Cassazione Civile, Ordinanza n. 21240/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale presso un'azienda sanitaria pubblica. Una dirigente amministrativa aveva chiesto il pagamento delle indennità previste dal contratto collettivo della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN per diversi incarichi temporanei svolti: direzione amministrativa di due distretti, direzione f.f. di un servizio appalti e forniture e direzione f.f. di una struttura complessa facility management. Il primo giudice aveva accolto la domanda; la corte d'appello l'aveva accolta solo in parte, escludendo l'indennità per uno degli incarichi ritenuto riferito a una struttura semplice, ma confermando il resto. L'azienda sanitaria ha proposto sei motivi di ricorso: ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c. per insufficiente esposizione dei fatti, eccezione poi respinta; ha poi dedotto, per gli incarichi relativi ai distretti 11 e 13, omesso esame di documenti aziendali, violazioni di legge e dei contratti collettivi, nonché omessa pronuncia e motivazione apparente; quanto all'incarico di direzione f.f. del servizio appalti e forniture, ha sostenuto che si trattasse di mera sostituzione provvisoria, remunerabile solo con l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18 c.c.n.l. e non con le indennità di posizione e di struttura complessa; infine, per l'incarico di facility management, ha censurato il riconoscimento delle indennità ulteriori, assumendo che in caso di sostituzione spetti solo l'indennità prevista dall'art. 18 c.c.n.l. La dirigente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi del ricorso, ha dichiarato assorbito il quinto motivo, ha accolto il quarto e il sesto motivo. In particolare, ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto alla dirigente le indennità ex artt. 40 e 41 c.c.n.l. per l'incarico temporaneo di direttore f.f. del servizio appalti e forniture e per quello di direzione dell'UOC facility management. Ha ritenuto che, nel primo caso, l'affidamento temporaneo di una struttura priva di titolare ex art. 18, comma 8, c.c.n.l. non consente il cumulo di ulteriori emolumenti oltre a quelli già spettanti al dirigente, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; nel secondo caso, ha applicato la disciplina della sostituzione ex art. 18 c.c.n.l., riconoscendo solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, con rinvio alla corte territoriale per verificare l'avvenuta corresponsione di tale indennità in misura congrua e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1 n. 3; art. 366 nr. 6
L'esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione dei documenti devono essere sufficienti a consentire alla Corte di comprendere la vicenda e a verificare i motivi; la mancata trascrizione o indicazione specifica dei documenti comporta inammissibilità.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto/documento nei modi dovuti; la violazione di legge non può essere usata per contestare solo la ricostruzione del fatto.
art. 117 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione, senza che la censura sia accolta.
Richiamato per censurare motivazione apparente; la doglianza è stata ritenuta inammissibile o assorbita.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a una motivazione adeguata.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva.
Richiamati nel motivo relativo alla qualificazione degli incarichi e alla natura delle strutture.
art. 27 CCNL dirigenza SPTA 1998-2001
Richiamato tra le norme collettive sulla dirigenza sanitaria.
art. 29 CCNL dirigenza SPTA 1998-2001
Richiamato per la disciplina degli incarichi dirigenziali formali.
art. 40 CCNL dirigenza SPTA 1998-2001
Norma posta a base della pretesa di indennità di posizione per incarichi di direzione di struttura complessa.
art. 41 CCNL dirigenza SPTA 1998-2001
Norma posta a base della pretesa di ulteriore indennità per incarichi di struttura complessa.
art. 18 CCNL dirigenza SPTA 2000
comma 4; comma 7; comma 8
La sostituzione comporta solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto; l'affidamento temporaneo di struttura priva di titolare ex comma 8 esclude la disciplina delle sostituzioni e non prevede un autonomo trattamento accessorio aggiuntivo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura provvisoria dell'incarico, senza accoglimento della censura.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sugli incarichi dirigenziali sanitari.
Esclusa l'applicabilità alla sostituzione nell'ambito della dirigenza sanitaria.
art. 97 Cost.
Richiamato nel motivo sul corretto assetto degli incarichi e della retribuzione.
Il trattamento economico dirigenziale è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, salvo esplicita previsione contrattuale di un compenso aggiuntivo.
Ritenuto non invocabile dal dirigente, perché riferito al personale non dirigente.
art. 36 Cost.
Richiamato come parametro che non consente di superare il sistema contrattuale della dirigenza quando sia prevista un'indennità sostitutiva considerata adeguata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata specifica indicazione o trascrizione dei documenti posti a fondamento della censura comporta inammissibilità, specie quando si deduca omesso esame di un fatto decisivo o omessa pronuncia su un motivo di gravame.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; in tal caso il vizio va, se del caso, incanalato nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Nella dirigenza sanitaria, l'affidamento temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già titolare di corrispondente incarico, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del c.c.n.l., non legittima il riconoscimento di ulteriori indennità di posizione o di struttura complessa in assenza di una specifica previsione collettiva; opera il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La sostituzione del dirigente sanitario ex art. 18 c.c.n.l., anche quando dipenda dalla cessazione del rapporto del titolare e duri oltre il termine previsto per l'espletamento delle procedure di copertura, non attribuisce il trattamento economico del sostituito ma soltanto l'indennità sostitutiva espressamente prevista dalla contrattazione collettiva.
- Le norme dettate per il personale non dirigente sull'esercizio di mansioni superiori non sono applicabili, in via diretta, al personale dirigenziale sanitario, la cui retribuzione è disciplinata in modo autonomo dalla contrattazione collettiva e dal principio di onnicomprensività.
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