Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la contribuzione dovuta per l'anno 2008 alla Gestione Separata per liberi professionisti. La corte di merito aveva ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio del professionista alla gestione separata, ma aveva dichiarato prescritto il credito contributivo contenuto in un avviso di addebito notificato nel 2016, individuando la decorrenza della prescrizione nel 16 giugno 2009 e ritenendo irrilevante la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, oltre a escludere la sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla disciplina della contribuzione alla gestione separata, sostenendo che non era stata considerata la proroga del termine di versamento al 6 luglio 2009, con conseguente erronea individuazione del dies a quo e del momento in cui il credito si sarebbe prescritto. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che rilevano anche eventuali proroghe di detto termine. Nel caso concreto, il termine quinquennale di prescrizione scadeva il 6 luglio 2014 per effetto della proroga prevista dal D.P.C.M. richiamato dalla Corte; poiché l'ente aveva inviato un avviso bonario il 17 giugno 2014, pervenuto il 30 giugno 2014, la prescrizione risultava interrotta prima della scadenza. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte lo richiama nel quadro delle norme sulla decorrenza della prescrizione, per censurare l'erronea individuazione del momento iniziale del termine.
È evocato per escludere, nel caso concreto, che la mancata compilazione del quadro RR valga di per sé come causa di sospensione della prescrizione in difetto di una preordinata volontà evasiva od elusiva.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Disciplina l'iscrizione e la contribuzione alla Gestione Separata; è il riferimento normativo della pretesa contributiva oggetto di causa.
È richiamato per individuare la scadenza del termine di versamento dei contributi in relazione alla dichiarazione dei redditi.
È richiamato quale norma sul termine di versamento, rilevante per stabilire il dies a quo della prescrizione.
art. 1, commi 16-21, L. 296/2006
È indicata come disposizione modificativa della disciplina richiamata in materia di termini e adempimenti contributivi.
È richiamato insieme alle norme che hanno inciso sulla determinazione dei termini di versamento/contribuzione.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
È richiamato dal ricorrente come fonte della proroga del termine di versamento per l'anno 2008.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
La Corte lo utilizza per affermare che la proroga del termine di pagamento incide sulla decorrenza della prescrizione; nel caso concreto il termine scadeva il 6 luglio 2014.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rileva anche l'eventuale proroga del termine di versamento disposta per legge o con atto amministrativo previsto dall'ordinamento.
- L'eccezione di prescrizione resta validamente proposta se è allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare; l'erronea individuazione del dies a quo o del dies ad quem incide sulla fondatezza della questione, non sulla validità dell'eccezione.
- La mancata compilazione del quadro contributivo nella dichiarazione fiscale non sospende automaticamente la prescrizione, salvo che sia dimostrata una specifica condotta preordinata evasiva o elusiva idonea a integrare la sospensione prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c.
- Un atto interruttivo della prescrizione, se comunicato prima della scadenza del termine quinquennale, impedisce il maturare della prescrizione del credito contributivo.
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