l'assetto normativo anteriore e posteriore alla riforma; la sentenza si basa sull'assetto anteriore applicabile ratione temporis.
art. 111 Cost.
Richiamato per motivare esigenze di economia e celerità processuale che giustificano la configurazione dell'accertamento del terzo come giudizio con duplice effetto.
artt. 52 e 93 l. fall. (legge fallimentare)
La competenza esclusiva del giudice delegato fallimentare per l'accertamento dei crediti nei confronti del fallimento rende improponibile o improcedibile la domanda avanzata in sede ordinaria contro il soggetto fallito.
Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 24156/2018 (giurisprudenza citata)
Conferma che l'azione di accertamento di credito nei confronti del fallito è devoluta al giudice delegato e che, se proposta nel giudizio ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile (questione litis ingressum impeditiva).
Norma richiamata per la decisione nel merito in caso di sopravvenienza che impedisce la prosecuzione del processo; la Corte ha cassato la decisione impugnata e deciso sull'improcedibilità.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Disciplinava la possibilità di trattare e decidere in camera di consiglio senza discussione orale; richiamata in relazione al rito seguito per la trattazione senza intervento delle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamata in relazione all'esclusione dell'obbligo di versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il terzo pignorato viene dichiarato fallito, ogni azione ordinaria di accertamento del credito diretta contro il soggetto fallito è inammissibile o improcedibile: la competenza per l'accertamento del credito spetta al giudice delegato fallimentare (artt. 52 e 93 l.f.).
- La sopravvenienza del fallimento dopo una pronuncia di merito non impedisce alla Corte di cassare la decisione e dichiarare l'improcedibilità dell'azione di accertamento del terzo, con conseguente necessità di agire nel giudizio concorsuale per far valere il credito.
- L'accertamento dell'obbligo del terzo, nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, ha duplice efficacia: produce giudicato sostanziale sul credito tra debitore e terzo e un effetto processuale limitato all'esecuzione; tuttavia il fallimento del terzo impedisce che si pronunci su quel primo profilo in sede ordinaria.
- In situazioni analoghe il creditore che intenda far valere un credito nei confronti di un soggetto che è o potrebbe essere sottoposto a procedura concorsuale deve tempestivamente notificare e partecipare al procedimento fallimentare (se dichiarato) e dichiarare il credito al curatore/giudice delegato, evitando il rito ordinario per ottenere l'accertamento.
- Occorre distinguere il fallimento del terzo pignorato (che devolve la materia al giudice delegato) dal fallimento del debitore esecutato, che dà luogo a questioni giuridiche diverse e va valutato separatamente.
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