Cassazione Civile, Sentenza n. 16120/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava alla cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da Giuseppa Zocco (poi ereditata da Vella) per somme versate a favore di Vincenzo Branca in esecuzione di un accordo (prestazione come prestanome per l'aggiudicazione di beni d'asta e successivo ritrasferimento). Il nodo giuridico principale era se la citazione promossa nel 1988 (relativa a uno stesso contesto fattuale e a una domanda risarcitoria/di trasferimento) avesse interrotto in maniera permanente la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. (prescrizione) e, in via secondaria, per violazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione a questioni processuali connesse alla composizione del collegio giudicante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la domanda giudiziale anteriore (del 1988), pur articolata come domanda risarcitoria/di trasferimento, fosse sufficientemente collegata e riconducibile allo stesso rapporto sostanziale tali da produrre effetto interruttivo della prescrizione anche rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi censurata e la vicenda rinviata per nuovo esame (spese al giudice del rinvio).
Norme richiamate
art. 2943 cod. civ.
Norma generale sulla decorrenza e durata della prescrizione; richiamata nel contesto dell'analisi sul termine prescrizionale rilevante e sul suo eventuale interramento/interruzione
art. 2945 cod. civ.
Disciplina dei mezzi di interruzione della prescrizione; la Corte ha precisato i limiti dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale, estendendolo ai diritti strettamente collegati e derivanti dallo stesso rapporto unitario
art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla censura sulla condanna per responsabilità processuale aggravata e alla eventuale violazione dovuta alla posizione del giudice che aveva redatto la sentenza d'appello; il motivo è stato però assorbito
art. 579 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione alla nullità dell'accordo originario (il Tribunale aveva ritenuto nullo l'accordo per violazione del divieto di cui all'art. 579 c.p.c.); la Cassazione non ha rimesso in discussione tale accertamento di primo grado nel rilievo principale sul punto prescrizionale
art. 380-bis cod. proc. civ.
Richiamato rispetto al rinvio del procedimento tra Sezioni per ragioni 'ratione temporis' (procedura interna di assegnazione e rinvio dell'udienza)
sentenza Corte costituzionale n. 41/2021 e disposizioni del d.l. 21/6/2013 n. 69 (artt. 62-72) e d.lgs. 13/7/2017 n.116 (art.32)
Richiamate per escludere criticità circa la composizione del collegio giudicante (giudici ausiliari/onorari): la Corte ha ritenuto irrilevante la questione alla luce della pronuncia costituzionale
art. 2041 cod. civ.
Menționato nella parte argomentativa (ipotesi alternativa di domanda risarcitoria) per valutare la correlazione tra risarcimento e ripetizione dell'indebito
art. 2932 cod. civ.
Richiamato come riferimento giurisprudenziale (domanda di adempimento in forma specifica) nel confronto tra diversi rimedi azionabili e sulla loro possibile incidenza sull'interruzione della prescrizione
Massime di principio
- L'effetto interruttivo della prescrizione da una domanda giudiziale opera non solo sulla stessa pretesa ma anche su diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto complessivo dedotto in giudizio: se le azioni sono espressione dello stesso rapporto unitario, la prima azione può interrompere la prescrizione delle successive
- Se le domande hanno presupposti diversi e non costituiscono lo sviluppo logico e implicato della stessa vicenda, l'azione promossa non interrompe la prescrizione delle pretese autonome; occorre valutare caso per caso la connessione fattuale e causale
- Per preservare diritti soggetti a prescrizione è prudente proporre, ove possibile, in via alternativa o subordinata le domande tra loro collegate o documentare chiaramente nella citazione precedente l'intento di agire anche per i diritti correlati, così da rendere percepibile l'effetto interruttivo
- In appello e nei successivi gradi è importante produrre e indicare con precisione gli atti processuali anteriori (come citazioni pregresse) perché la valutazione dell'interruzione della prescrizione dipende anche dall'analisi concreta dei documenti e della causa petendi
- La modifica o integrazione della domanda nel processo è uno strumento che può collegare pretese diverse purché rimangano connesse alla stessa vicenda sostanziale; la giurisprudenza ammette la modifica quando non pregiudica le potenzialità difensive della controparte
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