Sentenza del 08/02/2024 n. 3624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. chiedeva il rimborso di 12.539 euro di IRAP versata per i periodi d’imposta 2014-2017, sostenendo di svolgere la propria attività di consulente esclusivamente per KPMG Advisory S.p.A. e all’interno della struttura organizzativa della società, senza personale né beni strumentali propri e senza un’organizzazione autonoma. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso con sentenza n. 2384-01-2021 dell’11 maggio 2021; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello con sentenza n. 2587-17-2022 del 15 giugno 2022. In Cassazione il contribuente ha formulato tre motivi: violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, perché la CTR avrebbe attribuito rilievo all’organizzazione di KPMG anziché a quella del professionista; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 36 del D.Lgs. 546/1992, perché non era contestato che egli usasse la struttura della committente e non operasse autonomamente per clienti propri; e vizio della motivazione, ritenuta illogica e incomprensibile. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che non basta che il professionista utilizzi una struttura organizzata: perché sussista il presupposto IRAP, la struttura deve essere autonoma e fare capo al contribuente anche sul piano organizzativo. Nel caso concreto, A.A. non aveva collaboratori né una propria organizzazione; la struttura era riferibile a KPMG Advisory S.p.A., soggetto distinto e responsabile della sua gestione. È stata quindi cassata la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e riconoscendo il diritto al rimborso richiesto. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di Cassazione: 3.000 euro per compensi e 474 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.A.P. e I.V.A.; spese compensate per i gradi di merito.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata
Il presupposto dell’autonoma organizzazione richiede che il professionista sia responsabile e titolare della struttura, anche sotto il profilo organizzativo. L’utilizzo di mezzi e personale appartenenti a una società distinta non è sufficiente a rendere il professionista soggetto a IRAP.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale in base al quale il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997; la Corte ha accolto la censura.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro indicato per la censura processuale relativa alla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 36 del D.Lgs. 546/1992; il motivo è stato dichiarato assorbito.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il denunciato vizio della motivazione della sentenza regionale; la censura è stata dichiarata assorbita.
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alla valutazione dei fatti non contestati, ma la Corte non ha esaminato autonomamente la censura, dichiarandola assorbita.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è stata invocata per contestare la motivazione della sentenza tributaria regionale; i relativi motivi sono rimasti assorbiti dopo l’accoglimento della censura principale.
Massime di principio
- Per l’IRAP del professionista, l’autonoma organizzazione non si desume dal solo fatto che egli operi in una struttura dotata di mezzi e personale: occorre verificare a chi faccia capo la titolarità e la responsabilità organizzativa.
- L’attività svolta da un professionista nell’organizzazione di una società distinta, anche se il professionista ne è socio o dipendente, non integra di per sé il presupposto dell’autonoma organizzazione, se la struttura è organizzata e gestita dalla società.
- La partecipazione del professionista al capitale della società non basta, da sola, a imputargli l’organizzazione sociale ai fini IRAP: rileva chi ne è effettivamente titolare e responsabile.
- In controversie analoghe, occorre accertare concretamente chi sostiene i costi di personale e mezzi, chi assume le decisioni organizzative e se il professionista disponga di una struttura propria; la mera utilizzazione della struttura del committente non è sufficiente.
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