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Sentenza

Sentenza del 08/02/2024 n. 3722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, rispettivamente pari a € 6.526,00, € 13.709,00 ed € 14.281,00. Sosteneva di svolgere l’attività di revisore contabile esclusivamente nell’organizzazione della società di revisione B.B. & C.C. S.p.A., unico committente, senza disporre di una propria autonoma organizzazione. L’Agenzia aveva negato i rimborsi il 21 dicembre 2017. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Torino, la CTR del Piemonte aveva accolto l’appello e disposto il rimborso. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: errata ripartizione dell’onere della prova sull’assenza dell’autonoma organizzazione; nullità della sentenza per motivazione apparente; erronea esclusione del presupposto IRAP, contestando che la struttura fosse organizzata e diretta da un soggetto diverso dal professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva riconosciuto il rimborso sulla base degli elementi forniti dal contribuente, cui spettava provare l’assenza del presupposto impositivo; infondato il secondo perché, pur sintetica, la motivazione rendeva comprensibile il percorso logico e la ragione della decisione; infondato il terzo perché il contribuente era inserito stabilmente nell’organizzazione della società, privo di una propria struttura e di collaboratori, mentre titolarità e responsabilità organizzativa facevano capo alla società. Il fatto che coordinasse un gruppo di lavoro o detenesse una quota della società non bastava a renderlo responsabile dell’organizzazione. È quindi confermato il diritto al rimborso dell’IRAP per tutti e tre gli anni. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, essendo soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    il requisito dell'"autonoma organizzazione" di cui all' art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi di segreteria ovvero meramente esecutive.

    L’IRAP sul lavoro autonomo presuppone un’organizzazione autonoma riferibile al professionista: occorrono la sua responsabilità organizzativa e, in alternativa, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure un impiego non occasionale di lavoro altrui superiore al supporto meramente esecutivo o di segreteria. L’uso di una struttura organizzata da un terzo non è sufficiente.

  • Art. 2697 del codice civile

    il riconoscimento del rimborso, quindi, si fonda non già sull'affermazione del mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, di un onere probatorio di cui esso sarebbe stato gravato (relativo alla dimostrazione del presupposto impositivo), ma sul positivo accertamento - peraltro insindacabile in sede di legittimità - circa la sussistenza del diritto al rimborso, stante l'assenza del presupposto impositivo, come allegato e dimostrato dal contribuente.

    Nel giudizio di rimborso è il contribuente a dover allegare e dimostrare i fatti che fondano il diritto restitutorio, compresa l’assenza dell’autonoma organizzazione; non basta rilevare che l’Ufficio non abbia provato il presupposto dell’imposta.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile

    la C.T.R., con motivazione sia pur stringata, ha chiaramente esplicitato qual è stato il percorso logico-giuridico seguito della decisione del caso, rilevando che, stante l'assenza del presupposto impositivo dell'"autonoma organizzazione" in capo al contribuente, questi non fosse assoggettabile all'imposta regionale sulle attività produttive.

    La motivazione non è apparente quando, anche se sintetica, rende riconoscibili la ragione della decisione e il percorso logico-giuridico seguito. Nel caso concreto era chiaro che l’IRAP era stata esclusa per mancanza di autonoma organizzazione.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per assoggettare a IRAP un professionista non basta che egli lavori all’interno di una struttura organizzata o utilizzi le sue risorse: occorre che la struttura sia autonoma e faccia capo a lui anche sotto il profilo della titolarità e della responsabilità organizzativa.
  • L’attività svolta nell’organizzazione di una società di revisione o consulenza, organizzata e diretta da quest’ultima, non integra di per sé il presupposto dell’autonoma organizzazione, anche se il professionista coordina collaboratori nell’ambito degli incarichi.
  • La partecipazione, anche minoritaria, al capitale della società che fornisce la struttura non dimostra da sola che il professionista ne sia titolare o responsabile ai fini IRAP; rileva a chi facciano effettivamente capo organizzazione e responsabilità.
  • Chi chiede il rimborso di un’imposta deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa l’assenza del presupposto impositivo; il giudice può riconoscere il rimborso sulla base delle prove del contribuente senza addossare all’Amministrazione l’onere di dimostrare il presupposto dell’imposta.
  • Una motivazione breve non è per ciò solo apparente: è sufficiente che consenta di comprendere la ragione essenziale della decisione e il collegamento tra gli elementi accertati e la conclusione.

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