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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24915 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il pignoramento presso terzi fondato su numerose cartelle esattoriali, deducendo la nullità o irregolarità della loro notifica. In particolare, lamentava l'omessa motivazione della CTR e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, sostenendo che i giudici d'appello non avessero esaminato individualmente le notifiche e le eccezioni sollevate, tra cui quella relativa a una cartella consegnata a una persona qualificata come "addetta alla casa" senza l'invio della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha preliminarmente riconosciuto che il pignoramento presso terzi può essere impugnato davanti al giudice tributario quando, insieme all'atto esecutivo, siano contestate le cartelle esattoriali e la fondatezza dei crediti tributari. Tuttavia, ha dichiarato inammissibili i motivi del contribuente per difetto di autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto né indicato adeguatamente nel ricorso le relate di notifica contestate, né aveva specificato dove fossero reperibili nei fascicoli di causa. La Corte non ha quindi potuto verificare la fondatezza delle doglianze. Il ricorso è stato rigettato e il contribuente è stato condannato a rimborsare a Equitalia Basilicata S.p.A. le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie sui tributi e può estendersi all'impugnazione del pignoramento presso terzi quando la contestazione riguarda la fondatezza delle cartelle e dei crediti tributari sottostanti, nonostante la natura formalmente esecutiva del pignoramento.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento; la sua corretta applicazione era invocata dal contribuente per contestare la validità delle notifiche.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis

    Riguarda le modalità di notificazione degli atti tributari e gli adempimenti connessi alla consegna dell'atto a soggetti diversi dal destinatario; il contribuente sosteneva che fosse necessaria una raccomandata informativa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Prevede i motivi di ricorso per Cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e all'omesso esame di un fatto decisivo; tali censure sono state ritenute inammissibili nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Impone al ricorrente per Cassazione di indicare specificamente i documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e il loro contenuto, anche mediante trascrizione o riassunto preciso. La violazione di tale onere comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    Richiede il deposito dei documenti sui quali il ricorso si fonda; il mancato assolvimento, insieme all'inosservanza dell'art. 366, n. 6, impedisce alla Corte di verificare le contestazioni documentali.

Massime di principio

  • Un pignoramento presso terzi può essere contestato davanti al giudice tributario se l'impugnazione riguarda anche la validità, la notifica o la fondatezza delle cartelle esattoriali sottostanti.
  • Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una notifica è nulla o che il giudice non ha esaminato un documento: occorre indicare con precisione il documento, trascriverne o riassumerne il contenuto e specificare in quale fascicolo e fase processuale sia stato prodotto.
  • Le contestazioni sulla notifica devono essere formulate in modo analitico per ciascuna cartella, evidenziando il vizio specifico e fornendo la documentazione necessaria a verificarlo.
  • Anche una possibile irregolarità della notifica non viene esaminata nel merito dalla Cassazione se il ricorso non rispetta gli oneri di autosufficienza e di deposito documentale.
  • La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna alle spese, anche quando la decisione sia fondata sull'inammissibilità del ricorso e non sull'accertamento definitivo della regolarità sostanziale delle notifiche.

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