Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IIDD e IVA relativo all’anno d’imposta 2014, emesso nei confronti di una società edilizia in relazione a un’operazione immobiliare originata da un preliminare del 2002. In sintesi, una società si era obbligata a trasferire 54 unità immobiliari da edificare in cambio della cessione di un terreno; non essendo stati conclusi i definitivi, i promissari acquirenti avevano agito ex art. 2932 c.c. e il Tribunale aveva poi pronunciato sentenza costitutiva di trasferimento. L’Agenzia ha ritenuto che, in conseguenza di tale operazione, la società avesse realizzato nel 2014 un maggior reddito imponibile e un’operazione rilevante ai fini IVA, recuperando a tassazione il corrispettivo complessivo pattuito nel preliminare. La Commissione tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello della società, ritenendo che il rilievo fiscale si fosse avuto solo con la fattura emessa nel 2015 e che la base imponibile andasse ancorata a quell’importo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice d’appello qualificato l’operazione come permuta, asseritamente in assenza di specifica domanda e su questione nuova; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 6 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR individuato erroneamente il momento impositivo nella fattura del 3 giugno 2015 e non nella pubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c., nonché per avere determinato la base imponibile sull’importo fatturato anziché sul corrispettivo complessivo accertato giudizialmente. La società ha resistito con controricorso, sostenendo l’inammissibilità/infondatezza dei motivi e difendendo la tesi dell’operazione fiscalmente rilevante solo nel 2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la qualificazione dell’operazione in termini di permuta non integrasse ultrapetizione perché la sussunzione giuridica dei fatti già allegati rientra nei poteri del giudice e non altera il thema decidendum. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, ai fini IVA e delle imposte dirette, nel caso di permuta di bene presente con bene futuro in cui il preliminare non sia seguito dal definitivo per inadempimento del promittente, ma sia accertato l’adempimento del promissario, il momento impositivo coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento coattivo, anche se non definitiva. Ha inoltre precisato che la base imponibile deve essere rapportata al corrispettivo complessivo accertato giudizialmente e non alla sola fattura emessa successivamente nel 2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
La pronuncia del giudice deve restare entro i limiti del chiesto e del pronunciato; tuttavia la qualificazione giuridica dei fatti allegati non integra ultrapetizione se non altera il fatto storico dedotto a base della pretesa.
In appello nel processo tributario non possono proporsi domande nuove; la Corte ha però ritenuto che la qualificazione dell’operazione economica non costituisse domanda nuova, ma mera sussunzione giuridica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge invocato per entrambe le censure accolte/rigettate.
Definisce civilisticamente la permuta come scambio di cosa contro cosa o di diritti disponibili; la Corte ne sottolinea la nozione civile rispetto a quella fiscale più ampia.
Ai fini IVA, la nozione di permuta comprende anche cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni.
Il momento impositivo per le cessioni immobiliari coincide con la stipula o, se l’effetto traslativo è posteriore, con il momento in cui si produce tale effetto; se il corrispettivo è pagato prima, la prestazione si considera effettuata al pagamento per la parte pagata.
Ai fini delle imposte dirette, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data dell’effetto traslativo per gli immobili, o alla data successiva se l’effetto è posteriore alla stipula.
Nel registro, per gli atti traslativi il valore del bene va calcolato alla data dell’atto traslativo.
Richiamato per affermare l’imposizione proporzionale di sentenze costitutive nonostante la loro eventuale impugnazione.
La sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica produce effetto costitutivo di trasferimento e, nel caso concreto, segna il momento di insorgenza del presupposto fiscale.
art. 53 Cost.
L’interpretazione è presentata come coerente con il principio di capacità contributiva, poiché eventuali variazioni successive della sentenza comportano conguagli o rimborsi.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un’operazione economica già dedotta in fatto nel giudizio non integra di per sé ultrapetizione, perché rientra nel potere-dovere del giudice di sussumere i fatti nella corretta fattispecie normativa.
- Nel processo tributario, la distinzione tra domanda nuova e mera diversa qualificazione giuridica deve essere risolta guardando al fatto storico posto a base della pretesa: se il fatto resta immutato, la diversa etichetta giuridica non viola l’art. 57 d.lgs. 546/1992.
- La nozione fiscale di permuta, ai fini IVA, è più ampia di quella civilistica e può comprendere anche lo scambio tra cessione di un bene e prestazioni/cessioni correlate, autonomamente rilevanti ai fini dell’imposizione.
- Nelle operazioni immobiliari concluse in forza di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., il momento impositivo delle imposte erariali coincide, in linea generale, con la pubblicazione della sentenza che trasferisce il bene, se l’operazione economica risulta già compiuta nei suoi elementi essenziali.
- Ai fini della base imponibile, rileva il corrispettivo complessivamente accertato per l’operazione economica imponibile, non un importo eventualmente indicato in una fattura successiva se esso non corrisponde al momento impositivo correttamente individuato.
- L’eventuale successiva modifica della decisione costitutiva in gradi ulteriori non elide il presupposto tributario già sorto, ma può solo comportare integrazioni d’imposta o rimborsi, in coerenza con il principio di capacità contributiva.
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